SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
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1 | La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
2 | Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
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1 | La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
2 | Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
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1 | La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
2 | Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 28 Capitale minimo e garanzie - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
|
1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
2 | La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 28 Capitale minimo e garanzie - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
2 | La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
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1 | La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
2 | Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
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1 | La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
2 | Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |