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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 22 Agenzia svizzera di accreditamento |
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| L'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo. | ||||||
| Essa è subordinata al Consiglio svizzero di accreditamento. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 413.11 ORM Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità Art. 9 Piano di studio |
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| L'insegnamento si fonda su un piano di studio emanato o approvato dal Cantone. | ||||||
| Il piano di studio è conforme al Piano quadro degli studi della CDPE. | ||||||
| Esso si ispira a un ciclo di formazione coerente della durata minima di quattro anni. | ||||||
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RS 413.11 ORM Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità Art. 11 Discipline fondamentali |
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| Le discipline fondamentali forniscono le competenze minime per l'idoneità generale agli studi universitari e contribuiscono a trasmettere le competenze necessarie per svolgere attività complesse nella società. | ||||||
| Le discipline fondamentali sono: | ||||||
| la lingua nazionale impiegata come lingua d'insegnamento nella scuola (lingua d'insegnamento); | ||||||
| una seconda lingua nazionale; | ||||||
| una terza lingua nazionale, l'inglese, il latino o il greco (terza lingua); | ||||||
| la matematica; | ||||||
| l'informatica; | ||||||
| la biologia; | ||||||
| la chimica; | ||||||
| la fisica; | ||||||
| la geografia; | ||||||
| la storia; | ||||||
| l'economia e il diritto; | ||||||
| le arti visive o la musica oppure le arti visive e la musica. | ||||||
| Si garantisce che gli allievi abbiano a disposizione almeno due lingue tra cui scegliere la seconda lingua nazionale. Nei Cantoni di Berna, di Friburgo e del Vallese la seconda lingua nazionale è la seconda lingua ufficiale del Cantone. | ||||||
| Nel Cantone dei Grigioni è possibile designare il romancio o l'italiano come lingua d'insegnamento insieme al tedesco. | ||||||
| La filosofia può essere offerta come disciplina fondamentale supplementare. | ||||||