SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 3 Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni - 1 Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: |
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1 | Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: |
a | l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per i figli; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA11), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età; |
b | l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo; l'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.12 |
2 | Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge. |
3 | L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile13 non conferisce alcun diritto.14 |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 11 Assoggettamento - 1 Sottostanno alla presente legge: |
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1 | Sottostanno alla presente legge: |
a | i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente all'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 194621 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); e |
b | i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo conformemente all'articolo 6 LAVS; |
c | le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in quanto esercitanti un'attività lucrativa indipendente. |
2 | È considerato salariato chi è definito tale dalla legislazione AVS. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
|
1 | La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
2 | Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. |
3 | In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. |
4 | La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
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1 | La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
2 | Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. |
3 | In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. |
4 | La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 15 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari - 1 Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: |
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1 | Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: |
a | fissare e versare gli assegni familiari; |
b | fissare e riscuotere i contributi; |
c | emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione. |
2 | Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. |
3 | Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 15 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari - 1 Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: |
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1 | Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: |
a | fissare e versare gli assegni familiari; |
b | fissare e riscuotere i contributi; |
c | emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione. |
2 | Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. |
3 | Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 91 Obbligo di pagare i premi - 1 Il datore di lavoro si assume i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. |
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1 | Il datore di lavoro si assume i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. |
2 | I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. Sono riservati patti contrari in favore del lavoratore. |
3 | Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi. Egli deduce dal salario la quota parte dovuta dal lavoratore. Questa deduzione può essere fatta, per il premio corrispondente a un periodo salariale, soltanto sul salario di questo periodo o di quello immediatamente seguente. Ogni patto contrario a sfavore dell'assicurato è nullo. |
4 | L'assicurazione contro la disoccupazione è debitrice della totalità dei premi dovuti dai disoccupati. Conformemente all'articolo 22a capoverso 4 LADI206, deduce la quota dovuta da dette persone dalla loro indennità di disoccupazione. Se i disoccupati partecipano a programmi per l'occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione versa all'INSAI i premi per i rischi d'infortunio insiti in questa attività.207 |
5 | L'assicurazione per l'invalidità si assume il premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali degli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c.208 |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20008 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoversi 1bis e 2 e 78 LPGA non sono applicabili.9 |
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1 | Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20008 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoversi 1bis e 2 e 78 LPGA non sono applicabili.9 |
2 | Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.10 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 15 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari - 1 Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: |
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1 | Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: |
a | fissare e versare gli assegni familiari; |
b | fissare e riscuotere i contributi; |
c | emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione. |
2 | Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. |
3 | Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 16 Finanziamento - 1 I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative. |
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1 | I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative. |
2 | I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS. |
3 | I Cantoni decidono se all'interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottoposti all'AVS e a quelli delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.27 |
4 | I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione infortuni obbligatoria.28 |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 836.21 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) OAFami Art. 13 Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari - (art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LAFam) |
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1 | Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima e pagamenti nel quadro di un'eventuale perequazione cantonale degli oneri. |
2 | La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 15 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari - 1 Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: |
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1 | Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: |
a | fissare e versare gli assegni familiari; |
b | fissare e riscuotere i contributi; |
c | emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione. |
2 | Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. |
3 | Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 107 Costituzione - 1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all'articolo 69 capoverso 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72-75 LPGA443.444 |
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1 | Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all'articolo 69 capoverso 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72-75 LPGA443.444 |
2 | La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione AVS.445 |
3 | Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.446 |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 25 Applicabilità della legislazione sull'AVS - Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA49, si applicano per analogia: |
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a | ai sistemi d'informazione (art. 49a cpv. 1 e 2, 49b51 e 72a cpv. 2 lett. b LAVS52); |
abis | al trattamento di dati personali (art. 49f LAVS); |
b | alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS); |
c | alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS); |
d | alla compensazione (art. 20 LAVS); |
e | al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi; |
ebis | alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS); |
eter | alla riscossione dei contributi (art. 14-16 LAVS); |
f | al numero AVS (art. 50c LAVS); |
g | all'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153b-153i LAVS). |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 12 Ordinamento applicabile - 1 Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente si applicano in materia di affiliazione alla cassa secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera b le stesse norme previste per i datori di lavoro.23 |
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1 | Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente si applicano in materia di affiliazione alla cassa secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera b le stesse norme previste per i datori di lavoro.23 |
2 | I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l'impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.24 |
3 | I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini dell'AVS. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 3 Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni - 1 Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: |
|
1 | Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: |
a | l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per i figli; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA11), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età; |
b | l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo; l'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.12 |
2 | Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge. |
3 | L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile13 non conferisce alcun diritto.14 |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 18 - I salariati agricoli e i contadini indipendenti hanno diritto agli assegni familiari conformemente alla legge federale del 20 giugno 195229 sugli assegni familiari nell'agricoltura. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 18 - I salariati agricoli e i contadini indipendenti hanno diritto agli assegni familiari conformemente alla legge federale del 20 giugno 195229 sugli assegni familiari nell'agricoltura. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 836.1 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) LAF Art. 18 Assegni familiari ai lavoratori agricoli - 1 I datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della LAVS48.49 |
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1 | I datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della LAVS48.49 |
2 | I contributi alle spese di amministrazione previsti nell'articolo 69 della LAVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1. |
3 | Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della LAVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA50.51 |
4 | La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.52 |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 20 Finanziamento - 1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. |
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1 | Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. |
2 | I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10 LAVS33. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
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1 | I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. |
2 | Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: |
a | l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
b | l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; |
c | le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; |
d | la revoca del riconoscimento; |
e | la fusione e lo scioglimento delle casse; |
f | i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; |
g | le condizioni per il cambiamento di cassa; |
h | lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; |
i | la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; |
j | il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; |
k | l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; |
l | l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 14 Termini e procedura di riscossione - 1 I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. |
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1 | I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. |
2 | I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.69 |
2bis | I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui: |
a | tali persone sono riconosciute come rifugiati; |
b | a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o |
c | in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI70.71 |
3 | Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA72. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA.73 |
4 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su: |
a | i termini di pagamento dei contributi; |
b | la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; |
c | il pagamento di contributi arretrati; |
d | il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA; |
e | ... . 77 |
5 | Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.78 |
6 | Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato.79 |
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) OAVS Art. 34a Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti - 1 Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione. |
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1 | Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione. |
2 | Con la diffida è addossata all'interessato una tassa da 20 a 200 franchi. |
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) OAVS Art. 38 Tassazione d'ufficio - 1 Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d'ufficio.168 |
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1 | Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d'ufficio.168 |
2 | La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno.169 |
3 | Le spese causate dalla tassazione d'ufficio possono essere messe a carico dell'inadempiente. |
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) OAVS Art. 41bis Interessi di mora - 1 Devono pagare gli interessi di mora: |
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1 | Devono pagare gli interessi di mora: |
a | di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; |
b | le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti; |
c | i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN177 che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; |
d | i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; |
e | le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; |
f | le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine. |
1bis | ...179 |
1ter | Per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora.180 |
2 | Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 30 5. Determinazione del reddito annuo medio - 1 La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. |
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1 | La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. |
2 | La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione. |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 25 Applicabilità della legislazione sull'AVS - Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA49, si applicano per analogia: |
|
a | ai sistemi d'informazione (art. 49a cpv. 1 e 2, 49b51 e 72a cpv. 2 lett. b LAVS52); |
abis | al trattamento di dati personali (art. 49f LAVS); |
b | alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS); |
c | alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS); |
d | alla compensazione (art. 20 LAVS); |
e | al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi; |
ebis | alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS); |
eter | alla riscossione dei contributi (art. 14-16 LAVS); |
f | al numero AVS (art. 50c LAVS); |
g | all'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153b-153i LAVS). |
SR 836.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari LAFam Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20008 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoversi 1bis e 2 e 78 LPGA non sono applicabili.9 |
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1 | Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20008 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoversi 1bis e 2 e 78 LPGA non sono applicabili.9 |
2 | Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.10 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 14bis Supplementi - 1 Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore. |
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1 | Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore. |
2 | La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88. |
3 | La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS81. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 14bis Supplementi - 1 Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore. |
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1 | Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore. |
2 | La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88. |
3 | La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS81. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |