SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
|
1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 93 Radiotelevisione - 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
|
1 | La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
2 | La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. |
3 | L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. |
4 | Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. |
5 | I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 68 Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - (art. 72 cpv. 1 e 2 LRTV) |
|
1 | Il diritto alla sintesi di un avvenimento pubblico in Svizzera comprende un contributo di tre minuti al massimo. La durata della sintesi deve essere adeguata all'avvenimento. |
2 | Se un avvenimento pubblico composto di diverse parti dura al massimo un giorno, il diritto alla sintesi non concerne le singole parti, bensì l'evento nel suo insieme. Se l'avvenimento pubblico supera le 24 ore, tale diritto concerne una sintesi al giorno. |
3 | La sintesi può essere diffusa solo al termine dell'avvenimento pubblico o di una sua parte a sé stante. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 89 In generale - 1 Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: |
|
1 | Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: |
a | essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione: |
a1 | vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, |
a2 | la informi sulle misure prese, |
a3 | versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; |
b | essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. |
2 | Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione.95 |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 68 Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - (art. 72 cpv. 1 e 2 LRTV) |
|
1 | Il diritto alla sintesi di un avvenimento pubblico in Svizzera comprende un contributo di tre minuti al massimo. La durata della sintesi deve essere adeguata all'avvenimento. |
2 | Se un avvenimento pubblico composto di diverse parti dura al massimo un giorno, il diritto alla sintesi non concerne le singole parti, bensì l'evento nel suo insieme. Se l'avvenimento pubblico supera le 24 ore, tale diritto concerne una sintesi al giorno. |
3 | La sintesi può essere diffusa solo al termine dell'avvenimento pubblico o di una sua parte a sé stante. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 68 Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - (art. 72 cpv. 1 e 2 LRTV) |
|
1 | Il diritto alla sintesi di un avvenimento pubblico in Svizzera comprende un contributo di tre minuti al massimo. La durata della sintesi deve essere adeguata all'avvenimento. |
2 | Se un avvenimento pubblico composto di diverse parti dura al massimo un giorno, il diritto alla sintesi non concerne le singole parti, bensì l'evento nel suo insieme. Se l'avvenimento pubblico supera le 24 ore, tale diritto concerne una sintesi al giorno. |
3 | La sintesi può essere diffusa solo al termine dell'avvenimento pubblico o di una sua parte a sé stante. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 68 Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - (art. 72 cpv. 1 e 2 LRTV) |
|
1 | Il diritto alla sintesi di un avvenimento pubblico in Svizzera comprende un contributo di tre minuti al massimo. La durata della sintesi deve essere adeguata all'avvenimento. |
2 | Se un avvenimento pubblico composto di diverse parti dura al massimo un giorno, il diritto alla sintesi non concerne le singole parti, bensì l'evento nel suo insieme. Se l'avvenimento pubblico supera le 24 ore, tale diritto concerne una sintesi al giorno. |
3 | La sintesi può essere diffusa solo al termine dell'avvenimento pubblico o di una sua parte a sé stante. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 69 Accesso diretto ad avvenimenti pubblici - (art. 72 cpv. 3 lett. a LRTV) |
|
a | almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'avvenimento, nel caso di avvenimenti pianificati; |
b | il prima possibile, nel caso di avvenimenti organizzati in breve tempo o nei confronti dei quali l'interesse dell'emittente terza si manifesta, per via di circostanze particolari, soltanto all'ultimo momento. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 70 Fornitura del segnale per la sintesi - (art. 72 cpv. 3 lett. b LRTV) |
|
1 | L'organizzatore dell'avvenimento pubblico e l'emittente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d'esclusiva mettono senza indugio il segnale a disposizione di altre emittenti che ne fanno domanda per allestire una sintesi. La domanda deve essere presentata al più tardi 48 ore prima dell'avvenimento. |
2 | L'emittente terza assume i costi causati dall'accesso al segnale. Questi costi comprendono le spese per gli oneri tecnici e in materia di personale, nonché un indennizzo per i costi supplementari connessi alla concessione del diritto alla sintesi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 93 Radiotelevisione - 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
|
1 | La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
2 | La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. |
3 | L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. |
4 | Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. |
5 | I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 93 Radiotelevisione - 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
|
1 | La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
2 | La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. |
3 | L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. |
4 | Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. |
5 | I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 17 Libertà dei media - 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
|
1 | La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
2 | La censura è vietata. |
3 | Il segreto redazionale è garantito. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 93 Radiotelevisione - 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
|
1 | La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
2 | La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. |
3 | L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. |
4 | Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. |
5 | I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 7 - 1 Il Consiglio federale può obbligare le emittenti televisive, nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati, a: |
|
1 | Il Consiglio federale può obbligare le emittenti televisive, nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati, a: |
a | riservare a opere svizzere o comunque europee una parte sostanziale del tempo d'antenna; |
b | riservare nei loro programmi televisivi una parte adeguata del tempo d'antenna o del costo dei programmi alla diffusione di opere svizzere ed europee di realizzatori indipendenti. |
2 | L'obbligo delle emittenti televisive che trasmettono film nei loro programmi di destinare una parte dei proventi alla creazione cinematografica svizzera indipendente è retto dalla legge del 14 dicembre 200114 sul cinema.15 |
3 | Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono adattare una parte adeguata delle loro trasmissioni alle esigenze degli audiolesi e degli ipovedenti. |
4 | Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione sottotitolano le principali trasmissioni informative. Il Consiglio federale definisce la portata dell'obbligo. Le spese per l'adattamento delle trasmissioni per gli audiolesi sono finanziate interamente mediante il canone radiotelevisivo (art. 68a).16 |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 20 Citazione dello sponsor - (art. 12 cpv. 2 e 3, nonché 13 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Le trasmissioni sponsorizzate devono essere identificate come tali. A tal fine si può utilizzare, per esempio, il nome, il logo, un simbolo o un riferimento a prodotti e servizi dello sponsor. |
2 | Ogni citazione dello sponsor deve stabilire un rapporto esplicito tra lo sponsor e la trasmissione. |
3 | La citazione dello sponsor non può indurre direttamente alla conclusione di un negozio giuridico riguardante beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi. |
4 | Durante la diffusione di una trasmissione televisiva è consentito ricordare breve-mente il rapporto di sponsorizzazione (insert). Lo sponsor può essere citato una volta ogni dieci minuti. Nelle trasmissioni per bambini gli insert sono vietati. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 69 Accesso diretto ad avvenimenti pubblici - (art. 72 cpv. 3 lett. a LRTV) |
|
a | almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'avvenimento, nel caso di avvenimenti pianificati; |
b | il prima possibile, nel caso di avvenimenti organizzati in breve tempo o nei confronti dei quali l'interesse dell'emittente terza si manifesta, per via di circostanze particolari, soltanto all'ultimo momento. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 68 Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - (art. 72 cpv. 1 e 2 LRTV) |
|
1 | Il diritto alla sintesi di un avvenimento pubblico in Svizzera comprende un contributo di tre minuti al massimo. La durata della sintesi deve essere adeguata all'avvenimento. |
2 | Se un avvenimento pubblico composto di diverse parti dura al massimo un giorno, il diritto alla sintesi non concerne le singole parti, bensì l'evento nel suo insieme. Se l'avvenimento pubblico supera le 24 ore, tale diritto concerne una sintesi al giorno. |
3 | La sintesi può essere diffusa solo al termine dell'avvenimento pubblico o di una sua parte a sé stante. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
|
1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 10 Libertà di espressione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
|
1 | Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
2 | L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. |
IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.) RS-0.784.405 Art. 9 Accesso del pubblico all'informazione - Ogni Parte esamina e, se necessario, adotta misure giuridiche quali l'introduzione del diritto ad estratti di avvenimenti di grande interesse per il pubblico, al fine di evitare che il diritto del pubblico all'informazione venga rimesso in causa dall'esercizio, da parte di un radiotrasmettitore di sua competenza, di diritti esclusivi di trasmissione o ritrasmissione, ai sensi dell'articolo 3, di un tale avvenimento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 93 Radiotelevisione - 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
|
1 | La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
2 | La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. |
3 | L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. |
4 | Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. |
5 | I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 70 Fornitura del segnale per la sintesi - (art. 72 cpv. 3 lett. b LRTV) |
|
1 | L'organizzatore dell'avvenimento pubblico e l'emittente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d'esclusiva mettono senza indugio il segnale a disposizione di altre emittenti che ne fanno domanda per allestire una sintesi. La domanda deve essere presentata al più tardi 48 ore prima dell'avvenimento. |
2 | L'emittente terza assume i costi causati dall'accesso al segnale. Questi costi comprendono le spese per gli oneri tecnici e in materia di personale, nonché un indennizzo per i costi supplementari connessi alla concessione del diritto alla sintesi. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 70 Fornitura del segnale per la sintesi - (art. 72 cpv. 3 lett. b LRTV) |
|
1 | L'organizzatore dell'avvenimento pubblico e l'emittente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d'esclusiva mettono senza indugio il segnale a disposizione di altre emittenti che ne fanno domanda per allestire una sintesi. La domanda deve essere presentata al più tardi 48 ore prima dell'avvenimento. |
2 | L'emittente terza assume i costi causati dall'accesso al segnale. Questi costi comprendono le spese per gli oneri tecnici e in materia di personale, nonché un indennizzo per i costi supplementari connessi alla concessione del diritto alla sintesi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
|
1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
|
1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici - 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
|
1 | Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente. |
2 | L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento. |
3 | Essi danno alle emittenti interessate: |
a | accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e |
b | le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. |
4 | L'UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 70 Fornitura del segnale per la sintesi - (art. 72 cpv. 3 lett. b LRTV) |
|
1 | L'organizzatore dell'avvenimento pubblico e l'emittente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d'esclusiva mettono senza indugio il segnale a disposizione di altre emittenti che ne fanno domanda per allestire una sintesi. La domanda deve essere presentata al più tardi 48 ore prima dell'avvenimento. |
2 | L'emittente terza assume i costi causati dall'accesso al segnale. Questi costi comprendono le spese per gli oneri tecnici e in materia di personale, nonché un indennizzo per i costi supplementari connessi alla concessione del diritto alla sintesi. |