SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 293 Mutazione dell'azione - L'azione di divorzio può essere mutata in azione di separazione fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 292 Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune - 1 La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi: |
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1 | La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi: |
a | al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e |
b | sono d'accordo di divorziare. |
2 | Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 286 Istanza in caso di intesa parziale - 1 In caso d'intesa parziale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo. |
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1 | In caso d'intesa parziale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo. |
2 | Ciascun coniuge può proporre proprie conclusioni motivate circa le conseguenze del divorzio rimaste controverse. |
3 | Per il resto si applica per analogia l'articolo 285. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 285 Istanza in caso di intesa totale - In caso d'intesa totale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta comune di divorzio; |
c | la convenzione completa sulle conseguenze del divorzio; |
d | le conclusioni comuni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 288 Seguito della procedura e decisione - 1 Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione. |
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1 | Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione. |
2 | Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse.214 Si applica la procedura semplificata.215 Il giudice può ripartire i ruoli di parte. |
3 | Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio.216 Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 285 Istanza in caso di intesa totale - In caso d'intesa totale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta comune di divorzio; |
c | la convenzione completa sulle conseguenze del divorzio; |
d | le conclusioni comuni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 198 Eccezioni - La procedura di conciliazione non ha luogo: |
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a | nella procedura sommaria; |
abis | in caso di azioni per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC122 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC; |
b | nelle cause sullo stato delle persone; |
bbis | nelle cause sul mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni e sugli altri interessi dei figli; |
c | nelle cause di divorzio; |
d | nelle cause di scioglimento e di annullamento dell'unione domestica registrata; |
e | nelle seguenti cause rette dalla LEF125: |
e1 | azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), |
e2 | azione d'accertamento (art. 85a LEF), |
e3 | azione di rivendicazione (art. 106-109 LEF), |
e4 | azione di partecipazione (art. 111 LEF), |
e5 | azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF), |
e6 | azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF), |
e7 | azione d'accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF), |
e8 | azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF); |
f | nelle controversie per cui l'articolo 7 del presente Codice prevede il giudizio in istanza cantonale unica; |
g | in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa; |
h | in caso di azione da proporre entro un termine impartito dal giudice, né di azioni riunite e materialmente connesse con la stessa; |
i | in caso di azioni davanti al Tribunale federale dei brevetti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 292 Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune - 1 La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi: |
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1 | La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi: |
a | al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e |
b | sono d'accordo di divorziare. |
2 | Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 222 Risposta - 1 Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta. |
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1 | Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta. |
2 | Alla risposta si applica per analogia l'articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall'attore, riconosce o contesta. |
3 | Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125). |
4 | Il giudice notifica la risposta all'attore. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto - 1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
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1 | Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
2 | Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l'articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.165 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto - 1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
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1 | Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
2 | Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l'articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.165 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto - 1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
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1 | Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
2 | Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l'articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.165 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
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1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 202 Promozione - 1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L'istanza può essere proposta nelle forme previste dall'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione. |
|
1 | La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L'istanza può essere proposta nelle forme previste dall'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione. |
2 | Nell'istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l'oggetto litigioso. |
3 | L'autorità di conciliazione notifica senza indugio l'istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all'udienza di conciliazione. |
4 | Nelle controversie di cui all'articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di decisione132 ai sensi dell'articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l'articolo 212, l'autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 202 Promozione - 1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L'istanza può essere proposta nelle forme previste dall'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione. |
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1 | La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L'istanza può essere proposta nelle forme previste dall'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione. |
2 | Nell'istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l'oggetto litigioso. |
3 | L'autorità di conciliazione notifica senza indugio l'istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all'udienza di conciliazione. |
4 | Nelle controversie di cui all'articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di decisione132 ai sensi dell'articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l'articolo 212, l'autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto - 1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
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1 | Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
2 | Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l'articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.165 |