SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare - 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
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1 | Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
2 | La prescrizione non decorre o è sospesa: |
a | durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; |
b | fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; |
c | fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
3 | Un nuovo termine di prescrizione decorre con: |
a | ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta; |
b | ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; |
c | la presentazione di una domanda di condono; |
d | il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale. |
4 | Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 142 - Il giudice non può supplire d'ufficio l'eccezione di prescrizione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare - 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
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1 | Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
2 | La prescrizione non decorre o è sospesa: |
a | durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; |
b | fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; |
c | fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
3 | Un nuovo termine di prescrizione decorre con: |
a | ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta; |
b | ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; |
c | la presentazione di una domanda di condono; |
d | il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale. |
4 | Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare - 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
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1 | Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
2 | La prescrizione non decorre o è sospesa: |
a | durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; |
b | fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; |
c | fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
3 | Un nuovo termine di prescrizione decorre con: |
a | ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta; |
b | ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; |
c | la presentazione di una domanda di condono; |
d | il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale. |
4 | Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare - 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
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1 | Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
2 | La prescrizione non decorre o è sospesa: |
a | durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; |
b | fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; |
c | fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
3 | Un nuovo termine di prescrizione decorre con: |
a | ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta; |
b | ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; |
c | la presentazione di una domanda di condono; |
d | il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale. |
4 | Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare - 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
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1 | Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
2 | La prescrizione non decorre o è sospesa: |
a | durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; |
b | fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; |
c | fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
3 | Un nuovo termine di prescrizione decorre con: |
a | ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta; |
b | ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; |
c | la presentazione di una domanda di condono; |
d | il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale. |
4 | Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare - 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
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1 | Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
2 | La prescrizione non decorre o è sospesa: |
a | durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; |
b | fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; |
c | fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
3 | Un nuovo termine di prescrizione decorre con: |
a | ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta; |
b | ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; |
c | la presentazione di una domanda di condono; |
d | il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale. |
4 | Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. |