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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 14 In generale |
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| Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: | ||||||
| sono fabbricati secondo determinati procedimenti; | ||||||
| presentano altre caratteristiche specifiche; | ||||||
| provengono dalla regione di montagna; | ||||||
| si distinguono per la loro origine; | ||||||
| sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche; | ||||||
| sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile. | ||||||
| La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull'ingegneria genetica e sulle derrate alimentari. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall'articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l'impiego. [4] | ||||||
| L'impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l'articolo 12. [5] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [2] Introdotta della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [4] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [5] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 16 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche |
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| Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. | ||||||
| Disciplina in particolare: | ||||||
| il diritto all'iscrizione; | ||||||
| le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi; | ||||||
| la procedura d'opposizione e di registrazione; | ||||||
| il controllo. | ||||||
| Il registro può contenere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere. [1] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d'origine o indicazioni geografiche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7. [3] | ||||||
| Se è stata presentata una domanda di registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente una denominazione d'origine o un'indicazione geografica identica o simile, la procedura d'esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. [4] | ||||||
| Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all'utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d'origine o a un'indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l'uso in buona fede: | ||||||
| prima del 1° gennaio 1996; o | ||||||
| prima che il nome della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un'altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 1992 [5] sulla protezione dei marchi. [6] | ||||||
| Nel giudicare se l'utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d'inganno o di violazione della concorrenza leale. [7] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro: | ||||||
| qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette; | ||||||
| qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). [2] Abrogato della cifra I della LF del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [4] Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). [5] RS 232.11 [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [7] Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 177 Consiglio federale |
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| Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. | ||||||
| Può delegare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell'omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dell'interno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 759). | ||||||
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RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 2 [1] Denominazione di origine |
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| Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 14 In generale |
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| Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: | ||||||
| sono fabbricati secondo determinati procedimenti; | ||||||
| presentano altre caratteristiche specifiche; | ||||||
| provengono dalla regione di montagna; | ||||||
| si distinguono per la loro origine; | ||||||
| sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche; | ||||||
| sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile. | ||||||
| La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull'ingegneria genetica e sulle derrate alimentari. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall'articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l'impiego. [4] | ||||||
| L'impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l'articolo 12. [5] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [2] Introdotta della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [4] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [5] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 14 In generale |
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| Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: | ||||||
| sono fabbricati secondo determinati procedimenti; | ||||||
| presentano altre caratteristiche specifiche; | ||||||
| provengono dalla regione di montagna; | ||||||
| si distinguono per la loro origine; | ||||||
| sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche; | ||||||
| sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile. | ||||||
| La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull'ingegneria genetica e sulle derrate alimentari. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall'articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l'impiego. [4] | ||||||
| L'impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l'articolo 12. [5] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [2] Introdotta della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [4] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [5] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
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RI 0.631.252.934.951.1 Vallese Scambio di note 1o dicembre 1971 tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione, a Châtelard (Vallese), di un ufficio a controlli nazionali abbinati Art. 1 |
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| È istituito un ufficio a controlli nazionali abbinati a Châtelard, su territorio svizzero, da una parte sulla strada della Forclaz, in vicinanza immediata del confine, e, dall'altra parte, nella stazione di Châtelard. | ||||||
| In detto ufficio sono effettuati i controlli svizzeri e francesi del traffico, di entrata e uscita, stradale e ferroviario tra Vallorcine e Châtelard. | ||||||
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RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 2 [1] Denominazione di origine |
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| Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 14 In generale |
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| Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: | ||||||
| sono fabbricati secondo determinati procedimenti; | ||||||
| presentano altre caratteristiche specifiche; | ||||||
| provengono dalla regione di montagna; | ||||||
| si distinguono per la loro origine; | ||||||
| sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche; | ||||||
| sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile. | ||||||
| La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull'ingegneria genetica e sulle derrate alimentari. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall'articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l'impiego. [4] | ||||||
| L'impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l'articolo 12. [5] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [2] Introdotta della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [4] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [5] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 16 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche |
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| Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. | ||||||
| Disciplina in particolare: | ||||||
| il diritto all'iscrizione; | ||||||
| le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi; | ||||||
| la procedura d'opposizione e di registrazione; | ||||||
| il controllo. | ||||||
| Il registro può contenere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere. [1] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d'origine o indicazioni geografiche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7. [3] | ||||||
| Se è stata presentata una domanda di registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente una denominazione d'origine o un'indicazione geografica identica o simile, la procedura d'esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. [4] | ||||||
| Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all'utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d'origine o a un'indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l'uso in buona fede: | ||||||
| prima del 1° gennaio 1996; o | ||||||
| prima che il nome della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un'altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 1992 [5] sulla protezione dei marchi. [6] | ||||||
| Nel giudicare se l'utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d'inganno o di violazione della concorrenza leale. [7] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro: | ||||||
| qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette; | ||||||
| qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). [2] Abrogato della cifra I della LF del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [4] Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). [5] RS 232.11 [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [7] Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 16 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche |
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| Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. | ||||||
| Disciplina in particolare: | ||||||
| il diritto all'iscrizione; | ||||||
| le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi; | ||||||
| la procedura d'opposizione e di registrazione; | ||||||
| il controllo. | ||||||
| Il registro può contenere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere. [1] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d'origine o indicazioni geografiche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7. [3] | ||||||
| Se è stata presentata una domanda di registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente una denominazione d'origine o un'indicazione geografica identica o simile, la procedura d'esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. [4] | ||||||
| Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all'utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d'origine o a un'indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l'uso in buona fede: | ||||||
| prima del 1° gennaio 1996; o | ||||||
| prima che il nome della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un'altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 1992 [5] sulla protezione dei marchi. [6] | ||||||
| Nel giudicare se l'utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d'inganno o di violazione della concorrenza leale. [7] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro: | ||||||
| qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette; | ||||||
| qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). [2] Abrogato della cifra I della LF del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [4] Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). [5] RS 232.11 [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [7] Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 16 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche |
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| Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. | ||||||
| Disciplina in particolare: | ||||||
| il diritto all'iscrizione; | ||||||
| le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi; | ||||||
| la procedura d'opposizione e di registrazione; | ||||||
| il controllo. | ||||||
| Il registro può contenere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere. [1] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d'origine o indicazioni geografiche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7. [3] | ||||||
| Se è stata presentata una domanda di registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente una denominazione d'origine o un'indicazione geografica identica o simile, la procedura d'esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. [4] | ||||||
| Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all'utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d'origine o a un'indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l'uso in buona fede: | ||||||
| prima del 1° gennaio 1996; o | ||||||
| prima che il nome della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un'altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 1992 [5] sulla protezione dei marchi. [6] | ||||||
| Nel giudicare se l'utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d'inganno o di violazione della concorrenza leale. [7] | ||||||
| Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro: | ||||||
| qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette; | ||||||
| qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). [2] Abrogato della cifra I della LF del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [4] Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). [5] RS 232.11 [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [7] Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 177 Consiglio federale |
||||||
| Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. | ||||||
| Può delegare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell'omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dell'interno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 177 Consiglio federale |
||||||
| Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. | ||||||
| Può delegare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell'omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dell'interno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 14 In generale |
||||||
| Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: | ||||||
| sono fabbricati secondo determinati procedimenti; | ||||||
| presentano altre caratteristiche specifiche; | ||||||
| provengono dalla regione di montagna; | ||||||
| si distinguono per la loro origine; | ||||||
| sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche; | ||||||
| sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile. | ||||||
| La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull'ingegneria genetica e sulle derrate alimentari. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall'articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l'impiego. [4] | ||||||
| L'impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l'articolo 12. [5] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [2] Introdotta della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [4] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [5] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 2 [1] Denominazione di origine |
||||||
| Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
|
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 3 [1] Indicazione geografica |
||||||
| Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica può essere attribuita a tale origine geografica; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato o elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
|
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 2 [1] Denominazione di origine |
||||||
| Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
|
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 2 [1] Denominazione di origine |
||||||
| Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
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RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 3 [1] Indicazione geografica |
||||||
| Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica può essere attribuita a tale origine geografica; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato o elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
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RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 2 [1] Denominazione di origine |
||||||
| Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
|
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 2 [1] Denominazione di origine |
||||||
| Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
|
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 6 Contenuto della domanda |
||||||
| La domanda deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per ottenere la denominazione di origine o l'indicazione geografica sono soddisfatte. | ||||||
| Contiene in particolare: | ||||||
| il nome del raggruppamento richiedente e la prova della sua rappresentatività; | ||||||
| la denominazione di origine o l'indicazione geografica da registrare; | ||||||
| gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica; | ||||||
| gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (possibilità di ricostituire l'evoluzione storica del prodotto); | ||||||
| gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (derivazione delle peculiarità tipiche del prodotto da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico ); | ||||||
| la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti; | ||||||
| un riassunto con le seguenti indicazioni:il nome, l'indirizzo e la composizione del raggruppamento richiedente,il nome del prodotto,la protezione chiesta,il tipo di prodotto,la prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente,gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica,il dossier sull'evoluzione storica del prodotto,le peculiarità tipiche del prodotto derivate da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico,la descrizione dei metodi locali, leali e costanti,gli elementi principali dell'elenco degli obblighi (area geografica, descrizione del prodotto e delle sue principali caratteristiche, descrizione del metodo di ottenimento, organismo di certificazione, etichettatura e tracciabilità). | ||||||
| il nome, l'indirizzo e la composizione del raggruppamento richiedente, | ||||||
| gli elementi principali dell'elenco degli obblighi (area geografica, descrizione del prodotto e delle sue principali caratteristiche, descrizione del metodo di ottenimento, organismo di certificazione, etichettatura e tracciabilità). | ||||||
| il nome del prodotto, | ||||||
| la protezione chiesta, | ||||||
| il tipo di prodotto, | ||||||
| la prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente, | ||||||
| gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica, | ||||||
| il dossier sull'evoluzione storica del prodotto, | ||||||
| le peculiarità tipiche del prodotto derivate da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico, | ||||||
| la descrizione dei metodi locali, leali e costanti, | ||||||
| Deve essere corredata di un elenco degli obblighi e della prova che la domanda è stata accolta dall'assemblea dei rappresentanti del raggruppamento. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903). | ||||||
|
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 5 [1] Diritto di presentare la domanda |
||||||
| Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) una domanda di registrazione. | ||||||
| Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, un raggruppamento è considerato rappresentativo se: | ||||||
| i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto; | ||||||
| almeno il 60 per cento dei produttori, il 60 per cento dei trasformatori e il 60 per cento degli elaboratori del prodotto ne sono membri; e | ||||||
| fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici. | ||||||
| Per i prodotti vegetali e i prodotti vegetali trasformati, nel calcolo del 60 per cento in virtù del capoverso 2 lettera b sono considerati soltanto i gestori che producono una ingente quantità della materia prima. | ||||||
| Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, un raggruppamento è considerato rappresentativo se: | ||||||
| i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto; | ||||||
| i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento della superficie forestale e il 60 per cento dei trasformatori; e | ||||||
| fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici. | ||||||
| Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto: | ||||||
| quelli che producono la materia prima; | ||||||
| quelli che trasformano il prodotto; | ||||||
| quelli che elaborano il prodotto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445). | ||||||
|
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 2 [1] Denominazione di origine |
||||||
| Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
|
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 2 [1] Denominazione di origine |
||||||
| Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
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RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 2 [1] Denominazione di origine |
||||||
| Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
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RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 6 Contenuto della domanda |
||||||
| La domanda deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per ottenere la denominazione di origine o l'indicazione geografica sono soddisfatte. | ||||||
| Contiene in particolare: | ||||||
| il nome del raggruppamento richiedente e la prova della sua rappresentatività; | ||||||
| la denominazione di origine o l'indicazione geografica da registrare; | ||||||
| gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica; | ||||||
| gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (possibilità di ricostituire l'evoluzione storica del prodotto); | ||||||
| gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (derivazione delle peculiarità tipiche del prodotto da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico ); | ||||||
| la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti; | ||||||
| un riassunto con le seguenti indicazioni:il nome, l'indirizzo e la composizione del raggruppamento richiedente,il nome del prodotto,la protezione chiesta,il tipo di prodotto,la prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente,gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica,il dossier sull'evoluzione storica del prodotto,le peculiarità tipiche del prodotto derivate da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico,la descrizione dei metodi locali, leali e costanti,gli elementi principali dell'elenco degli obblighi (area geografica, descrizione del prodotto e delle sue principali caratteristiche, descrizione del metodo di ottenimento, organismo di certificazione, etichettatura e tracciabilità). | ||||||
| il nome, l'indirizzo e la composizione del raggruppamento richiedente, | ||||||
| gli elementi principali dell'elenco degli obblighi (area geografica, descrizione del prodotto e delle sue principali caratteristiche, descrizione del metodo di ottenimento, organismo di certificazione, etichettatura e tracciabilità). | ||||||
| il nome del prodotto, | ||||||
| la protezione chiesta, | ||||||
| il tipo di prodotto, | ||||||
| la prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente, | ||||||
| gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica, | ||||||
| il dossier sull'evoluzione storica del prodotto, | ||||||
| le peculiarità tipiche del prodotto derivate da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico, | ||||||
| la descrizione dei metodi locali, leali e costanti, | ||||||
| Deve essere corredata di un elenco degli obblighi e della prova che la domanda è stata accolta dall'assemblea dei rappresentanti del raggruppamento. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903). | ||||||
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RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 2 [1] Denominazione di origine |
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| Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: [2] | ||||||
| originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; | ||||||
| le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e | ||||||
| che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata. | ||||||
| Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). | ||||||
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RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 4 Denominazione generica |
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| Una denominazione generica non può essere registrata come denominazione di origine o indicazione geografica. | ||||||
| Per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato un nome comune che lo designa. | ||||||
| Per determinare se una denominazione è divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori determinanti, segnatamente dell'opinione dei produttori e dei consumatori, soprattutto di quelli della regione in cui il nome ha la sua origine. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). | ||||||
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RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) - Ordinanza DOP/IGP Art. 4 Denominazione generica |
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| Una denominazione generica non può essere registrata come denominazione di origine o indicazione geografica. | ||||||
| Per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato un nome comune che lo designa. | ||||||
| Per determinare se una denominazione è divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori determinanti, segnatamente dell'opinione dei produttori e dei consumatori, soprattutto di quelli della regione in cui il nome ha la sua origine. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). | ||||||