SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 22 Agenzia svizzera di accreditamento - 1 L'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo. |
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1 | L'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo. |
2 | Essa è subordinata al Consiglio svizzero di accreditamento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 8 Diritto applicabile - 1 Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
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1 | Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
2 | Gli organi comuni e l'Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici. |
SR 413.11 Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità ORM Art. 9 Piano di studio - 1 L'insegnamento si fonda su un piano di studio emanato o approvato dal Cantone. |
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1 | L'insegnamento si fonda su un piano di studio emanato o approvato dal Cantone. |
2 | Il piano di studio è conforme al Piano quadro degli studi della CDPE. |
3 | Esso si ispira a un ciclo di formazione coerente della durata minima di quattro anni. |
SR 413.11 Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità ORM Art. 11 Discipline fondamentali - 1 Le discipline fondamentali forniscono le competenze minime per l'idoneità generale agli studi universitari e contribuiscono a trasmettere le competenze necessarie per svolgere attività complesse nella società. |
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1 | Le discipline fondamentali forniscono le competenze minime per l'idoneità generale agli studi universitari e contribuiscono a trasmettere le competenze necessarie per svolgere attività complesse nella società. |
2 | Le discipline fondamentali sono: |
a | la lingua nazionale impiegata come lingua d'insegnamento nella scuola (lingua d'insegnamento); |
b | una seconda lingua nazionale; |
c | una terza lingua nazionale, l'inglese, il latino o il greco (terza lingua); |
d | la matematica; |
e | l'informatica; |
f | la biologia; |
g | la chimica; |
h | la fisica; |
i | la geografia; |
j | la storia; |
k | l'economia e il diritto; |
l | le arti visive o la musica oppure le arti visive e la musica. |
3 | Si garantisce che gli allievi abbiano a disposizione almeno due lingue tra cui scegliere la seconda lingua nazionale. Nei Cantoni di Berna, di Friburgo e del Vallese la seconda lingua nazionale è la seconda lingua ufficiale del Cantone. |
4 | Nel Cantone dei Grigioni è possibile designare il romancio o l'italiano come lingua d'insegnamento insieme al tedesco. |
5 | La filosofia può essere offerta come disciplina fondamentale supplementare. |