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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 530 |
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| Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 530 |
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| Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 530 |
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| Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 530 |
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| Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 530 |
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| Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 530 |
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| Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 530 |
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| Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 534 |
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| L'erede contrattuale a cui il disponente prima di morire ha trasferito il possesso dei suoi beni, ne può far compilare l'inventario per atto pubblico. | ||||||
| Qualora il disponente non abbia trasferito tutti i suoi beni o ne abbia in seguito acquisiti di nuovi, il contratto non si estende che ai beni effettivamente trasferiti, salvo contraria disposizione. | ||||||
| Ove la consegna sia avvenuta in vita del disponente, i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto passano, salvo disposizione contraria, agli eredi dell'istituito. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 533 |
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| L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. | ||||||
| Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità. | ||||||
| Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione. | ||||||