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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
||||||
| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
||||||
| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 62 Verifica dei gestori patrimoniali e trustee |
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| I gestori patrimoniali e i trustee devono incaricare una società di audit secondo l'articolo 43k capoverso 1 LFINMA [1] di effettuare una verifica annuale se quest'ultima non è effettuata direttamente dall'organismo di vigilanza interessato. | ||||||
| L'organismo di vigilanza può estendere a un massimo di quattro anni la periodicità della verifica tenendo conto dell'attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi. | ||||||
| Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, i gestori patrimoniali e i trustee presentano all'organismo di vigilanza un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata. | ||||||
| [1] RS 956.1 | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 4 Società madri e società del gruppo importanti |
||||||
| Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: | ||||||
| le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera; | ||||||
| le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti). | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza. | ||||||
| La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 4 Società madri e società del gruppo importanti |
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| Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: | ||||||
| le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera; | ||||||
| le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti). | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza. | ||||||
| La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 4 Società madri e società del gruppo importanti |
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| Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: | ||||||
| le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera; | ||||||
| le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti). | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza. | ||||||
| La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
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| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
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| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
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| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
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| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
|
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 176 |
||||||
| Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera. [1] | ||||||
| Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC [2]. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1. [3] | ||||||
| La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] RS 272 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 1 Oggetto e scopo |
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| La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. | ||||||
| Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 13 |
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| Il contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo rimangono obbligati. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 358 Forma |
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| Il patto d'arbitrato dev'essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. | ||||||
| Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni della presente Parte. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 407 Giurisdizione arbitrale |
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| La validità dei patti d'arbitrato conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Codice si giudica secondo il diritto per essi più favorevole. | ||||||
| Ai procedimenti arbitrali pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione del nuovo diritto. | ||||||
| I mezzi d'impugnazione sono retti dal diritto in vigore al momento della comunicazione del lodo. | ||||||
| Ai procedimenti davanti al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356, se già pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice, continua ad applicarsi il diritto previgente. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||