SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 141 Referendum facoltativo - 1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:122 |
|
1 | Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:122 |
a | le leggi federali; |
b | le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno; |
c | i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge; |
d | i trattati internazionali: |
d1 | di durata indeterminata e indenunciabili, |
d2 | prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, |
d3 | comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. |
2 | ...124 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 59a Importanza del termine - La domanda di referendum, sostenuta dal numero di Cantoni previsto dalla Costituzione oppure corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 141 Referendum facoltativo - 1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:122 |
|
1 | Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:122 |
a | le leggi federali; |
b | le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno; |
c | i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge; |
d | i trattati internazionali: |
d1 | di durata indeterminata e indenunciabili, |
d2 | prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, |
d3 | comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. |
2 | ...124 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 58 Deliberazione - 1 Il Tribunale federale delibera oralmente se: |
|
1 | Il Tribunale federale delibera oralmente se: |
2 | Negli altri casi, il Tribunale federale giudica mediante circolazione degli atti. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 1 Obiettivi e funzioni principali - 1 La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Governo e funge da tramite tra il Governo, l'Amministrazione, l'Assemblea federale e il pubblico. |
|
1 | La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Governo e funge da tramite tra il Governo, l'Amministrazione, l'Assemblea federale e il pubblico. |
2 | La Cancelleria federale si adopera presso il Consiglio federale e i dipartimenti affinché la prassi decisionale del Governo sia coerente e improntata a lungo termine e affinché il principio della collegialità sia rispettato. |
3 | La Cancelleria federale esercita le funzioni di cui agli articoli 30 e 32-34 LOGA, in particolare le seguenti funzioni principali: |
a | sostiene il Consiglio federale e il presidente della Confederazione nella loro attività governativa e provvede affinché le decisioni siano preparate in condizioni ottimali; |
b | in collaborazione con i dipartimenti, prepara i documenti che permettono una politica di governo lungimirante e coerente e ne esamina la realizzazione; |
bbis | cura il coordinamento fra i dipartimenti, segnatamente nell'ambito della trasformazione digitale e dell'informatica; |
c | garantisce una politica d'informazione e di comunicazione a lungo termine e coordinata a livello governativo e provvede affinché le informazioni sulle decisioni del Consiglio federale siano comunicate il più rapidamente possibile. |
4 | La Cancelleria federale adempie inoltre i compiti d'esecuzione che le assegna la legislazione; in particolare: |
a | provvede affinché i diritti popolari possano essere esercitati conformemente alla Costituzione federale4 e alla legislazione sui diritti politici e affinché tutte le votazioni e elezioni federali si svolgano correttamente; |
b | pubblica, con la massima sollecitudine e la qualità richiesta, i testi giuridici e gli altri documenti da pubblicare in virtù della legislazione federale sulle pubblicazioni ufficiali; |
c | fornisce le prestazioni linguistiche e di coordinamento previste dall'ordinanza del 14 novembre 20126 sui servizi linguistici ed esegue i compiti affidatile dalla legislazione sulle lingue. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
|
1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 140 Referendum obbligatorio - 1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: |
|
1 | Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: |
a | le modifiche della Costituzione; |
b | l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali; |
c | le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale. |
2 | Sottostanno al voto del Popolo: |
a | le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione; |
abis | ... |
b | le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale; |
c | il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 141 Referendum facoltativo - 1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:122 |
|
1 | Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:122 |
a | le leggi federali; |
b | le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno; |
c | i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge; |
d | i trattati internazionali: |
d1 | di durata indeterminata e indenunciabili, |
d2 | prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, |
d3 | comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. |
2 | ...124 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 59a Importanza del termine - La domanda di referendum, sostenuta dal numero di Cantoni previsto dalla Costituzione oppure corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 66 Riuscita - 1 Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum.123 |
|
1 | Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum.123 |
2 | Sono nulle: |
c | le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum. |
3 | La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.126 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 59a Importanza del termine - La domanda di referendum, sostenuta dal numero di Cantoni previsto dalla Costituzione oppure corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 59a Importanza del termine - La domanda di referendum, sostenuta dal numero di Cantoni previsto dalla Costituzione oppure corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 66 Riuscita - 1 Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum.123 |
|
1 | Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum.123 |
2 | Sono nulle: |
c | le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum. |
3 | La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.126 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 60a Lista delle firme in forma elettronica - Chi scarica una lista delle firme pubblicata in forma elettronica per una domanda di referendum deve assicurarsi che tale lista soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge. |
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) ODP Art. 18 Modello - I modelli per le liste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente, in ogni lingua ufficiale, dalla Cancelleria federale. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 62 Attestazione del diritto di voto - 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
|
1 | Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.119 |
2 | Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti. |
3 | L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui. |
4 | Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste. |