|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
||||||
| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38 Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua |
||||||
| I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. | ||||||
| L'autorità può autorizzare deroghe per: | ||||||
| i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione; | ||||||
| passaggi di vie di comunicazione; | ||||||
| passaggi di strade agricole o forestali; | ||||||
| i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente; | ||||||
| il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38a [1] Rivitalizzazione delle acque |
||||||
| I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche. | ||||||
| I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
|
RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 3 [1] Provvedimenti |
||||||
| I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie. | ||||||
| Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena. | ||||||
| I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
|
RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 4 [1] Esigenze |
||||||
| Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso. | ||||||
| Gli interventi sui corsi d'acqua soddisfano le esigenze di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque. | ||||||
| In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 3 [1] Provvedimenti |
||||||
| I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie. | ||||||
| Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena. | ||||||
| I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 4 [1] Esigenze |
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| Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso. | ||||||
| Gli interventi sui corsi d'acqua soddisfano le esigenze di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque. | ||||||
| In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38 Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua |
||||||
| I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. | ||||||
| L'autorità può autorizzare deroghe per: | ||||||
| i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione; | ||||||
| passaggi di vie di comunicazione; | ||||||
| passaggi di strade agricole o forestali; | ||||||
| i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente; | ||||||
| il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38 Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua |
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| I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. | ||||||
| L'autorità può autorizzare deroghe per: | ||||||
| i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione; | ||||||
| passaggi di vie di comunicazione; | ||||||
| passaggi di strade agricole o forestali; | ||||||
| i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente; | ||||||
| il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38 Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua |
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| I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. | ||||||
| L'autorità può autorizzare deroghe per: | ||||||
| i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione; | ||||||
| passaggi di vie di comunicazione; | ||||||
| passaggi di strade agricole o forestali; | ||||||
| i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente; | ||||||
| il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38a [1] Rivitalizzazione delle acque |
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| I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche. | ||||||
| I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38 Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua |
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| I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. | ||||||
| L'autorità può autorizzare deroghe per: | ||||||
| i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione; | ||||||
| passaggi di vie di comunicazione; | ||||||
| passaggi di strade agricole o forestali; | ||||||
| i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente; | ||||||
| il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38a [1] Rivitalizzazione delle acque |
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| I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche. | ||||||
| I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
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RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 3 [1] Provvedimenti |
||||||
| I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie. | ||||||
| Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena. | ||||||
| I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
|
RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 4 [1] Esigenze |
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| Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso. | ||||||
| Gli interventi sui corsi d'acqua soddisfano le esigenze di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque. | ||||||
| In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
|
RS 721.100.1 OSCA Ordinanza del 25 giugno 2025 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) Art. 21 Rendicontazione e controllo |
||||||
| Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 17. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 36a [1] Spazio riservato alle acque |
||||||
| Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite: | ||||||
| le funzioni naturali delle acque; | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
|
RS 721.100.1 OSCA Ordinanza del 25 giugno 2025 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) Art. 22 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo |
||||||
| Se, nonostante un'intimazione, il Cantone non esegue la misura per la quale è stata accordata un'indennità o lo fa solo in modo parziale, l'indennità non viene pagata oppure viene ridotta. | ||||||
| Se sono state pagate indennità e il Cantone, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 LSu. | ||||||
| Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento. | ||||||
| Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall'articolo 29 LSu. | ||||||
|
RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 41a Spazio riservato ai corsi d'acqua |
||||||
| Nei biotopi d'importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, nelle riserve d'importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d'importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: | ||||||
| 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro; | ||||||
| 6 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 5 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri; | ||||||
| la larghezza del fondo dell'alveo più 30 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri. | ||||||
| Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: | ||||||
| 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri; | ||||||
| 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri. | ||||||
| La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire: | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| lo spazio necessario per una rivitalizzazione; | ||||||
| gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata: | ||||||
| in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, e | ||||||
| che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo. [1] | ||||||
| alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate; | ||||||
| alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d'acqua:in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, eche sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo. [1] | ||||||
| Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste: | ||||||
| si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; | ||||||
| sono messe in galleria; | ||||||
| sono artificiali; oppure | ||||||
| sono molto piccole. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). | ||||||
|
RS 814.201 OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) Art. 41a Spazio riservato ai corsi d'acqua |
||||||
| Nei biotopi d'importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, nelle riserve d'importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d'importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: | ||||||
| 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro; | ||||||
| 6 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 5 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri; | ||||||
| la larghezza del fondo dell'alveo più 30 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri. | ||||||
| Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: | ||||||
| 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri; | ||||||
| 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri. | ||||||
| La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire: | ||||||
| la protezione contro le piene; | ||||||
| lo spazio necessario per una rivitalizzazione; | ||||||
| gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| l'utilizzazione delle acque. | ||||||
| Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata: | ||||||
| in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, e | ||||||
| che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo. [1] | ||||||
| alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate; | ||||||
| alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d'acqua:in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, eche sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo. [1] | ||||||
| Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste: | ||||||
| si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; | ||||||
| sono messe in galleria; | ||||||
| sono artificiali; oppure | ||||||
| sono molto piccole. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38 Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua |
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| I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. | ||||||
| L'autorità può autorizzare deroghe per: | ||||||
| i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione; | ||||||
| passaggi di vie di comunicazione; | ||||||
| passaggi di strade agricole o forestali; | ||||||
| i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente; | ||||||
| il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38a [1] Rivitalizzazione delle acque |
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| I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche. | ||||||
| I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38a [1] Rivitalizzazione delle acque |
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| I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche. | ||||||
| I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] RS 700 | ||||||
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RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 3 [1] Provvedimenti |
||||||
| I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie. | ||||||
| Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena. | ||||||
| I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 38 Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua |
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| I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. | ||||||
| L'autorità può autorizzare deroghe per: | ||||||
| i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione; | ||||||
| passaggi di vie di comunicazione; | ||||||
| passaggi di strade agricole o forestali; | ||||||
| i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente; | ||||||
| il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura. | ||||||
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RS 721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Art. 3 [1] Provvedimenti |
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| I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991 [2] sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie. | ||||||
| Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena. | ||||||
| I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||