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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 21 Diritto all'attribuzione di un fondo agricolo |
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| Se tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di un'azienda agricola, un erede può domandarne l'attribuzione per il doppio valore di reddito, purché sia proprietario o disponga economicamente di un'azienda agricola e il fondo sia ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale. | ||||||
| Le disposizioni relative all'aumento del valore d'imputazione per le aziende agricole e alla restrizione della libertà di disporre si applicano per analogia. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 36 Diritto all'attribuzione; principio |
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| Se i rapporti di proprietà comune o di comproprietà su un'azienda agricola costituiti per contratto sono sciolti, ognuno dei comproprietari o proprietari in comune può domandare l'attribuzione dell'azienda se intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo. | ||||||
| Se i rapporti di proprietà comune o di comproprietà su un fondo agricolo costituiti per contratto sono sciolti, ognuno dei comproprietari o proprietari in comune può domandare l'attribuzione del fondo se: | ||||||
| è proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola; | ||||||
| il fondo è ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale. | ||||||
| A tutela del coniuge rimangono salve le disposizioni degli articoli 242 e 243 del CC [1]. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 21 Diritto all'attribuzione di un fondo agricolo |
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| Se tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di un'azienda agricola, un erede può domandarne l'attribuzione per il doppio valore di reddito, purché sia proprietario o disponga economicamente di un'azienda agricola e il fondo sia ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale. | ||||||
| Le disposizioni relative all'aumento del valore d'imputazione per le aziende agricole e alla restrizione della libertà di disporre si applicano per analogia. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 21 Diritto all'attribuzione di un fondo agricolo |
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| Se tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di un'azienda agricola, un erede può domandarne l'attribuzione per il doppio valore di reddito, purché sia proprietario o disponga economicamente di un'azienda agricola e il fondo sia ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale. | ||||||
| Le disposizioni relative all'aumento del valore d'imputazione per le aziende agricole e alla restrizione della libertà di disporre si applicano per analogia. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 21 Diritto all'attribuzione di un fondo agricolo |
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| Se tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di un'azienda agricola, un erede può domandarne l'attribuzione per il doppio valore di reddito, purché sia proprietario o disponga economicamente di un'azienda agricola e il fondo sia ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale. | ||||||
| Le disposizioni relative all'aumento del valore d'imputazione per le aziende agricole e alla restrizione della libertà di disporre si applicano per analogia. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 4 Disposizioni speciali sulle aziende agricole |
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| Le disposizioni speciali della presente legge relative alle aziende agricole si applicano ai fondi che, soli o con altri fondi, costituiscono un'azienda agricola. | ||||||
| Le disposizioni sulle aziende agricole si applicano anche alle partecipazioni maggioritarie a persone giuridiche, i cui attivi constino principalmente di un'azienda agricola. | ||||||
| Le disposizioni sulle aziende agricole non si applicano ai fondi agricoli che: | ||||||
| fanno parte di un'azienda agricola conformemente all'articolo 8; | ||||||
| possono essere disgiunti dall'azienda agricola con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 21 Diritto all'attribuzione di un fondo agricolo |
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| Se tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di un'azienda agricola, un erede può domandarne l'attribuzione per il doppio valore di reddito, purché sia proprietario o disponga economicamente di un'azienda agricola e il fondo sia ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale. | ||||||
| Le disposizioni relative all'aumento del valore d'imputazione per le aziende agricole e alla restrizione della libertà di disporre si applicano per analogia. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 652 |
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| Se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 36 Diritto all'attribuzione; principio |
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| Se i rapporti di proprietà comune o di comproprietà su un'azienda agricola costituiti per contratto sono sciolti, ognuno dei comproprietari o proprietari in comune può domandare l'attribuzione dell'azienda se intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo. | ||||||
| Se i rapporti di proprietà comune o di comproprietà su un fondo agricolo costituiti per contratto sono sciolti, ognuno dei comproprietari o proprietari in comune può domandare l'attribuzione del fondo se: | ||||||
| è proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola; | ||||||
| il fondo è ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale. | ||||||
| A tutela del coniuge rimangono salve le disposizioni degli articoli 242 e 243 del CC [1]. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 236 |
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| Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi. | ||||||
| In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza. | ||||||
| Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 236 |
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| Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi. | ||||||
| In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza. | ||||||
| Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 36 Diritto all'attribuzione; principio |
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| Se i rapporti di proprietà comune o di comproprietà su un'azienda agricola costituiti per contratto sono sciolti, ognuno dei comproprietari o proprietari in comune può domandare l'attribuzione dell'azienda se intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo. | ||||||
| Se i rapporti di proprietà comune o di comproprietà su un fondo agricolo costituiti per contratto sono sciolti, ognuno dei comproprietari o proprietari in comune può domandare l'attribuzione del fondo se: | ||||||
| è proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola; | ||||||
| il fondo è ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale. | ||||||
| A tutela del coniuge rimangono salve le disposizioni degli articoli 242 e 243 del CC [1]. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 236 |
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| Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi. | ||||||
| In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza. | ||||||
| Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni. | ||||||