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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. | ||||||
| Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. | ||||||
| Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto [1] nel registro come fondo. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
||||||
| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. | ||||||
| Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. | ||||||
| Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto [1] nel registro come fondo. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779c [1] |
||||||
| All'estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. | ||||||
| Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. | ||||||
| Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto [1] nel registro come fondo. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 667 |
||||||
| La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla. | ||||||
| Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 675 |
||||||
| Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù. | ||||||
| Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. | ||||||
| Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. | ||||||
| Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto [1] nel registro come fondo. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 730 |
||||||
| I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. | ||||||
| Un obbligo di fare può essere connesso a una servitù prediale soltanto a titolo accessorio. Vincola l'acquirente del fondo dominante o del fondo serviente soltanto se risulta dall'iscrizione nel registro fondiario. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 744 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 745 |
||||||
| L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza. | ||||||
| Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione. | ||||||
| L'esercizio dell'usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 781 |
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| Possono essere costituite delle servitù d'altra natura, a favore di qualsiasi persona o collettività, sopra determinati fondi, in quanto questi possano servire a determinati usi come all'esercizio del tiro a segno od al transito. | ||||||
| Salvo patto contrario, essi non sono cedibili e la loro estensione si determina secondo i bisogni ordinari degli aventi diritto. | ||||||
| Soggiacciono del resto alle disposizioni sulle servitù fondiarie. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 745 |
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| L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza. | ||||||
| Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione. | ||||||
| L'esercizio dell'usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 775 |
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| Entro tre mesi dall'apertura dell'usufrutto, l'usufruttuario ha diritto di domandare la cessione delle cartevalori e dei crediti usufruiti. | ||||||
| Avvenendo la loro cessione, egli diventa debitore verso il primo proprietario per il valore di questi titoli al momento della stessa e deve fornire cauzione per questo importo salvo che il proprietario non rinunci a chiederla. | ||||||
| Il trapasso della proprietà si verifica con la prestazione della garanzia se alla stessa non si è rinunciato. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 776 |
||||||
| Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso. | ||||||
| Non si può cedere, né si trasmette per successione. | ||||||
| Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 749 |
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| L'usufrutto cessa con la morte dell'usufruttuario e, per le persone giuridiche, col loro scioglimento. | ||||||
| Per quest'ultime non può in nessun caso durare più di cento anni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 776 |
||||||
| Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso. | ||||||
| Non si può cedere, né si trasmette per successione. | ||||||
| Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. | ||||||
| Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. | ||||||
| Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto [1] nel registro come fondo. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779l [1] |
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| Il diritto di superficie, come diritto per sé stante, può essere costituito per cento anni al massimo. | ||||||
| Esso può, in ogni tempo, essere prolungato, nella forma prescritta per la costituzione, per una nuova durata di cento anni al massimo, ma qualsiasi obbligo assunto prima a tale scopo non è vincolante. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. | ||||||
| Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. | ||||||
| Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto [1] nel registro come fondo. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 731 |
||||||
| Per la costituzione di una servitù prediale è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| Per l'acquisto e l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla proprietà. | ||||||
| L'acquisto della servitù mediante prescrizione è possibile solo a riguardo di fondi la cui proprietà può essere essa medesima acquistata con la prescrizione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 971 |
||||||
| Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista la iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù della iscrizione medesima. | ||||||
| L'estensione del diritto può essere dimostrata coi documenti od in altro modo entro i limiti dell'iscrizione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 731 |
||||||
| Per la costituzione di una servitù prediale è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| Per l'acquisto e l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla proprietà. | ||||||
| L'acquisto della servitù mediante prescrizione è possibile solo a riguardo di fondi la cui proprietà può essere essa medesima acquistata con la prescrizione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 972 |
||||||
| I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro. | ||||||
| Il loro effetto risale al giorno dell'iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile. | ||||||
| Dove, secondo il diritto cantonale, la celebrazione degli atti pubblici è fatta dall'ufficiale del registro mediante iscrizione in un protocollo, questa tiene luogo dell'iscrizione nel giornale. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 25 Chiusura di un foglio del libro mastro |
||||||
| Si chiude un foglio del libro mastro trasferendo, dopo la cancellazione di tutte le iscrizioni, la designazione del fondo con indicazione di data e documento giustificativo nella categoria dei dati (storici) divenuti giuridicamente inefficaci. | ||||||
| Nel registro fondiario cartaceo il foglio del libro mastro è inoltre cancellato sbarrandolo in diagonale. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 968 |
||||||
| L'iscrizione e la cancellazione delle servitù prediali devono aver luogo sui fogli del fondo dominante e del fondo servente. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 35 Sicurezza dei dati |
||||||
| I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. | ||||||
| I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. | ||||||
| I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 35 Sicurezza dei dati |
||||||
| I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. | ||||||
| I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. | ||||||
| I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 35 Sicurezza dei dati |
||||||
| I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. | ||||||
| I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. | ||||||
| I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 942 |
||||||
| È istituito un registro dei diritti sui fondi. | ||||||
| Il registro fondiario consiste nel libro mastro cogli atti che lo completano, mappa catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili, e nel libro giornale. | ||||||
| Il registro fondiario può essere tenuto su carta o su supporti informatici. [1] | ||||||
| In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell'ufficio del registro fondiario ne permettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedimenti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). [2] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 945 |
||||||
| Ogni fondo è intavolato nel mastro in un foglio e con un numero proprio. | ||||||
| Le norme da seguirsi in caso di divisione di un fondo o di riunione di più fondi, verranno stabilite con regolamento del Consiglio federale. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 731 |
||||||
| Per la costituzione di una servitù prediale è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| Per l'acquisto e l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla proprietà. | ||||||
| L'acquisto della servitù mediante prescrizione è possibile solo a riguardo di fondi la cui proprietà può essere essa medesima acquistata con la prescrizione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 971 |
||||||
| Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista la iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù della iscrizione medesima. | ||||||
| L'estensione del diritto può essere dimostrata coi documenti od in altro modo entro i limiti dell'iscrizione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 949 |
||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i formulari per il registro fondiario, emana i necessari regolamenti e può prescrivere l'uso di altri registri ausiliari. | ||||||
| I Cantoni possono prescrivere delle norme speciali per l'iscrizione di quei diritti immobiliari che rimangono soggetti al diritto cantonale; esse richiedono per la loro validità l'approvazione della Confederazione. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale |
||||||
| La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: | ||||||
| la designazione come cartella ipotecaria registrale; | ||||||
| la designazione del creditore. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. | ||||||
| In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 942 |
||||||
| È istituito un registro dei diritti sui fondi. | ||||||
| Il registro fondiario consiste nel libro mastro cogli atti che lo completano, mappa catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili, e nel libro giornale. | ||||||
| Il registro fondiario può essere tenuto su carta o su supporti informatici. [1] | ||||||
| In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell'ufficio del registro fondiario ne permettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedimenti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). [2] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale |
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| La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: | ||||||
| la designazione come cartella ipotecaria registrale; | ||||||
| la designazione del creditore. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. | ||||||
| In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale |
||||||
| La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: | ||||||
| la designazione come cartella ipotecaria registrale; | ||||||
| la designazione del creditore. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. | ||||||
| In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 675 |
||||||
| Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù. | ||||||
| Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 667 |
||||||
| La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla. | ||||||
| Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 675 |
||||||
| Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù. | ||||||
| Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 675 |
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| Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù. | ||||||
| Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale |
||||||
| La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: | ||||||
| la designazione come cartella ipotecaria registrale; | ||||||
| la designazione del creditore. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. | ||||||
| In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 35 Sicurezza dei dati |
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| I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. | ||||||
| I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. | ||||||
| I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779c [1] |
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| All'estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 7 Notificazione delle decisioni su ricorso |
||||||
| Tutte le autorità cantonali notificano all'UFRF immediatamente e gratuitamente le proprie decisioni riguardanti i ricorsi in materia di registro fondiario. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 7 Notificazione delle decisioni su ricorso |
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| Tutte le autorità cantonali notificano all'UFRF immediatamente e gratuitamente le proprie decisioni riguardanti i ricorsi in materia di registro fondiario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779 |
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| Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. | ||||||
| Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. | ||||||
| Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto [1] nel registro come fondo. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779 |
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| Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. | ||||||
| Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. | ||||||
| Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto [1] nel registro come fondo. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779c [1] |
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| All'estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779 |
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| Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. | ||||||
| Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. | ||||||
| Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto [1] nel registro come fondo. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
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| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 651 |
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| Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. | ||||||
| Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti. | ||||||
| Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 652 |
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| Se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 652 |
||||||
| Se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 654 |
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| Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione. | ||||||
| Salvo disposizione contraria, la divisione si fa secondo le norme della comproprietà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 745 |
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| L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza. | ||||||
| Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione. | ||||||
| L'esercizio dell'usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 745 |
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| L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza. | ||||||
| Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione. | ||||||
| L'esercizio dell'usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 749 |
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| L'usufrutto cessa con la morte dell'usufruttuario e, per le persone giuridiche, col loro scioglimento. | ||||||
| Per quest'ultime non può in nessun caso durare più di cento anni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 748 |
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| L'usufrutto si estingue con la perdita totale della cosa ed inoltre, trattandosi di fondi, con la cancellazione dell'iscrizione, se questa era necessaria a costituirlo. | ||||||
| Le altre cause di cessazione, come la decorrenza del termine o la rinuncia o la morte dell'usufruttuario, trattandosi di fondi, non danno al proprietario che l'azione per la cancellazione dal registro. | ||||||
| L'usufrutto legale cessa con la cessazione della sua causa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 749 |
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| L'usufrutto cessa con la morte dell'usufruttuario e, per le persone giuridiche, col loro scioglimento. | ||||||
| Per quest'ultime non può in nessun caso durare più di cento anni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 749 |
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| L'usufrutto cessa con la morte dell'usufruttuario e, per le persone giuridiche, col loro scioglimento. | ||||||
| Per quest'ultime non può in nessun caso durare più di cento anni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779l [1] |
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| Il diritto di superficie, come diritto per sé stante, può essere costituito per cento anni al massimo. | ||||||
| Esso può, in ogni tempo, essere prolungato, nella forma prescritta per la costituzione, per una nuova durata di cento anni al massimo, ma qualsiasi obbligo assunto prima a tale scopo non è vincolante. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779c [1] |
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| All'estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537). | ||||||