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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 732 [1] |
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| Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico. | ||||||
| Qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 732 [1] |
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| Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico. | ||||||
| Qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 732 [1] |
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| Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico. | ||||||
| Qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 732 [1] |
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| Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico. | ||||||
| Qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 732 [1] |
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| Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico. | ||||||
| Qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 732 [1] |
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| Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico. | ||||||
| Qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 950 [1] |
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| L'iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il registro fondiario. | ||||||
| La legge del 5 ottobre 2007 [2] sulla geoinformazione disciplina i requisiti qualitativi e tecnici della misurazione ufficiale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165). [2] RS 510.62 | ||||||
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RS 510.62 LGI Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) - Legge sulla geoinformazione Art. 29 Compiti |
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| La misurazione ufficiale assicura la disponibilità dei geodati di riferimento vincolanti per i proprietari e delle informazioni descrittive relative ai fondi. | ||||||
| I suoi compiti comprendono segnatamente: | ||||||
| il raffittimento dei quadri di riferimento geodetici; | ||||||
| la demarcazione e la misurazione dei confini cantonali, distrettuali e comunali; | ||||||
| la demarcazione e la misurazione dei confini dei fondi; | ||||||
| il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche relative ai fondi; | ||||||
| l'allestimento del piano per il registro fondiario. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali della misurazione ufficiale, segnatamente per quanto concerne: | ||||||
| la demarcazione e la misurazione dei confini dei fondi; | ||||||
| i requisiti minimi dell'organizzazione cantonale; | ||||||
| l'alta direzione e l'alta vigilanza della Confederazione; | ||||||
| la delimitazione concreta rispetto agli altri geodati di base. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza si intende per: | ||||||
| immobile: qualunque superficie di terreno che abbia confini sufficientemente determinati; | ||||||
| registro fondiario: registro pubblico relativo ai diritti reali immobiliari nonché alle annotazioni e menzioni, composto da libro mastro, libro giornale, piano per il registro fondiario e documenti giustificativi; | ||||||
| libro mastro: insieme di tutti i dati relativi ai diritti reali giuridicamente efficaci e a quelli cancellati, alle annotazioni e alle menzioni inerenti i fondi iscritti nel registro fondiario; | ||||||
| foglio del libro mastro: raccolta di tutti i dati concernenti i diritti reali giuridicamente efficaci e quelli cancellati, le annotazioni e le menzioni relative a un determinato fondo del libro mastro; | ||||||
| libro giornale: protocollo cronologico concernente il trattamento delle operazioni, segnatamente le notificazioni per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione nel registro fondiario, nonché l'intavolazione di un fondo nel registro fondiario, la cancellazione dal registro fondiario, la modifica dei confini di un fondo e l'iscrizione di creditori in caso di diritti di pegno; | ||||||
| piano per il registro fondiario: estratto allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [1] concernente la misurazione ufficiale (OMU); | ||||||
| documenti giustificativi: termine collettivo per documenti quali la notificazione per l'iscrizione nel registro fondiario, l'attestazione del titolo giuridico nonché i documenti allegati, in particolare le procure, le dichiarazioni attestanti il consenso e le autorizzazioni. | ||||||
| [1] RS 211.432.2 | ||||||
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RS 211.432.2 OMU Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) Art. 7 [1] Piano per il registro fondiario |
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| Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. | ||||||
| Contiene almeno i dati su: | ||||||
| i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); | ||||||
| i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); | ||||||
| le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); | ||||||
| i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). | ||||||
| L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). | ||||||
| I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. | ||||||
| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 732 [1] |
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| Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico. | ||||||
| Qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 70 Servitù e oneri fondiari |
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| Ai documenti giustificativi necessari per l'iscrizione di servitù e oneri fondiari si applicano per analogia gli articoli 64 e 65, indipendentemente dal fatto che la legge richieda per la costituzione di tali servitù e oneri fondiari un atto pubblico o la forma scritta. | ||||||
| Se il diritto di iscrizione nel registro si basa direttamente sulla legge e risulta dall'attestazione del titolo giuridico, è sufficiente la forma scritta. | ||||||
| Se l'attestazione del titolo giuridico va corredata da un estratto del piano per il registro fondiario (art. 732 cpv. 2 CC), le parti devono rappresentare graficamente in modo inequivocabile nell'estratto del piano il luogo d'esercizio della servitù o dell'onere fondiario. | ||||||
| La costituzione di un usufrutto per trasferimento di patrimonio è retta dall'articolo 66 capoverso 1 lettera e. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 732 [1] |
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| Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico. | ||||||
| Qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||