|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 20 Libertà della scienza |
||||||
| La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 80 Protezione degli animali |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. | ||||||
| Disciplina in particolare: | ||||||
| la detenzione e la cura di animali; | ||||||
| gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; | ||||||
| l'utilizzazione di animali; | ||||||
| l'importazione di animali e di prodotti animali; | ||||||
| il commercio e il trasporto di animali; | ||||||
| l'uccisione di animali. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano [1]* |
||||||
| L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica. | ||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 20 Libertà della scienza |
||||||
| La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 80 Protezione degli animali |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. | ||||||
| Disciplina in particolare: | ||||||
| la detenzione e la cura di animali; | ||||||
| gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; | ||||||
| l'utilizzazione di animali; | ||||||
| l'importazione di animali e di prodotti animali; | ||||||
| il commercio e il trasporto di animali; | ||||||
| l'uccisione di animali. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano [1]* |
||||||
| L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica. | ||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 814.91 LIG Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica Art. 8 Rispetto della dignità della creatura |
||||||
| Le modificazioni del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non devono ledere la dignità della creatura. Questa dignità è lesa segnatamente se le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie sono sensibilmente pregiudicati e non vi sono interessi degni di protezione che lo giustifichino. Per la valutazione del pregiudizio si tiene conto della differenza tra fauna e flora. | ||||||
| Per valutare se la dignità della creatura è lesa, si procede nel singolo caso a una ponderazione tra la gravità del pregiudizio arrecato a fauna e flora e l'importanza degli interessi degni di protezione. Sono interessi degni di protezione in particolare: | ||||||
| la salute dell'uomo e dell'animale; | ||||||
| la garanzia di un'alimentazione sufficiente; | ||||||
| la riduzione di pregiudizi ecologici; | ||||||
| il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di vita ecologiche; | ||||||
| una sostanziale utilità per la società a livello economico, sociale ed ecologico; | ||||||
| l'incremento del sapere. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono eccezionalmente ammesse modificazioni del materiale genetico senza ponderazione degli interessi. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 74 Protezione dell'ambiente |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. | ||||||
| Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 26 Controllo autonomo |
||||||
| È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni. [1] | ||||||
| A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del controllo autonomo. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 80 Protezione degli animali |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. | ||||||
| Disciplina in particolare: | ||||||
| la detenzione e la cura di animali; | ||||||
| gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; | ||||||
| l'utilizzazione di animali; | ||||||
| l'importazione di animali e di prodotti animali; | ||||||
| il commercio e il trasporto di animali; | ||||||
| l'uccisione di animali. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano [1]* |
||||||
| L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica. | ||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 80 Protezione degli animali |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. | ||||||
| Disciplina in particolare: | ||||||
| la detenzione e la cura di animali; | ||||||
| gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; | ||||||
| l'utilizzazione di animali; | ||||||
| l'importazione di animali e di prodotti animali; | ||||||
| il commercio e il trasporto di animali; | ||||||
| l'uccisione di animali. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||