|
RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
||||||
| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
||||||
| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
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| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
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| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
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| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
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| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 18 [1] Assistenza e cure a domicilio |
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| L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 [2] sull'assicurazione malattie. | ||||||
| L'assicuratore assegna un contributo per: | ||||||
| un'assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale; | ||||||
| un'assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 26. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [2] RS 832.102 | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi |
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| Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA [1]) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità. [2] | ||||||
| Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 16 Cura medica |
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| L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. | ||||||
| La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. [1] La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 50 [1] Assunzione delle spese in casa di cura |
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| Per la degenza in casa di cura (art. 39 cpv. 3), l'assicuratore assume le stesse prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale secondo l'articolo 25a. I capoversi 7 e 8 dell'articolo 49 sono applicabili per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35176847cifra I; FF 2005 1839). | ||||||