SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 1 Oggetto - Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per: |
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a | le vertenze civili; |
b | i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione; |
c | le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti; |
d | l'arbitrato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 1 Oggetto - Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per: |
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a | le vertenze civili; |
b | i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione; |
c | le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti; |
d | l'arbitrato. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 1 Oggetto - Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per: |
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a | le vertenze civili; |
b | i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione; |
c | le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti; |
d | l'arbitrato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |