SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 |
|
1 | La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
2 | Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
3 | Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. |
4 | Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 27 Sfruttamento del suolo |
|
1 | I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. |
1bis | Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.24 |
2 | Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
|
1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
2 | Tali prescrizioni riguardano segnatamente: |
a | le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti; |
b | le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 181 - 1 Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale. |
|
1 | Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale. |
2 | Il veterinario cantonale ordina l'incenerimento di eventuali parti della carcassa dell'animale ancora disponibili. |
3 | Egli notifica immediatamente all'USAV ogni caso di encefalopatia spongiforme in altri animali. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 178 Ricerca - L'USAV sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell'uomo. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 178 Ricerca - L'USAV sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell'uomo. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 183 Riconoscimento ufficiale - Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 27 Sfruttamento del suolo |
|
1 | I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. |
1bis | Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.24 |
2 | Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 9 Prescrizioni del Consiglio federale su l'immissione e l'infiltrazione di sostanze |
|
1 | Il Consiglio federale fissa le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e di quelle sotterranee. |
2 | Esso emana prescrizioni su: |
a | l'immissione delle acque di scarico nelle acque; |
b | l'infiltrazione delle acque di scarico; |
c | le sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono inquinare le acque o nuocere al funzionamento degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico. |
3 | L'omologazione dei prodotti fitosanitari o biocidi (pesticidi) è verificata se: |
a | nelle acque che assicurano l'approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo, il valore limite di 0,1 µg/l per i pesticidi o per i prodotti risultanti dalla loro degradazione è ripetutamente e ampiamente superato; oppure |
b | nelle acque superficiali, i valori limite giustificati dal profilo ecotossicologico per i pesticidi sono ripetutamente e ampiamente superati.9 |
4 | La nuova decisione di omologazione deve garantire che i valori limite siano rispettati.10 |
5 | Se non è possibile rispettare i valori limite mediante prescrizioni d'uso, viene revocata l'omologazione del corrispondente pesticida o, in caso di prodotti fitosanitari, l'approvazione del corrispondente principio attivo.11 |
6 | Se l'adozione di una misura secondo il capoverso 5 pregiudicherebbe fortemente l'approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole, il Consiglio federale può, per un periodo limitato, prescindere dalla revoca.12 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
|
1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
2 | Tali prescrizioni riguardano segnatamente: |
a | le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti; |
b | le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
|
1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
2 | Tali prescrizioni riguardano segnatamente: |
a | le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti; |
b | le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
|
1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
2 | Tali prescrizioni riguardano segnatamente: |
a | le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti; |
b | le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
|
1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
2 | Tali prescrizioni riguardano segnatamente: |
a | le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti; |
b | le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti. |
SR 916.171 Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 8 Condizioni per l'iscrizione |
|
1 | Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se: |
a | soddisfa le esigenze di cui all'articolo 3; |
b | contiene sostanze attive di cui è nota l'efficacia e la sicurezza; |
c | non è fabbricato a partire da sottoprodotti di origine animale, eccettuati: |
c1 | i resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero, |
c2 | gli scarti verdi con resti alimentari, |
c3 | le uova, il latte, i latticini e il colostro, |
c4 | i prodotti apicoli, |
c5 | la lana non trattata, |
c6 | i metaboliti, quali urina, contenuto del rumine, dello stomaco e dell'intestino; e |
d | non è fabbricato a partire da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne. |
2 | Sono inoltre iscritti nella lista dei concimi i tipi di concime autorizzati in Svizzera e omologati in un paese che per concimi con valori caratteristici simili applica condizioni di omologazione comparabili. Per valutare se tali condizioni sono soddisfatte, il DEFR si rifà ai dati contenuti nella lista dei concimi del paese d'origine; prende in considerazione altri dati nella misura in cui sono portati a sua conoscenza. |
3 | Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi unicamente se è garantita la protezione del primo richiedente che ne fa domanda in Svizzera; si applica per analogia l'articolo 13 capoversi 2 e 3. |
4 | Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale. |
SR 916.171 Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 2 Obbligo di omologazione |
|
1 | Un concime può essere messo in commercio soltanto se soddisfa le rispettive esigenze e se è omologato.14 |
2 | Un concime è omologato se: |
a | corrisponde a un tipo di concime della lista dei concimi; o |
b | a una o più persone o ditte è stata concessa un'autorizzazione per la messa in commercio. |
SR 916.171 Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 7 Lista dei concimi |
|
1 | I concimi delle seguenti categorie possono essere messi in commercio se corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi: |
a | concimi minerali semplici; |
b | concimi minerali composti; |
c | concimi organici o organo-minerali; |
d | concimi con oligoelementi; |
e | ammendanti minerali e organici; |
f | concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio; |
g | additivi per concimi aziendali; |
h | agenti compostanti. |
2 | Nella lista dei concimi sono stabilite le designazioni dei tipi di concime e le esigenze che i singoli tipi devono soddisfare. |
3 | Il DEFR pubblica la lista dei concimi. Di regola, iscrive nella lista nuovi tipi di concime su domanda di persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera. |
4 | L'UFAG può omologare provvisoriamente, per due anni al massimo, un tipo di concime che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8. |
5 | L'UFAG può temporaneamente stabilire esigenze supplementari per un concime iscritto nella lista dei concimi o revocare l'omologazione per la sua messa in commercio, se nuove scoperte mostrano che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, tale concime produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo, ovvero che non è garantito che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime sono ottenuti derrate alimentari e oggetti d'uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari. |
SR 916.171.1 Ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon) - Ordinanza DEFR sul libro dei concimi OLCon Art. 6 Indicazioni dei tenori |
|
1 | I tenori di componenti e additivi dei concimi vanno indicati in percentuale in massa; sono ammessi numeri con una cifra decimale, per i microelementi fino a quattro cifre decimali. È ammessa: |
a | per i concimi fluidi l'indicazione del tenore in grammi per litro o in chilogrammi per ettolitro; |
b | per i concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio l'indicazione del tenore in chilogrammi per metro cubo o in chilogrammi per tonnellata. |
2 | Qualora non sia richiesto altrimenti, i tenori dichiarati si riferiscono alla merce usuale e non alla sostanza secca. |
3 | I tenori relativi agli elementi nutritivi dei concimi devono essere indicati sia per esteso sia sotto forma di simboli conformemente alla tabella e all'ordine seguenti: |
SR 916.171.1 Ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon) - Ordinanza DEFR sul libro dei concimi OLCon Art. 1 Lista dei concimi - I tipi di concime omologati per la messa in commercio giusta l'articolo 7 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, con le rispettive denominazioni del tipo e le esigenze specifiche del tipo, sono menzionati nell'allegato 1. |
SR 916.171.1 Ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon) - Ordinanza DEFR sul libro dei concimi OLCon Art. 3 Esigenze generali - Oltre alle esigenze definite dall'allegato 1, i singoli tipi di concime devono adempiere le seguenti esigenze: |
|
a | ai concimi minerali semplici e composti non devono essere aggiunti elementi nutritivi di origine animale, vegetale o microbica; |
b | nei concimi organici e organo-minerali nonché negli ammendanti del suolo il materiale della sostanza organica contenente carbonio deve provenire dalla preparazione di materiale animale, vegetale o microbico. Ai concimi organo-minerali possono essere aggiunti anche microelementi, calcio, magnesio, sodio e zolfo. |
c | ... |
SR 916.171 Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 35 |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 183 Riconoscimento ufficiale - Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 9 Principio - La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. |
SR 916.171 Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 35 |
SR 916.171 Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 35 |
SR 916.171.1 Ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon) - Ordinanza DEFR sul libro dei concimi OLCon Art. 10 Indicazioni relative agli elementi nutritivi secondari e ad altri componenti determinanti per il valore |
|
1 | Il tenore di calcio, magnesio, sodio e zolfo può essere indicato, fatte salve disposizioni diverse alle singole voci dell'allegato 1, solo se raggiunge i seguenti tenori minimi: |
a | nei concimi minerali: 2 per cento di ossido di calcio o 1,4 per cento di calcio; 2 per cento di ossido di magnesio o 1,2 per cento di magnesio; 3 per cento di ossido di sodio o 2,2 per cento di sodio; 5 per cento di triossido di zolfo o 2 per cento di zolfo; |
b | nei concimi organici o organo-minerali: 2 per cento di ossido di calcio o 1,4 per cento di calcio; 1 per cento di ossido di magnesio o 0,6 per cento di magnesio; 1,5 per cento di ossido di sodio o 1,1 per cento di sodio; 2,5 per cento di triossido di zolfo o 1 per cento di zolfo. |
2 | Per tutti gli ammendanti del suolo contenenti calcio e magnesio devono essere dichiarati il valore neutralizzante e il tenore di calcio, nonché il tenore di ossido di magnesio se questo è superiore al 3 per cento. Possono essere altresì indicati i tenori corrispondenti di magnesio, ossido di calcio e carbonati.10 |
3 | ...11 |
4 | La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile. Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica, per i concimi aziendali il tipo, l'origine (specie animale) e il trattamento, per la torba il grado di decomposizione e la quota approssimativa di sostanza organica. |
5 | Per i tipi di concime menzionati nell'allegato 1 devono essere fornite le indicazioni prescritte nella colonna 7. |
6 | Per i microrganismi devono essere indicati il genere e il tenore delle unità formanti colonie (UFC). Per i funghi è ammessa la dichiarazione del tenore in spore.12 |
7 | Le denominazioni generiche come «contiene enzimi» o «contiene microelementi» non sono ammesse. |
SR 916.171 Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 19 Obbligo di notifica |
|
1 | Chiunque intende mettere in commercio un concime che corrisponde a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi deve notificarlo all'UFAG. La notifica deve essere confermata ogni dieci anni dal dichiarante.60 |
2 | Il DEFR può prevedere eccezioni all'obbligo di notifica. |
3 | Un concime che è stato messo in commercio con una notifica non necessita di notifiche ulteriori nelle fasi successive del commercio. |
4 | ...61 |