SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 22 Agenzia svizzera di accreditamento |
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1 | L'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo. |
2 | Essa è subordinata al Consiglio svizzero di accreditamento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 8 Diritto applicabile |
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1 | Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
2 | Gli organi comuni e l'Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici. |
SR 413.11 Ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità ORM Art. 9 |
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1 | Costituiscono l'insieme delle materie di maturità: |
a | le discipline fondamentali; |
b | un'opzione specifica; |
c | un'opzione complementare; |
d | il lavoro di maturità.8 |
2 | Le discipline fondamentali sono: |
a | la lingua prima; |
b | una seconda lingua nazionale; |
c | una terza lingua, che può essere sia una terza lingua nazionale, sia l'inglese, sia una lingua antica; |
d | la matematica; |
e | la biologia; |
f | la chimica; |
g | la fisica; |
h | la storia; |
i | la geografia; |
j | le arti visive e/o la musica. |
2bis | I Cantoni possono proporre la filosofia come disciplina fondamentale supplementare.15 |
3 | L'opzione specifica va scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti: |
a | lingue antiche (latino e/o greco); |
b | una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l'inglese, lo spagnolo o il russo); |
c | fisica e applicazioni della matematica; |
d | biologia e chimica; |
e | economia e diritto; |
f | filosofia/pedagogia/psicologia; |
g | arti visive; |
h | musica. |
4 | L'opzione complementare va scelta tra le discipline seguenti: |
a | fisica; |
b | chimica; |
c | biologia; |
d | applicazioni della matematica; |
dbis | informatica; |
e | storia; |
f | geografia; |
g | filosofia; |
h | insegnamento religioso; |
i | economia e diritto; |
k | pedagogia/psicologia; |
l | arti visive; |
m | musica; |
n | sport. |
5 | Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. È parimenti esclusa la possibilità di scegliere la stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare. La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare. |
5bis | Tutti gli allievi seguono inoltre le altre discipline obbligatorie seguenti: |
a | informatica; |
b | economia e diritto.17 |
6 | Il Cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (discipline fondamentali, opzioni specifiche e complementari). |
7 | Nella disciplina fondamentale «seconda lingua nazionale» deve essere offerta una scelta tra almeno due lingue. Nei Cantoni plurilingui una seconda lingua del Cantone può essere definita come «seconda lingua nazionale». |
SR 413.11 Ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità ORM Art. 11 - Il tempo complessivo consacrato all'insegnamento delle materie di maturità deve essere ripartito percentualmente nel modo seguente:19 |
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1 | lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) |
2 | matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica) |
3 | scienze umane (storia, geografia, economia e diritto ed eventualmente filosofia) |
4 | arti (arti visive e/o musica) |
a | discipline fondamentali e altre discipline obbligatorie:21 |
b | opzioni: opzione specifica, opzione complementare e lavoro di maturità |