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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 64 |
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| Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati. | ||||||
| Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 64 |
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| Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati. | ||||||
| Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 64 |
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| Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati. | ||||||
| Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 34 [1] |
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| Gli avvisi e le decisioni degli uffici d'esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 [2] sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: | ||||||
| la firma da utilizzare; | ||||||
| il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 943.03 [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 6 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 1 Campo d'applicazione |
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| La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. | ||||||
| Per operazioni non espressamente previste nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo; l'autorità di vigilanza può stabilire tasse più elevate se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 64 |
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| Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati. | ||||||
| Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 64 |
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| Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati. | ||||||
| Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
||||||
| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
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| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 12 |
||||||
| L'ufficio d'esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante. | ||||||
| Il pagamento fatto all'ufficio libera il debitore. | ||||||
|
RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
||||||
| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
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| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
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| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
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| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
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| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 68 |
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| Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. | ||||||
| Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione. | ||||||