SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
|
1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
|
1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
|
1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
|
1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
|
1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
|
1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |