SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 189 Competenze del Tribunale federale - 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
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1 | Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | del diritto intercantonale; |
d | dei diritti costituzionali cantonali; |
e | dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; |
f | delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. |
1bis | ... 134 |
2 | Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. |
3 | La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. |
4 | Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 116 Motivi di ricorso - Con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
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1 | Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
2 | Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. |
3 | L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
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1 | I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
a | dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; |
b | dal 15 luglio al 15 agosto incluso; |
c | dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. |
2 | Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: |
a | l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali; |
b | l'esecuzione cambiaria; |
c | i diritti politici (art. 82 lett. c); |
d | l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
e | gli appalti pubblici.18 |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
|
1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
|
1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 5 Istanza cantonale unica - 1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti: |
|
1 | Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti: |
a | controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all'utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti; |
b | controversie in materia cartellistica; |
c | controversie vertenti sull'uso di una ditta commerciale; |
d | controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 19864 contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d'azione; |
e | controversie secondo la legge federale del 13 giugno 20086 sulla responsabilità civile in materia nucleare; |
f | azioni giudiziali contro la Confederazione; |
g | controversie riguardo all'istituzione e all'esecuzione di una verifica speciale secondo gli articoli 697c-697hbis del Codice delle obbligazioni (CO)8; |
h | controversie secondo la legge del 23 giugno 200610 sugli investimenti collettivi, la legge del 19 giugno 201511 sull'infrastruttura finanziaria e la legge del 15 giugno 201812 sugli istituti finanziari; |
i | controversie secondo la legge del 21 giugno 201314 sulla protezione degli stemmi, la legge federale del 25 marzo 195415 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 196116 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative. |
2 | Questo tribunale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 6 Tribunale commerciale - 1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
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1 | I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). |
2 | Vi è contenzioso commerciale se: |
a | la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno; |
b | la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e |
c | le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero. |
3 | Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. |
4 | I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: |
a | le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1; |
b | le controversie in materia di società commerciali e cooperative. |
5 | Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 74 - 1 L'organizzazione giudiziaria e la procedura garantiscono una giustizia affidabile e celere. |
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1 | L'organizzazione giudiziaria e la procedura garantiscono una giustizia affidabile e celere. |
2 | I tribunali cantonali supremi sono il Tribunale d'appello, il Tribunale amministrativo e il Tribunale delle assicurazioni sociali13. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |