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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 4 Persone che danno diritto agli assegni familiari |
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| Danno diritto agli assegni familiari: | ||||||
| i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile [1]; | ||||||
| i figliastri; | ||||||
| gli affiliati; | ||||||
| i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 836.21 OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) Art. 7 [1] Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
||||||
| Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. | ||||||
| Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età. [2] | ||||||
| I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS [3] o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
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| Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare: | ||||||
| la parità di trattamento; | ||||||
| la determinazione della normativa applicabile; | ||||||
| il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali; | ||||||
| il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti; | ||||||
| la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 15 Allegati e protocolli |
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| Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L'atto finale contiene le dichiarazioni. | ||||||
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RS 836.21 OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) Art. 7 [1] Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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| Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. | ||||||
| Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età. [2] | ||||||
| I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS [3] o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 4 Persone che danno diritto agli assegni familiari |
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| Danno diritto agli assegni familiari: | ||||||
| i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile [1]; | ||||||
| i figliastri; | ||||||
| gli affiliati; | ||||||
| i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 19 Diritto agli assegni familiari |
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| Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio. | ||||||
| Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa. [1] | ||||||
| Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 [2] sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile. [3] | ||||||
| Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] RS 834.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 3 Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni |
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| Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: | ||||||
| l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per i figli; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA [1]), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età; | ||||||
| l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo; l'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età. [2] | ||||||
| Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge. | ||||||
| L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile [3] non conferisce alcun diritto. [4] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). [3] RS 210 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 4 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 5 Importo e adeguamento degli assegni familiari |
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| L'assegno per i figli ammonta ad almeno 215 [1] franchi mensili. | ||||||
| L'assegno di formazione ammonta ad almeno 268 [2] franchi mensili. | ||||||
| Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione. | ||||||
| [1] Nuovo importo giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'O sull'adeguamento degli assegni familiari all'evoluzione dei prezzi, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 493). [2] Nuovo importo giusta l'art. 1 cpv. 2 dell'O sull'adeguamento degli assegni familiari all'evoluzione dei prezzi, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 493). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 19 Diritto agli assegni familiari |
||||||
| Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio. | ||||||
| Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa. [1] | ||||||
| Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 [2] sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile. [3] | ||||||
| Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] RS 834.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 19 Diritto agli assegni familiari |
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| Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio. | ||||||
| Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa. [1] | ||||||
| Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 [2] sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile. [3] | ||||||
| Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] RS 834.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 3 Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni |
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| Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: | ||||||
| l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per i figli; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA [1]), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età; | ||||||
| l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo; l'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età. [2] | ||||||
| Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge. | ||||||
| L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile [3] non conferisce alcun diritto. [4] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). [3] RS 210 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 4 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 4 Persone che danno diritto agli assegni familiari |
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| Danno diritto agli assegni familiari: | ||||||
| i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile [1]; | ||||||
| i figliastri; | ||||||
| gli affiliati; | ||||||
| i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 836.21 OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) Art. 7 [1] Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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| Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. | ||||||
| Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età. [2] | ||||||
| I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS [3] o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 4 Persone che danno diritto agli assegni familiari |
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| Danno diritto agli assegni familiari: | ||||||
| i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile [1]; | ||||||
| i figliastri; | ||||||
| gli affiliati; | ||||||
| i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 836.21 OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) Art. 7 [1] Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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| Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. | ||||||
| Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età. [2] | ||||||
| I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS [3] o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 836.21 OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) Art. 7 [1] Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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| Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. | ||||||
| Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età. [2] | ||||||
| I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS [3] o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 4 Persone che danno diritto agli assegni familiari |
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| Danno diritto agli assegni familiari: | ||||||
| i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile [1]; | ||||||
| i figliastri; | ||||||
| gli affiliati; | ||||||
| i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
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| Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare: | ||||||
| la parità di trattamento; | ||||||
| la determinazione della normativa applicabile; | ||||||
| il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali; | ||||||
| il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti; | ||||||
| la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 15 Allegati e protocolli |
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| Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L'atto finale contiene le dichiarazioni. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 16 Riferimento al diritto comunitario |
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| Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento. | ||||||
| Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza. | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 4 |
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| L'Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all'articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961. | ||||||
| L'Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca. Per ilDipartimento federale delle finanzedella Confederazione Svizzera: Per ilMinistero federale delle finanze d'intesa con il Ministero federale dell'interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 19 Diritto agli assegni familiari |
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| Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio. | ||||||
| Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa. [1] | ||||||
| Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 [2] sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile. [3] | ||||||
| Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] RS 834.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 19 Diritto agli assegni familiari |
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| Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio. | ||||||
| Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa. [1] | ||||||
| Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 [2] sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile. [3] | ||||||
| Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] RS 834.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). | ||||||
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RS 836.21 OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) Art. 7 [1] Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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| Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. | ||||||
| Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età. [2] | ||||||
| I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS [3] o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 836.21 OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) Art. 7 [1] Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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| Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. | ||||||
| Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età. [2] | ||||||
| I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS [3] o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||