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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 367 |
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| Il mandatario può disdire il mandato precauzionale in ogni tempo mediante comunicazione scritta all'autorità di protezione degli adulti e preavviso di due mesi. | ||||||
| Per motivi gravi il mandatario può disdire il mandato senza preavviso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 388 |
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| Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione. | ||||||
| Per quanto possibile conservano e promuovono l'autodeterminazione dell'interessato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 433 |
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| Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia. | ||||||
| Il medico informa l'interessato e la persona di fiducia su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici prospettati, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli effetti secondari dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi. | ||||||
| Il piano terapeutico è sottoposto per consenso all'interessato. Se l'interessato è incapace di discernimento, vanno considerate le sue eventuali direttive di paziente. | ||||||
| Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 446 |
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| L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti. | ||||||
| Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia. | ||||||
| L'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento. | ||||||
| Applica d'ufficio il diritto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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| Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione. | ||||||
| Per quanto possibile conservano e promuovono l'autodeterminazione dell'interessato. | ||||||
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 420 |
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| Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. | ||||||
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