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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 3 Principio |
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| Le società possono operare fusioni mediante: | ||||||
| l'assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione); | ||||||
| l'unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione). | ||||||
| La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi |
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| Gli istituti di diritto pubblico possono: | ||||||
| trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni; | ||||||
| trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni. | ||||||
| Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici. | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi |
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| Gli istituti di diritto pubblico possono: | ||||||
| trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni; | ||||||
| trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni. | ||||||
| Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 3 Principio |
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| Le società possono operare fusioni mediante: | ||||||
| l'assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione); | ||||||
| l'unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione). | ||||||
| La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi |
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| Gli istituti di diritto pubblico possono: | ||||||
| trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni; | ||||||
| trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni. | ||||||
| Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 23 Condizioni |
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| Le società di capitali possono operare una fusione a condizioni agevolate se: | ||||||
| la società di capitali assuntrice possiede tutte le quote della società di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, oppure | ||||||
| un soggetto giuridico, una persona fisica o un gruppo di persone fondato su un contratto o sulla legge possiede tutte le quote delle società di capitali partecipanti alla fusione che conferiscono un diritto di voto. | ||||||
| Qualora la società di capitali assuntrice non possieda la totalità, ma il 90 per cento almeno delle quote della società di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, la fusione può avvenire a condizioni agevolate se: | ||||||
| ai titolari di quote di minoranza è offerta, oltre a quote sociali della società di capitali assuntrice, un'indennità ai sensi dell'articolo 8 che corrisponda al valore reale delle quote; e | ||||||
| dalla fusione non risultano, per i titolari di quote di minoranza, né un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, né un obbligo di fornire altre prestazioni personali, né responsabilità personali. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'adeguamento delle strutture giuridiche di società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita, società cooperative, associazioni, fondazioni e imprese individuali per fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio. [1] | ||||||
| Essa intende garantire la certezza del diritto e la trasparenza, tutelando nel contempo i creditori, i lavoratori dipendenti e i titolari di partecipazioni minoritarie. | ||||||
| Stabilisce altresì le condizioni di diritto privato che gli istituti di diritto pubblico devono soddisfare per partecipare a fusioni con soggetti giuridici di diritto privato, per trasformarsi in soggetti giuridici di diritto privato o per partecipare a trasferimenti di patrimonio. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni sulla valutazione delle concentrazioni di imprese previste dalla legge del 6 ottobre 1995 [2] sui cartelli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] RS 251 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
|
RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico possono: | ||||||
| trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni; | ||||||
| trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni. | ||||||
| Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici. | ||||||
|
RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
||||||
| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 2 Ditta, natura giuridica e sede |
||||||
| Sotto la ditta »Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS» è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna. | ||||||
| La società anonima è iscritta nel registro di commercio. | ||||||
| Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1957 [1] sulle ferrovie. [2] | ||||||
| [1] RS 742.101 [2] Introdotto dalla cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 25 Personalità giuridica |
||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge le FFS acquistano personalità giuridica. | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 1 Oggetto |
||||||
| La presente legge disciplina la costituzione, lo scopo e l'organizzazione delle Ferrovie federali svizzere (FFS). | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 3 Scopo e principi imprenditoriali |
||||||
| Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell'ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell'infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nel trasporto di merci nonché nei settori connessi. | ||||||
| Le FFS possono effettuare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione allo scopo dell'impresa o atto a favorirne il raggiungimento. In particolare possono costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Possono acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti. | ||||||
| Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell'economia aziendale. Mantengono l'infrastruttura ferroviaria in buono stato e l'adeguano alle esigenze dei trasporti e al livello raggiunto dalla tecnica. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra II n. 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 7 Azionisti |
||||||
| La Confederazione è azionista delle FFS. | ||||||
| Il Consiglio federale può decidere di alienare azioni a terzi o di sottoscrivere da terzi. | ||||||
| La Confederazione deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti. | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 8 [1] |
||||||
| Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS. | ||||||
| Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 15 Rapporti d'impiego |
||||||
| Le disposizioni relative al rapporto d'impiego del personale federale sono applicabili anche al personale delle FFS. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare le FFS a disciplinare altrimenti il rapporto d'impiego, introducendo deroghe o complementi nel quadro dei contratti collettivi di lavoro. | ||||||
| In singoli casi motivati è possibile stipulare contratti secondo il Codice delle obbligazioni [1]. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 21 Esenzione assicurativa [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Le disposizioni cantonali e comunali sull'obbligo di assicurarsi non sono applicabili alle FFS. | ||||||
| È fatta salva l'indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 1916 [3] sull'utilizzazione delle forze idriche. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] Abrogato dalla cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [3] RS 721.80 | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 762 |
||||||
| Nelle società anonime nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione, anche non azionista, il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla nel consiglio d'amministrazione o nell'ufficio di revisione. [1] | ||||||
| In siffatte società, come pure nelle imprese miste, alle quali una corporazione di diritto pubblico partecipa come azionista, il diritto di revocare gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico spetta soltanto a quest'ultima. | ||||||
| Gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di quelli nominati dall'assemblea generale. [2] | ||||||
| Per gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico, questa risponde verso la società, gli azionisti e i creditori, salvo il regresso secondo il diritto federale o cantonale. | ||||||
| Il diritto della corporazione di diritto pubblico di delegare una o più persone a rappresentarla nel consiglio d'amministrazione oppure di revocarle sussiste anche nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 620 [1] |
||||||
| La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale. | ||||||
| Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie. | ||||||
| È considerato azionista chiunque partecipa alla società con almeno un'azione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 620 [1] |
||||||
| La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale. | ||||||
| Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie. | ||||||
| È considerato azionista chiunque partecipa alla società con almeno un'azione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 626 [1] |
||||||
| Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti: | ||||||
| la ditta e la sede della società; | ||||||
| lo scopo della società; | ||||||
| l'ammontare e la moneta del capitale azionario, nonché l'ammontare dei conferimenti effettuati; | ||||||
| il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| ... | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società agli azionisti. | ||||||
| In una società le cui azioni sono quotate in borsa, lo statuto deve inoltre contenere disposizioni sui punti seguenti: | ||||||
| il numero delle attività che i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare con funzioni analoghe in altre imprese aventi un fine economico; | ||||||
| la durata massima dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo e il termine massimo di disdetta dei contratti a tempo indeterminato (art. 735b); | ||||||
| i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione; | ||||||
| i dettagli del voto dell'assemblea generale sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [5] | ||||||
| Le imprese controllate dalla società o che la controllano non sono considerate altre imprese secondo il capoverso 2 numero 1. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [3] Abrogati dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 626 [1] |
||||||
| Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti: | ||||||
| la ditta e la sede della società; | ||||||
| lo scopo della società; | ||||||
| l'ammontare e la moneta del capitale azionario, nonché l'ammontare dei conferimenti effettuati; | ||||||
| il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| ... | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società agli azionisti. | ||||||
| In una società le cui azioni sono quotate in borsa, lo statuto deve inoltre contenere disposizioni sui punti seguenti: | ||||||
| il numero delle attività che i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare con funzioni analoghe in altre imprese aventi un fine economico; | ||||||
| la durata massima dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo e il termine massimo di disdetta dei contratti a tempo indeterminato (art. 735b); | ||||||
| i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione; | ||||||
| i dettagli del voto dell'assemblea generale sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [5] | ||||||
| Le imprese controllate dalla società o che la controllano non sono considerate altre imprese secondo il capoverso 2 numero 1. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [3] Abrogati dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 698 |
||||||
| L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima. | ||||||
| All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; | ||||||
| la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; | ||||||
| il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. [8] | ||||||
| Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti: | ||||||
| l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| l'elezione dei membri del comitato di retribuzione; | ||||||
| l'elezione del rappresentante indipendente; | ||||||
| il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 698 |
||||||
| L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima. | ||||||
| All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; | ||||||
| la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; | ||||||
| il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. [8] | ||||||
| Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti: | ||||||
| l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| l'elezione dei membri del comitato di retribuzione; | ||||||
| l'elezione del rappresentante indipendente; | ||||||
| il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 650 [1] |
||||||
| L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. | ||||||
| La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: | ||||||
| l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; | ||||||
| le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. | ||||||
| il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; | ||||||
| il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; | ||||||
| in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; | ||||||
| in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; | ||||||
| la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; | ||||||
| in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; | ||||||
| ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; | ||||||
| ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; | ||||||
| L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 704 [1] |
||||||
| Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: | ||||||
| la modificazione dello scopo sociale; | ||||||
| l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| il trasferimento della sede della società; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; | ||||||
| la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; | ||||||
| lo scioglimento della società. [3] | ||||||
| la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; | ||||||
| l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; | ||||||
| la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; | ||||||
| l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934 [2] sulle banche; | ||||||
| la conversione di buoni di partecipazione in azioni; | ||||||
| la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; | ||||||
| l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| il cambiamento della moneta del capitale azionario; | ||||||
| Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. [4] | ||||||
| I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] RS 952.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 704 [1] |
||||||
| Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: | ||||||
| la modificazione dello scopo sociale; | ||||||
| l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| il trasferimento della sede della società; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; | ||||||
| la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; | ||||||
| lo scioglimento della società. [3] | ||||||
| la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; | ||||||
| l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; | ||||||
| la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; | ||||||
| l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934 [2] sulle banche; | ||||||
| la conversione di buoni di partecipazione in azioni; | ||||||
| la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; | ||||||
| l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| il cambiamento della moneta del capitale azionario; | ||||||
| Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. [4] | ||||||
| I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] RS 952.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 698 |
||||||
| L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima. | ||||||
| All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; | ||||||
| la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; | ||||||
| il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. [8] | ||||||
| Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti: | ||||||
| l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| l'elezione dei membri del comitato di retribuzione; | ||||||
| l'elezione del rappresentante indipendente; | ||||||
| il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 620 [1] |
||||||
| La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale. | ||||||
| Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie. | ||||||
| È considerato azionista chiunque partecipa alla società con almeno un'azione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 2 Ditta, natura giuridica e sede |
||||||
| Sotto la ditta »Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS» è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna. | ||||||
| La società anonima è iscritta nel registro di commercio. | ||||||
| Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1957 [1] sulle ferrovie. [2] | ||||||
| [1] RS 742.101 [2] Introdotto dalla cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 2 Ditta, natura giuridica e sede |
||||||
| Sotto la ditta »Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS» è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna. | ||||||
| La società anonima è iscritta nel registro di commercio. | ||||||
| Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1957 [1] sulle ferrovie. [2] | ||||||
| [1] RS 742.101 [2] Introdotto dalla cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 2 Ditta, natura giuridica e sede |
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| Sotto la ditta »Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS» è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna. | ||||||
| La società anonima è iscritta nel registro di commercio. | ||||||
| Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1957 [1] sulle ferrovie. [2] | ||||||
| [1] RS 742.101 [2] Introdotto dalla cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). | ||||||
|
RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico possono: | ||||||
| trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni; | ||||||
| trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni. | ||||||
| Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici. | ||||||
|
RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 101 Responsabilità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni |
||||||
| Le fusioni, le trasformazioni e i trasferimenti di patrimonio di istituti di diritto pubblico non devono arrecare danno ai creditori. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono adottare le misure necessarie affinché le pretese di cui agli articoli 26, 68 capoverso 1 e 75 possano essere soddisfatte. | ||||||
| Per il danno risultante dall'adozione di misure insufficienti, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono secondo le norme per loro determinanti. | ||||||
|
RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico possono: | ||||||
| trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni; | ||||||
| trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni. | ||||||
| Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici. | ||||||
|
RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi |
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| Gli istituti di diritto pubblico possono: | ||||||
| trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni; | ||||||
| trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni. | ||||||
| Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 2 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i; | ||||||
| società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata; | ||||||
| istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica; | ||||||
| piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: [2]bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,cifra d'affari di 40 milioni di franchi,media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, | ||||||
| cifra d'affari di 40 milioni di franchi, | ||||||
| media annua di 250 posti in organico a tempo pieno; | ||||||
| soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni; | ||||||
| titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota; | ||||||
| assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente; | ||||||
| istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 [4] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [4] RS 831.40 | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 3 Principio |
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| Le società possono operare fusioni mediante: | ||||||
| l'assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione); | ||||||
| l'unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione). | ||||||
| La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi |
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| Gli istituti di diritto pubblico possono: | ||||||
| trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni; | ||||||
| trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni. | ||||||
| Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici. | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 3 Principio |
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| Le società possono operare fusioni mediante: | ||||||
| l'assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione); | ||||||
| l'unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione). | ||||||
| La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio. | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
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| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 3 Principio |
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| Le società possono operare fusioni mediante: | ||||||
| l'assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione); | ||||||
| l'unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione). | ||||||
| La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'adeguamento delle strutture giuridiche di società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita, società cooperative, associazioni, fondazioni e imprese individuali per fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio. [1] | ||||||
| Essa intende garantire la certezza del diritto e la trasparenza, tutelando nel contempo i creditori, i lavoratori dipendenti e i titolari di partecipazioni minoritarie. | ||||||
| Stabilisce altresì le condizioni di diritto privato che gli istituti di diritto pubblico devono soddisfare per partecipare a fusioni con soggetti giuridici di diritto privato, per trasformarsi in soggetti giuridici di diritto privato o per partecipare a trasferimenti di patrimonio. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni sulla valutazione delle concentrazioni di imprese previste dalla legge del 6 ottobre 1995 [2] sui cartelli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] RS 251 | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 3 Principio |
||||||
| Le società possono operare fusioni mediante: | ||||||
| l'assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione); | ||||||
| l'unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione). | ||||||
| La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 4 Fusioni permesse |
||||||
| Le società di capitali possono operare una fusione: | ||||||
| con altre società di capitali; | ||||||
| con società cooperative; | ||||||
| in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita; | ||||||
| in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio. | ||||||
| Le società in nome collettivo o in accomandita possono operare una fusione: | ||||||
| con altre società in nome collettivo o in accomandita; | ||||||
| in veste di società trasferenti, con società di capitali; | ||||||
| in veste di società trasferenti, con società cooperative. | ||||||
| Le società cooperative possono operare una fusione: | ||||||
| con altre società cooperative; | ||||||
| con società di capitali; | ||||||
| in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita; | ||||||
| in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio; | ||||||
| in veste di società trasferenti, se prive di certificati di quota, con associazioni iscritte nel registro di commercio. | ||||||
| Le associazioni possono operare fusioni tra loro. Le associazioni iscritte nel registro di commercio possono inoltre operare una fusione: | ||||||
| in veste di società trasferenti, con società di capitali; | ||||||
| in veste di società trasferenti, con società cooperative; | ||||||
| in veste di società assuntrici, con società cooperative prive di certificati di quota. | ||||||
|
RS 742.31 LFFS Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Art. 22 [1] |
||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003 [3] sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101. | ||||||
| Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] RS 220 [3] RS 221.301 | ||||||
|
RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico possono: | ||||||
| trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni; | ||||||
| trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni. | ||||||
| Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 3 Principio |
||||||
| Le società possono operare fusioni mediante: | ||||||
| l'assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione); | ||||||
| l'unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione). | ||||||
| La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico possono: | ||||||
| trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni; | ||||||
| trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni. | ||||||
| Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici. | ||||||
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RS 221.301 LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione Art. 101 Responsabilità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni |
||||||
| Le fusioni, le trasformazioni e i trasferimenti di patrimonio di istituti di diritto pubblico non devono arrecare danno ai creditori. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono adottare le misure necessarie affinché le pretese di cui agli articoli 26, 68 capoverso 1 e 75 possano essere soddisfatte. | ||||||
| Per il danno risultante dall'adozione di misure insufficienti, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono secondo le norme per loro determinanti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 122 [1] Diritto civile |
||||||
| La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. | ||||||
| L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). | ||||||