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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 5 Misure protettive cautelari |
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| Durante l'istruzione l'autorità competente può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12-15. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 15 Collocamentoa. Contenuto e presupposti |
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| Se l'educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l'autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica. | ||||||
| L'autorità giudicante può ordinare il collocamento in un istituto chiuso soltanto se: | ||||||
| lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica; o | ||||||
| il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi. | ||||||
| Prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l'autorità giudicante ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell'articolo 9 capoverso 3. | ||||||
| Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, l'autorità giudicante comunica l'ordine di collocamento all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. [1] | ||||||
| Se è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP [2]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, il collocamento in un istituto chiuso può essere proseguito alle condizioni di cui all'articolo 19c sotto forma di internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà |
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| Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione. | ||||||
| Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita. | ||||||
| Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento. Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP [1]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione della pena residua. [2] | ||||||
| L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 5 Misure protettive cautelari |
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| Durante l'istruzione l'autorità competente può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12-15. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 110 |
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| Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi. [1] | ||||||
| Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. | ||||||
| Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. | ||||||
| Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali. [2] | ||||||
| Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo. | ||||||
| Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. | ||||||
| Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune. | ||||||
| È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] RU 2006 3583 | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 15 Collocamentoa. Contenuto e presupposti |
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| Se l'educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l'autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica. | ||||||
| L'autorità giudicante può ordinare il collocamento in un istituto chiuso soltanto se: | ||||||
| lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica; o | ||||||
| il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi. | ||||||
| Prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l'autorità giudicante ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell'articolo 9 capoverso 3. | ||||||
| Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, l'autorità giudicante comunica l'ordine di collocamento all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. [1] | ||||||
| Se è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP [2]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, il collocamento in un istituto chiuso può essere proseguito alle condizioni di cui all'articolo 19c sotto forma di internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 15 Collocamentoa. Contenuto e presupposti |
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| Se l'educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l'autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica. | ||||||
| L'autorità giudicante può ordinare il collocamento in un istituto chiuso soltanto se: | ||||||
| lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica; o | ||||||
| il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi. | ||||||
| Prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l'autorità giudicante ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell'articolo 9 capoverso 3. | ||||||
| Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, l'autorità giudicante comunica l'ordine di collocamento all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. [1] | ||||||
| Se è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP [2]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, il collocamento in un istituto chiuso può essere proseguito alle condizioni di cui all'articolo 19c sotto forma di internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 14 Trattamento ambulatoriale |
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| Se il minore soffre di turbe psichiche, è alterato nello sviluppo della sua personalità, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, l'autorità giudicante può ordinare che egli sia sottoposto a un trattamento ambulatoriale. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 51 |
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| Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 1 Oggetto e rapporto con il Codice penale |
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| La presente legge: | ||||||
| disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso, prima del compimento del 18° anno di età, un atto per cui il Codice penale [1] (CP) o un'altra legge federale commina una pena; | ||||||
| ... | ||||||
| A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP: | ||||||
| gli articoli 1-33 (Campo d'applicazione e punibilità), eccetto l'articolo 20 (Errore sull'illiceità); | ||||||
| gli articoli 47, 48 e 51 (Commisurazione della pena); | ||||||
| l'articolo 56 capoversi 2, 5 e 6 e l'articolo 56a (Principi applicabili alle misure); | ||||||
| gli articoli 69-73 (Confisca e assegnamenti al danneggiato); | ||||||
| l'articolo 74 (Principi dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 83 (Retribuzione); | ||||||
| l'articolo 84 (Relazioni con il mondo esterno); | ||||||
| l'articolo 85 (Controlli e ispezioni); | ||||||
| l'articolo 92 (Interruzione dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 92a (Diritto d'informazione); | ||||||
| gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoversi 1 lettere a-d, 2 e 3 (Prescrizione); | ||||||
| gli articoli 103, 104 e 105 capoverso 2 (Contravvenzioni); | ||||||
| l'articolo 110 (Definizioni); | ||||||
| gli articoli 111-332 (Libro secondo: Disposizioni speciali); | ||||||
| gli articoli 333-392 (Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale), eccetto gli articoli 380 (Spese), 387 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 (Disposizioni completive del Consiglio federale) e 388 capoverso 3 (Esecuzione di sentenze anteriori); | ||||||
| ... | ||||||
| Nell'applicare le suddette disposizioni del CP vanno considerati i principi di cui all'articolo 2 nonché, nel suo interesse, l'età e il grado di sviluppo del minore. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogata dall'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393). [5] RU 2009 6103 [6] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [7] Abrogato dall'all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 1 Oggetto e rapporto con il Codice penale |
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| La presente legge: | ||||||
| disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso, prima del compimento del 18° anno di età, un atto per cui il Codice penale [1] (CP) o un'altra legge federale commina una pena; | ||||||
| ... | ||||||
| A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP: | ||||||
| gli articoli 1-33 (Campo d'applicazione e punibilità), eccetto l'articolo 20 (Errore sull'illiceità); | ||||||
| gli articoli 47, 48 e 51 (Commisurazione della pena); | ||||||
| l'articolo 56 capoversi 2, 5 e 6 e l'articolo 56a (Principi applicabili alle misure); | ||||||
| gli articoli 69-73 (Confisca e assegnamenti al danneggiato); | ||||||
| l'articolo 74 (Principi dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 83 (Retribuzione); | ||||||
| l'articolo 84 (Relazioni con il mondo esterno); | ||||||
| l'articolo 85 (Controlli e ispezioni); | ||||||
| l'articolo 92 (Interruzione dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 92a (Diritto d'informazione); | ||||||
| gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoversi 1 lettere a-d, 2 e 3 (Prescrizione); | ||||||
| gli articoli 103, 104 e 105 capoverso 2 (Contravvenzioni); | ||||||
| l'articolo 110 (Definizioni); | ||||||
| gli articoli 111-332 (Libro secondo: Disposizioni speciali); | ||||||
| gli articoli 333-392 (Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale), eccetto gli articoli 380 (Spese), 387 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 (Disposizioni completive del Consiglio federale) e 388 capoverso 3 (Esecuzione di sentenze anteriori); | ||||||
| ... | ||||||
| Nell'applicare le suddette disposizioni del CP vanno considerati i principi di cui all'articolo 2 nonché, nel suo interesse, l'età e il grado di sviluppo del minore. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogata dall'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393). [5] RU 2009 6103 [6] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [7] Abrogato dall'all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 2 Principi |
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| I principi cui s'impronta la presente legge sono la protezione e l'educazione del minore. | ||||||
| Va prestata attenzione particolare alle condizioni di vita e alla situazione familiare del minore nonché alla sua personalità in divenire. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 11 Pene |
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| Se il minore ha agito in modo colpevole, l'autorità giudicante gli infligge una pena a complemento di una misura protettiva o quale unica conseguenza giuridica. È fatto salvo l'articolo 21 sull'impunità. | ||||||
| Può agire in modo colpevole soltanto il minore che è in grado di valutare il carattere illecito del suo atto e di agire secondo tale valutazione. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà |
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| Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione. | ||||||
| Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita. | ||||||
| Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento. Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP [1]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione della pena residua. [2] | ||||||
| L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 15 Collocamentoa. Contenuto e presupposti |
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| Se l'educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l'autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica. | ||||||
| L'autorità giudicante può ordinare il collocamento in un istituto chiuso soltanto se: | ||||||
| lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica; o | ||||||
| il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi. | ||||||
| Prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l'autorità giudicante ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell'articolo 9 capoverso 3. | ||||||
| Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, l'autorità giudicante comunica l'ordine di collocamento all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. [1] | ||||||
| Se è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP [2]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, il collocamento in un istituto chiuso può essere proseguito alle condizioni di cui all'articolo 19c sotto forma di internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 16 b. Esecuzione |
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| Per la durata del collocamento l'autorità d'esecuzione disciplina l'esercizio del diritto dei genitori o di terzi di mantenere relazioni personali con il minore conformemente agli articoli 273 segg. CC [1]. | ||||||
| Nell'esecuzione di una misura disciplinare il minore può essere separato dagli altri minori soltanto eccezionalmente e comunque per non più di sette giorni consecutivi. | ||||||
| Se il minore ha già compiuto i 17 anni, la misura può essere eseguita o proseguita in un istituto per giovani adulti (art. 61 CP [2]). | ||||||
| Per l'esecuzione delle misure si può far capo a istituti privati. [3] | ||||||
| [1] RS 210 [2] RS 311.0 [3] Introdotto dall'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà |
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| Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione. | ||||||
| Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita. | ||||||
| Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento. Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP [1]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione della pena residua. [2] | ||||||
| L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 1 Oggetto e rapporto con il Codice penale |
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| La presente legge: | ||||||
| disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso, prima del compimento del 18° anno di età, un atto per cui il Codice penale [1] (CP) o un'altra legge federale commina una pena; | ||||||
| ... | ||||||
| A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP: | ||||||
| gli articoli 1-33 (Campo d'applicazione e punibilità), eccetto l'articolo 20 (Errore sull'illiceità); | ||||||
| gli articoli 47, 48 e 51 (Commisurazione della pena); | ||||||
| l'articolo 56 capoversi 2, 5 e 6 e l'articolo 56a (Principi applicabili alle misure); | ||||||
| gli articoli 69-73 (Confisca e assegnamenti al danneggiato); | ||||||
| l'articolo 74 (Principi dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 83 (Retribuzione); | ||||||
| l'articolo 84 (Relazioni con il mondo esterno); | ||||||
| l'articolo 85 (Controlli e ispezioni); | ||||||
| l'articolo 92 (Interruzione dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 92a (Diritto d'informazione); | ||||||
| gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoversi 1 lettere a-d, 2 e 3 (Prescrizione); | ||||||
| gli articoli 103, 104 e 105 capoverso 2 (Contravvenzioni); | ||||||
| l'articolo 110 (Definizioni); | ||||||
| gli articoli 111-332 (Libro secondo: Disposizioni speciali); | ||||||
| gli articoli 333-392 (Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale), eccetto gli articoli 380 (Spese), 387 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 (Disposizioni completive del Consiglio federale) e 388 capoverso 3 (Esecuzione di sentenze anteriori); | ||||||
| ... | ||||||
| Nell'applicare le suddette disposizioni del CP vanno considerati i principi di cui all'articolo 2 nonché, nel suo interesse, l'età e il grado di sviluppo del minore. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogata dall'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393). [5] RU 2009 6103 [6] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [7] Abrogato dall'all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 51 |
||||||
| Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 110 |
||||||
| Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi. [1] | ||||||
| Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. | ||||||
| Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. | ||||||
| Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali. [2] | ||||||
| Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo. | ||||||
| Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. | ||||||
| Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune. | ||||||
| È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] RU 2006 3583 | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 2 Principi |
||||||
| I principi cui s'impronta la presente legge sono la protezione e l'educazione del minore. | ||||||
| Va prestata attenzione particolare alle condizioni di vita e alla situazione familiare del minore nonché alla sua personalità in divenire. | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 2 Principi |
||||||
| I principi cui s'impronta la presente legge sono la protezione e l'educazione del minore. | ||||||
| Va prestata attenzione particolare alle condizioni di vita e alla situazione familiare del minore nonché alla sua personalità in divenire. | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 10 Misure protettive |
||||||
| Qualora il minore abbia commesso un atto per cui la legge commina una pena e dall'inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico, l'autorità giudicante ordina le misure protettive richieste dalle circostanze, indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in modo colpevole. Se sono necessarie più misure protettive, l'autorità giudicante può ordinarle congiuntamente. [1] | ||||||
| Se il minore non dimora abitualmente in Svizzera, l'autorità giudicante può prescindere dall'ordinare una misura protettiva. | ||||||
| [1] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 11 Pene |
||||||
| Se il minore ha agito in modo colpevole, l'autorità giudicante gli infligge una pena a complemento di una misura protettiva o quale unica conseguenza giuridica. È fatto salvo l'articolo 21 sull'impunità. | ||||||
| Può agire in modo colpevole soltanto il minore che è in grado di valutare il carattere illecito del suo atto e di agire secondo tale valutazione. | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 15 Collocamentoa. Contenuto e presupposti |
||||||
| Se l'educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l'autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica. | ||||||
| L'autorità giudicante può ordinare il collocamento in un istituto chiuso soltanto se: | ||||||
| lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica; o | ||||||
| il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi. | ||||||
| Prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l'autorità giudicante ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell'articolo 9 capoverso 3. | ||||||
| Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, l'autorità giudicante comunica l'ordine di collocamento all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. [1] | ||||||
| Se è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP [2]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, il collocamento in un istituto chiuso può essere proseguito alle condizioni di cui all'articolo 19c sotto forma di internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 15 Collocamentoa. Contenuto e presupposti |
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| Se l'educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l'autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica. | ||||||
| L'autorità giudicante può ordinare il collocamento in un istituto chiuso soltanto se: | ||||||
| lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica; o | ||||||
| il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi. | ||||||
| Prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l'autorità giudicante ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell'articolo 9 capoverso 3. | ||||||
| Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, l'autorità giudicante comunica l'ordine di collocamento all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. [1] | ||||||
| Se è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP [2]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, il collocamento in un istituto chiuso può essere proseguito alle condizioni di cui all'articolo 19c sotto forma di internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 110 |
||||||
| Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi. [1] | ||||||
| Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. | ||||||
| Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. | ||||||
| Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali. [2] | ||||||
| Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo. | ||||||
| Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. | ||||||
| Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune. | ||||||
| È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] RU 2006 3583 | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 51 |
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| Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 1 Oggetto e rapporto con il Codice penale |
||||||
| La presente legge: | ||||||
| disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso, prima del compimento del 18° anno di età, un atto per cui il Codice penale [1] (CP) o un'altra legge federale commina una pena; | ||||||
| ... | ||||||
| A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP: | ||||||
| gli articoli 1-33 (Campo d'applicazione e punibilità), eccetto l'articolo 20 (Errore sull'illiceità); | ||||||
| gli articoli 47, 48 e 51 (Commisurazione della pena); | ||||||
| l'articolo 56 capoversi 2, 5 e 6 e l'articolo 56a (Principi applicabili alle misure); | ||||||
| gli articoli 69-73 (Confisca e assegnamenti al danneggiato); | ||||||
| l'articolo 74 (Principi dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 83 (Retribuzione); | ||||||
| l'articolo 84 (Relazioni con il mondo esterno); | ||||||
| l'articolo 85 (Controlli e ispezioni); | ||||||
| l'articolo 92 (Interruzione dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 92a (Diritto d'informazione); | ||||||
| gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoversi 1 lettere a-d, 2 e 3 (Prescrizione); | ||||||
| gli articoli 103, 104 e 105 capoverso 2 (Contravvenzioni); | ||||||
| l'articolo 110 (Definizioni); | ||||||
| gli articoli 111-332 (Libro secondo: Disposizioni speciali); | ||||||
| gli articoli 333-392 (Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale), eccetto gli articoli 380 (Spese), 387 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 (Disposizioni completive del Consiglio federale) e 388 capoverso 3 (Esecuzione di sentenze anteriori); | ||||||
| ... | ||||||
| Nell'applicare le suddette disposizioni del CP vanno considerati i principi di cui all'articolo 2 nonché, nel suo interesse, l'età e il grado di sviluppo del minore. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogata dall'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393). [5] RU 2009 6103 [6] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [7] Abrogato dall'all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 5 Misure protettive cautelari |
||||||
| Durante l'istruzione l'autorità competente può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12-15. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin) - Procedura penale minorile Art. 26 Competenza |
||||||
| L'autorità inquirente è competente per ordinare: | ||||||
| i provvedimenti coercitivi che possono essere disposti dal pubblico ministero secondo le disposizioni del CPP [1]; | ||||||
| la carcerazione preventiva; | ||||||
| le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12-15 e 16a DPMin [3]; | ||||||
| le misure d'osservazione ai sensi dell'articolo 9 DPMin. | ||||||
| Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per ordinare o approvare gli altri provvedimenti coercitivi. | ||||||
| L'autorità giudicante presso la quale la causa è pendente è competente per ordinare i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). [3] RS 311.1 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin) - Procedura penale minorile Art. 26 Competenza |
||||||
| L'autorità inquirente è competente per ordinare: | ||||||
| i provvedimenti coercitivi che possono essere disposti dal pubblico ministero secondo le disposizioni del CPP [1]; | ||||||
| la carcerazione preventiva; | ||||||
| le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12-15 e 16a DPMin [3]; | ||||||
| le misure d'osservazione ai sensi dell'articolo 9 DPMin. | ||||||
| Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per ordinare o approvare gli altri provvedimenti coercitivi. | ||||||
| L'autorità giudicante presso la quale la causa è pendente è competente per ordinare i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). [3] RS 311.1 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin) - Procedura penale minorile Art. 26 Competenza |
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| L'autorità inquirente è competente per ordinare: | ||||||
| i provvedimenti coercitivi che possono essere disposti dal pubblico ministero secondo le disposizioni del CPP [1]; | ||||||
| la carcerazione preventiva; | ||||||
| le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12-15 e 16a DPMin [3]; | ||||||
| le misure d'osservazione ai sensi dell'articolo 9 DPMin. | ||||||
| Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per ordinare o approvare gli altri provvedimenti coercitivi. | ||||||
| L'autorità giudicante presso la quale la causa è pendente è competente per ordinare i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). [3] RS 311.1 | ||||||
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RS 312.1 PPMin Legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin) - Procedura penale minorile Art. 26 Competenza |
||||||
| L'autorità inquirente è competente per ordinare: | ||||||
| i provvedimenti coercitivi che possono essere disposti dal pubblico ministero secondo le disposizioni del CPP [1]; | ||||||
| la carcerazione preventiva; | ||||||
| le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12-15 e 16a DPMin [3]; | ||||||
| le misure d'osservazione ai sensi dell'articolo 9 DPMin. | ||||||
| Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per ordinare o approvare gli altri provvedimenti coercitivi. | ||||||
| L'autorità giudicante presso la quale la causa è pendente è competente per ordinare i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). [3] RS 311.1 | ||||||
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RS 312.1 PPMin Legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin) - Procedura penale minorile Art. 27 Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza |
||||||
| La carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sono disposte soltanto in casi eccezionali e unicamente dopo che sono state esaminate tutte le possibilità di misure sostitutive. | ||||||
| Se ritiene che la carcerazione preventiva debba durare più di sette giorni, entro il settimo giorno l'autorità inquirente presenta una domanda di proroga al giudice dei provvedimenti coercitivi. Quest'ultimo decide senza indugio, ma in ogni caso entro 48 ore dal ricevimento della domanda. La procedura è retta dagli articoli 225 e 226 CPP [1]. | ||||||
| Il giudice dei provvedimenti coercitivi può prorogare la carcerazione preventiva più volte, ma al massimo di un mese per volta. La procedura è retta dall'articolo 227 CPP. | ||||||
| Il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale possono presentare in ogni tempo domanda di scarcerazione all'autorità che ha ordinato la carcerazione. La procedura è retta dall'articolo 228 CPP. | ||||||
| L'impugnabilità delle decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi è retta dall'articolo 222 CPP. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà |
||||||
| Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione. | ||||||
| Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita. | ||||||
| Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento. Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP [1]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione della pena residua. [2] | ||||||
| L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 5 Misure protettive cautelari |
||||||
| Durante l'istruzione l'autorità competente può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12-15. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 12 Sorveglianza |
||||||
| Se è prevedibile che i detentori dell'autorità parentale o i genitori affilianti prenderanno le misure necessarie per garantire un appropriato sostegno educativo o trattamento terapeutico del minore, l'autorità giudicante designa una persona o un ufficio idoneo che avrà diritto di assumere informazioni e di essere compiutamente informato. L'autorità giudicante può dare istruzioni ai genitori. | ||||||
| Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, la sorveglianza non può essere ordinata. [1] | ||||||
| Dopo il raggiungimento della maggiore età la sorveglianza può essere ordinata soltanto con il consenso dell'interessato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 15 Collocamentoa. Contenuto e presupposti |
||||||
| Se l'educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l'autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica. | ||||||
| L'autorità giudicante può ordinare il collocamento in un istituto chiuso soltanto se: | ||||||
| lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica; o | ||||||
| il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi. | ||||||
| Prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l'autorità giudicante ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell'articolo 9 capoverso 3. | ||||||
| Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, l'autorità giudicante comunica l'ordine di collocamento all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. [1] | ||||||
| Se è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP [2]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, il collocamento in un istituto chiuso può essere proseguito alle condizioni di cui all'articolo 19c sotto forma di internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà |
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| Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione. | ||||||
| Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita. | ||||||
| Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento. Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP [1]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione della pena residua. [2] | ||||||
| L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà |
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| Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione. | ||||||
| Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita. | ||||||
| Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento. Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP [1]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione della pena residua. [2] | ||||||
| L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà |
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| Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione. | ||||||
| Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita. | ||||||
| Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento. Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP [1]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione della pena residua. [2] | ||||||
| L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 1 Oggetto e rapporto con il Codice penale |
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| La presente legge: | ||||||
| disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso, prima del compimento del 18° anno di età, un atto per cui il Codice penale [1] (CP) o un'altra legge federale commina una pena; | ||||||
| ... | ||||||
| A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP: | ||||||
| gli articoli 1-33 (Campo d'applicazione e punibilità), eccetto l'articolo 20 (Errore sull'illiceità); | ||||||
| gli articoli 47, 48 e 51 (Commisurazione della pena); | ||||||
| l'articolo 56 capoversi 2, 5 e 6 e l'articolo 56a (Principi applicabili alle misure); | ||||||
| gli articoli 69-73 (Confisca e assegnamenti al danneggiato); | ||||||
| l'articolo 74 (Principi dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 83 (Retribuzione); | ||||||
| l'articolo 84 (Relazioni con il mondo esterno); | ||||||
| l'articolo 85 (Controlli e ispezioni); | ||||||
| l'articolo 92 (Interruzione dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 92a (Diritto d'informazione); | ||||||
| gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoversi 1 lettere a-d, 2 e 3 (Prescrizione); | ||||||
| gli articoli 103, 104 e 105 capoverso 2 (Contravvenzioni); | ||||||
| l'articolo 110 (Definizioni); | ||||||
| gli articoli 111-332 (Libro secondo: Disposizioni speciali); | ||||||
| gli articoli 333-392 (Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale), eccetto gli articoli 380 (Spese), 387 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 (Disposizioni completive del Consiglio federale) e 388 capoverso 3 (Esecuzione di sentenze anteriori); | ||||||
| ... | ||||||
| Nell'applicare le suddette disposizioni del CP vanno considerati i principi di cui all'articolo 2 nonché, nel suo interesse, l'età e il grado di sviluppo del minore. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogata dall'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393). [5] RU 2009 6103 [6] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [7] Abrogato dall'all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). | ||||||
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RS 312.1 PPMin Legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin) - Procedura penale minorile Art. 29 Misure protettive cautelari e misure d'osservazione |
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| Le misure protettive cautelari e le misure d'osservazione sono disposte per scritto e motivate. | ||||||
| L'osservazione in un istituto è adeguatamente computata nella pena. L'articolo 16 DPMin [1] è applicabile per analogia all'esecuzione. | ||||||
| [1] RS 311.1 | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 57 |
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| Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni. | ||||||
| Le misure di cui agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l'articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente. | ||||||
| La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà |
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| Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione. | ||||||
| Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita. | ||||||
| Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento. Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP [1]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione della pena residua. [2] | ||||||
| L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà |
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| Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione. | ||||||
| Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita. | ||||||
| Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento. Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP [1]) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione della pena residua. [2] | ||||||
| L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||