SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
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a | la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e |
b | non vi si oppongono interessi preponderanti. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 11 Zone protette - 1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
|
1 | Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
2 | Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale. |
3 | Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale. |
4 | I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli. |
5 | Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.10 |
SR 922.31 Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF) OBAF Art. 6 Protezione dei biotopi - 1 Nell'adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza. |
1bis | Se sono competenti per l'esecuzione autorità federali diverse dall'UFAM16, la collaborazione di quest'ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199717 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.18 |
2 | Nell'allestimento dei piani direttori e d'utilizzazione si terrà conto delle esigenze delle bandite. |
3 | Nelle bandite va rivolta particolare attenzione alla conservazione dei biotopi a tenore dell'articolo 18 capoverso 1bis LPNP, segnatamente come spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli selvatici indigeni e migratori. I Cantoni provvedono in particolare affinché tali biotopi: |
a | siano usati adeguatamente a fini agricoli e forestali; |
b | non siano frazionati; |
c | dispongano di un'offerta di pastura sufficiente per la selvaggina. |
4 | Restano salvi altri provvedimenti di più ampia portata o d'altro tenore intesi alla protezione delle specie nel senso dell'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza e degli articoli 18 e seguenti LPNP. |
5 | La promozione di provvedimenti intesi alla protezione dei biotopi è retta dagli articoli 18 e seguenti LPNP. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
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1 | L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
1bis | Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56 |
1ter | Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57 |
2 | Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. |
3 | La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. |
4 | Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
|
a | la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e |
b | non vi si oppongono interessi preponderanti. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
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1 | L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
1bis | Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56 |
1ter | Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57 |
2 | Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. |
3 | La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. |
4 | Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
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a | la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e |
b | non vi si oppongono interessi preponderanti. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
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a | la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e |
b | non vi si oppongono interessi preponderanti. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
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a | la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e |
b | non vi si oppongono interessi preponderanti. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
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a | la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e |
b | non vi si oppongono interessi preponderanti. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 1 Scopi - 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
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1 | Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
2 | Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: |
a | proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio; |
abis | promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata; |
b | realizzare insediamenti compatti; |
bbis | creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche; |
c | promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia; |
d | garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese; |
e | garantire la difesa nazionale; |
f | promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
2 | Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 76 Acque - 1 Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque. |
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1 | Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque. |
2 | Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico. |
3 | Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche. |
4 | I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità. |
5 | Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali. |
6 | Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 80 Protezione degli animali - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. |
2 | Disciplina in particolare: |
a | la detenzione e la cura di animali; |
b | gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; |
c | l'utilizzazione di animali; |
d | l'importazione di animali e di prodotti animali; |
e | il commercio e il trasporto di animali; |
f | l'uccisione di animali. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 1 Scopi - 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
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1 | Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
2 | Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: |
a | proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio; |
abis | promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata; |
b | realizzare insediamenti compatti; |
bbis | creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche; |
c | promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia; |
d | garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese; |
e | garantire la difesa nazionale; |
f | promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale. |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 24 Informazione dei Cantoni - La Confederazione redige periodicamente un compendio all'attenzione dei Cantoni sulle concezioni e sui piani settoriali, sui fondamenti necessari a tale scopo nonché sui progetti edilizi della Confederazione. |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 3 Ponderazione degli interessi - 1 Se dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto: |
|
1 | Se dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto: |
a | verificano gli interessi in causa; |
b | valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; |
c | tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla base della loro valutazione. |
2 | Nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi. |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 3 Ponderazione degli interessi - 1 Se dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto: |
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1 | Se dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto: |
a | verificano gli interessi in causa; |
b | valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; |
c | tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla base della loro valutazione. |
2 | Nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 1 Scopi - 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
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1 | Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
2 | Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: |
a | proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio; |
abis | promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata; |
b | realizzare insediamenti compatti; |
bbis | creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche; |
c | promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia; |
d | garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese; |
e | garantire la difesa nazionale; |
f | promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 3 Principi pianificatori - 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. |
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1 | Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. |
2 | Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre: |
a | mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture; |
b | integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti; |
c | tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso; |
d | conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi; |
e | permettere che il bosco adempia le sue funzioni. |
3 | Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare: |
a | ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici; |
abis | adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative |
b | preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti; |
c | mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali; |
d | assicurare condizioni favorevoli per l'approvvigionamento in beni e servizi; |
e | inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati. |
4 | Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione appropriata. Occorre in particolare: |
a | tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti; |
b | rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici; |
c | evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di: |
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1 | La presente legge si prefigge di: |
a | conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico; |
b | proteggere le specie animali minacciate; |
c | ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica; |
d | garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina. |
2 | Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 11 Zone protette - 1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
|
1 | Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
2 | Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale. |
3 | Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale. |
4 | I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli. |
5 | Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.10 |
SR 922.31 Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF) OBAF Art. 6 Protezione dei biotopi - 1 Nell'adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza. |
1bis | Se sono competenti per l'esecuzione autorità federali diverse dall'UFAM16, la collaborazione di quest'ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199717 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.18 |
2 | Nell'allestimento dei piani direttori e d'utilizzazione si terrà conto delle esigenze delle bandite. |
3 | Nelle bandite va rivolta particolare attenzione alla conservazione dei biotopi a tenore dell'articolo 18 capoverso 1bis LPNP, segnatamente come spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli selvatici indigeni e migratori. I Cantoni provvedono in particolare affinché tali biotopi: |
a | siano usati adeguatamente a fini agricoli e forestali; |
b | non siano frazionati; |
c | dispongano di un'offerta di pastura sufficiente per la selvaggina. |
4 | Restano salvi altri provvedimenti di più ampia portata o d'altro tenore intesi alla protezione delle specie nel senso dell'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza e degli articoli 18 e seguenti LPNP. |
5 | La promozione di provvedimenti intesi alla protezione dei biotopi è retta dagli articoli 18 e seguenti LPNP. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
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1 | L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
1bis | Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56 |
1ter | Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57 |
2 | Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. |
3 | La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. |
4 | Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. |
SR 922.31 Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF) OBAF Art. 6 Protezione dei biotopi - 1 Nell'adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza. |
1bis | Se sono competenti per l'esecuzione autorità federali diverse dall'UFAM16, la collaborazione di quest'ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199717 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.18 |
2 | Nell'allestimento dei piani direttori e d'utilizzazione si terrà conto delle esigenze delle bandite. |
3 | Nelle bandite va rivolta particolare attenzione alla conservazione dei biotopi a tenore dell'articolo 18 capoverso 1bis LPNP, segnatamente come spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli selvatici indigeni e migratori. I Cantoni provvedono in particolare affinché tali biotopi: |
a | siano usati adeguatamente a fini agricoli e forestali; |
b | non siano frazionati; |
c | dispongano di un'offerta di pastura sufficiente per la selvaggina. |
4 | Restano salvi altri provvedimenti di più ampia portata o d'altro tenore intesi alla protezione delle specie nel senso dell'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza e degli articoli 18 e seguenti LPNP. |
5 | La promozione di provvedimenti intesi alla protezione dei biotopi è retta dagli articoli 18 e seguenti LPNP. |
SR 922.31 Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF) OBAF Art. 5 Protezione delle specie - 1 Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali: |
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1 | Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali: |
a | la caccia è vietata; |
b | gli animali non vanno disturbati, braccati o adescati fuori della bandita; |
bbis | il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati; |
c | i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d'utilità impiegati nell'agricoltura; |
d | è vietato portar seco, conservare o adoperare armi e trappole. I Cantoni possono consentire eccezioni per persone che abitano all'interno della bandita e per zone parzialmente protette. Le persone legittimate alla caccia o i militari hanno il diritto, rispettivamente nei periodi venatorio o di servizio (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di traversare la bandita con armi scariche. I guardiacaccia sono legittimati ad adoperare armi e trappole; |
e | è vietato piantare tende o campeggiare. È fatto salvo l'uso di campeggi ufficiali. I Cantoni possono accordare eccezioni; |
f | sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 201412 sugli atterraggi esterni; |
fbis | la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; sono fatti salvi gli interventi di polizia e gli interventi per il salvataggio di persone; i Cantoni possono inoltre accordare eccezioni per: |
fbis1 | la ricerca scientifica, |
fbis2 | programmi di monitoraggio degli effettivi di animali e dei biotopi, |
fbis3 | ispezioni di infrastrutture, |
fbis4 | fotografie e video realizzati nell'ambito di una manifestazione autorizzata secondo il capoverso 2, nonché fotografie e video di interesse pubblico, |
fbis5 | il salvataggio di cuccioli di capriolo; |
g | è vietata l'attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati; |
h | è vietato circolare su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli fuori delle strade e dei percorsi agricoli o forestali, fatta eccezione per il loro uso da parte dei guardiacaccia oppure per lavori agricoli o selvocolturali. I Cantoni possono accordare altre eccezioni; |
i | sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d'esercizio; è fatto salvo l'uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d'impianti militari speciali; sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d'armi per compiti di controllo dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. |
2 | Le competizioni sportive o altre manifestazioni collettive sono ammesse soltanto se non compromettono gli scopi protettivi della bandita. Gli organizzatori delle manifestazioni debbono ottenere preliminarmente il relativo permesso cantonale. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8-10 e 12.15 |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
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a | la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e |
b | non vi si oppongono interessi preponderanti. |
SR 922.31 Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF) OBAF Art. 6 Protezione dei biotopi - 1 Nell'adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza. |
1bis | Se sono competenti per l'esecuzione autorità federali diverse dall'UFAM16, la collaborazione di quest'ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199717 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.18 |
2 | Nell'allestimento dei piani direttori e d'utilizzazione si terrà conto delle esigenze delle bandite. |
3 | Nelle bandite va rivolta particolare attenzione alla conservazione dei biotopi a tenore dell'articolo 18 capoverso 1bis LPNP, segnatamente come spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli selvatici indigeni e migratori. I Cantoni provvedono in particolare affinché tali biotopi: |
a | siano usati adeguatamente a fini agricoli e forestali; |
b | non siano frazionati; |
c | dispongano di un'offerta di pastura sufficiente per la selvaggina. |
4 | Restano salvi altri provvedimenti di più ampia portata o d'altro tenore intesi alla protezione delle specie nel senso dell'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza e degli articoli 18 e seguenti LPNP. |
5 | La promozione di provvedimenti intesi alla protezione dei biotopi è retta dagli articoli 18 e seguenti LPNP. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
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1 | L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
2 | Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. |
SR 922.31 Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF) OBAF Art. 5 Protezione delle specie - 1 Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali: |
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1 | Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali: |
a | la caccia è vietata; |
b | gli animali non vanno disturbati, braccati o adescati fuori della bandita; |
bbis | il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati; |
c | i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d'utilità impiegati nell'agricoltura; |
d | è vietato portar seco, conservare o adoperare armi e trappole. I Cantoni possono consentire eccezioni per persone che abitano all'interno della bandita e per zone parzialmente protette. Le persone legittimate alla caccia o i militari hanno il diritto, rispettivamente nei periodi venatorio o di servizio (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di traversare la bandita con armi scariche. I guardiacaccia sono legittimati ad adoperare armi e trappole; |
e | è vietato piantare tende o campeggiare. È fatto salvo l'uso di campeggi ufficiali. I Cantoni possono accordare eccezioni; |
f | sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 201412 sugli atterraggi esterni; |
fbis | la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; sono fatti salvi gli interventi di polizia e gli interventi per il salvataggio di persone; i Cantoni possono inoltre accordare eccezioni per: |
fbis1 | la ricerca scientifica, |
fbis2 | programmi di monitoraggio degli effettivi di animali e dei biotopi, |
fbis3 | ispezioni di infrastrutture, |
fbis4 | fotografie e video realizzati nell'ambito di una manifestazione autorizzata secondo il capoverso 2, nonché fotografie e video di interesse pubblico, |
fbis5 | il salvataggio di cuccioli di capriolo; |
g | è vietata l'attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati; |
h | è vietato circolare su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli fuori delle strade e dei percorsi agricoli o forestali, fatta eccezione per il loro uso da parte dei guardiacaccia oppure per lavori agricoli o selvocolturali. I Cantoni possono accordare altre eccezioni; |
i | sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d'esercizio; è fatto salvo l'uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d'impianti militari speciali; sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d'armi per compiti di controllo dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. |
2 | Le competizioni sportive o altre manifestazioni collettive sono ammesse soltanto se non compromettono gli scopi protettivi della bandita. Gli organizzatori delle manifestazioni debbono ottenere preliminarmente il relativo permesso cantonale. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8-10 e 12.15 |
SR 922.31 Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF) OBAF Art. 6 Protezione dei biotopi - 1 Nell'adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza. |
1bis | Se sono competenti per l'esecuzione autorità federali diverse dall'UFAM16, la collaborazione di quest'ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199717 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.18 |
2 | Nell'allestimento dei piani direttori e d'utilizzazione si terrà conto delle esigenze delle bandite. |
3 | Nelle bandite va rivolta particolare attenzione alla conservazione dei biotopi a tenore dell'articolo 18 capoverso 1bis LPNP, segnatamente come spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli selvatici indigeni e migratori. I Cantoni provvedono in particolare affinché tali biotopi: |
a | siano usati adeguatamente a fini agricoli e forestali; |
b | non siano frazionati; |
c | dispongano di un'offerta di pastura sufficiente per la selvaggina. |
4 | Restano salvi altri provvedimenti di più ampia portata o d'altro tenore intesi alla protezione delle specie nel senso dell'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza e degli articoli 18 e seguenti LPNP. |
5 | La promozione di provvedimenti intesi alla protezione dei biotopi è retta dagli articoli 18 e seguenti LPNP. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
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1 | L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
1bis | Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56 |
1ter | Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57 |
2 | Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. |
3 | La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. |
4 | Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
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1 | L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
1bis | Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56 |
1ter | Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57 |
2 | Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. |
3 | La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. |
4 | Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
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1 | L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
1bis | Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56 |
1ter | Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57 |
2 | Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. |
3 | La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. |
4 | Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. |