SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
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1 | La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
2 | Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
3 | Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. |
4 | Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 27 Sfruttamento del suolo - 1 I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. |
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1 | I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. |
1bis | Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.24 |
2 | Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 181 - 1 Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale. |
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1 | Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale. |
2 | Il veterinario cantonale ordina l'incenerimento di eventuali parti della carcassa dell'animale ancora disponibili. |
3 | Egli notifica immediatamente all'USAV ogni caso di encefalopatia spongiforme in altri animali. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 178 Ricerca - L'USAV sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell'uomo. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 178 Ricerca - L'USAV sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell'uomo. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 183 Riconoscimento ufficiale - Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS). In caso di sospetto di epizoozia o in caso di epizoozia, all'effettivo colpito è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 27 Sfruttamento del suolo - 1 I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. |
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1 | I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. |
1bis | Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.24 |
2 | Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 9 Prescrizioni del Consiglio federale su l'immissione e l'infiltrazione di sostanze - 1 Il Consiglio federale fissa le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e di quelle sotterranee. |
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1 | Il Consiglio federale fissa le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e di quelle sotterranee. |
2 | Esso emana prescrizioni su: |
a | l'immissione delle acque di scarico nelle acque; |
b | l'infiltrazione delle acque di scarico; |
c | le sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono inquinare le acque o nuocere al funzionamento degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico. |
3 | L'omologazione dei prodotti fitosanitari o biocidi (pesticidi) è verificata se: |
a | nelle acque che assicurano l'approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo, il valore limite di 0,1 µg/l per i pesticidi o per i prodotti risultanti dalla loro degradazione è ripetutamente e ampiamente superato; oppure |
b | nelle acque superficiali, i valori limite giustificati dal profilo ecotossicologico per i pesticidi sono ripetutamente e ampiamente superati.9 |
4 | La nuova decisione di omologazione deve garantire che i valori limite siano rispettati.10 |
5 | Se non è possibile rispettare i valori limite mediante prescrizioni d'uso, viene revocata l'omologazione del corrispondente pesticida o, in caso di prodotti fitosanitari, l'approvazione del corrispondente principio attivo.11 |
6 | Se l'adozione di una misura secondo il capoverso 5 pregiudicherebbe fortemente l'approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole, il Consiglio federale può, per un periodo limitato, prescindere dalla revoca.12 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
SR 916.171 Ordinanza del 1° novembre 2023 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 8 Domicilio, sede sociale o succursale in Svizzera - 1 Possono registrare un concime o presentare una domanda di autorizzazione soltanto le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera, nonché le istituzioni pubbliche e private. |
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1 | Possono registrare un concime o presentare una domanda di autorizzazione soltanto le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera, nonché le istituzioni pubbliche e private. |
2 | Un'autorizzazione per la messa in commercio può essere concessa anche alle persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, la sede sociale o una succursale all'estero se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale. |
SR 916.171 Ordinanza del 1° novembre 2023 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 2 Definizioni - 1 Si intende per: |
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1 | Si intende per: |
a | concime: sostanza, preparato o microrganismo la cui funzione è apportare sostanze nutritive alle piante o ai funghi o migliorare l'efficacia nutrizionale; |
b | fabbricante: |
b1 | persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che produce o fabbrica un concime oppure che è designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini dell'osservanza della presente ordinanza, |
b2 | è considerato fabbricante anche chi acquista concimi in Svizzera e li mette in commercio: |
b3 | è considerato fabbricante esclusivo chi fa fabbricare un concime da terzi in Svizzera e ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera; |
c | importatore: persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che importa un concime proveniente dall'estero; |
d | distributore: persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che acquista un concime in Svizzera e lo mette in commercio; |
e | richiedente: persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che presenta una domanda di autorizzazione; |
f | messa in commercio: cessione o trasferimento a titolo oneroso o gratuito di un concime all'interno della Svizzera; |
g | autorizzazione: atto amministrativo mediante il quale l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) autorizza la messa in commercio di un concime previa valutazione; |
h | registrazione: registrazione di un concime nel registro dei prodotti; |
i | imballaggio: involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, movimentare e distribuire concimi; |
j | fornitura sfusa: fornitura di concimi senza imballaggio; |
k | concime fogliare: concime destinato a essere applicato sulle foglie delle piante in vista dell'assorbimento delle sostanze nutritive attraverso l'apparato fogliare. |
2 | Per interpretare correttamente il regolamento (UE) 2019/100911, a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle seguenti espressioni equivalenti: |
SR 916.171 Ordinanza del 1° novembre 2023 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 7 Condizioni per l'omologazione - Un concime può essere omologato soltanto se sono adempiute tutte le seguenti condizioni: |
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a | si presta all'utilizzazione prevista; |
b | non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni; |
c | un'utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime si ottengono derrate alimentari, alimenti per animali e oggetti d'uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari e di quella sugli alimenti per animali; |
d | contiene esclusivamente sostanze che se rientrano nel campo d'applicazione dell'OPChim14 sono classificate, valutate e notificate conformemente alla stessa. |
SR 916.171.1 Ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon) - Ordinanza DEFR sul libro dei concimi OLCon Art. 6 Indicazioni dei tenori - 1 I tenori di componenti e additivi dei concimi vanno indicati in percentuale in massa; sono ammessi numeri con una cifra decimale, per i microelementi fino a quattro cifre decimali. È ammessa: |
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1 | I tenori di componenti e additivi dei concimi vanno indicati in percentuale in massa; sono ammessi numeri con una cifra decimale, per i microelementi fino a quattro cifre decimali. È ammessa: |
a | per i concimi fluidi l'indicazione del tenore in grammi per litro o in chilogrammi per ettolitro; |
b | per i concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio l'indicazione del tenore in chilogrammi per metro cubo o in chilogrammi per tonnellata. |
2 | Qualora non sia richiesto altrimenti, i tenori dichiarati si riferiscono alla merce usuale e non alla sostanza secca. |
3 | I tenori relativi agli elementi nutritivi dei concimi devono essere indicati sia per esteso sia sotto forma di simboli conformemente alla tabella e all'ordine seguenti: |
SR 916.171.1 Ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon) - Ordinanza DEFR sul libro dei concimi OLCon Art. 1 Lista dei concimi - I tipi di concime omologati per la messa in commercio giusta l'articolo 7 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, con le rispettive denominazioni del tipo e le esigenze specifiche del tipo, sono menzionati nell'allegato 1. |
SR 916.171.1 Ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon) - Ordinanza DEFR sul libro dei concimi OLCon Art. 3 Esigenze generali - Oltre alle esigenze definite dall'allegato 1, i singoli tipi di concime devono adempiere le seguenti esigenze: |
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a | ai concimi minerali semplici e composti non devono essere aggiunti elementi nutritivi di origine animale, vegetale o microbica; |
b | nei concimi organici e organo-minerali nonché negli ammendanti del suolo il materiale della sostanza organica contenente carbonio deve provenire dalla preparazione di materiale animale, vegetale o microbico. Ai concimi organo-minerali possono essere aggiunti anche microelementi, calcio, magnesio, sodio e zolfo. |
c | ... |
SR 916.171 Ordinanza del 1° novembre 2023 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 35 Statistiche di vendita - 1 Le aziende e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all'UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. |
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1 | Le aziende e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all'UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. |
2 | Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza del 30 giugno 199334 sulle rilevazioni statistiche. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 183 Riconoscimento ufficiale - Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS). In caso di sospetto di epizoozia o in caso di epizoozia, all'effettivo colpito è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 9 Principio - La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. |
SR 916.171 Ordinanza del 1° novembre 2023 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 35 Statistiche di vendita - 1 Le aziende e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all'UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. |
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1 | Le aziende e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all'UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. |
2 | Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza del 30 giugno 199334 sulle rilevazioni statistiche. |
SR 916.171 Ordinanza del 1° novembre 2023 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 35 Statistiche di vendita - 1 Le aziende e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all'UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. |
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1 | Le aziende e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all'UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. |
2 | Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza del 30 giugno 199334 sulle rilevazioni statistiche. |
SR 916.171.1 Ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon) - Ordinanza DEFR sul libro dei concimi OLCon Art. 10 Indicazioni relative agli elementi nutritivi secondari e ad altri componenti determinanti per il valore - 1 Il tenore di calcio, magnesio, sodio e zolfo può essere indicato, fatte salve disposizioni diverse alle singole voci dell'allegato 1, solo se raggiunge i seguenti tenori minimi: |
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1 | Il tenore di calcio, magnesio, sodio e zolfo può essere indicato, fatte salve disposizioni diverse alle singole voci dell'allegato 1, solo se raggiunge i seguenti tenori minimi: |
a | nei concimi minerali: 2 per cento di ossido di calcio o 1,4 per cento di calcio; 2 per cento di ossido di magnesio o 1,2 per cento di magnesio; 3 per cento di ossido di sodio o 2,2 per cento di sodio; 5 per cento di triossido di zolfo o 2 per cento di zolfo; |
b | nei concimi organici o organo-minerali: 2 per cento di ossido di calcio o 1,4 per cento di calcio; 1 per cento di ossido di magnesio o 0,6 per cento di magnesio; 1,5 per cento di ossido di sodio o 1,1 per cento di sodio; 2,5 per cento di triossido di zolfo o 1 per cento di zolfo. |
2 | Per tutti gli ammendanti del suolo contenenti calcio e magnesio devono essere dichiarati il valore neutralizzante e il tenore di calcio, nonché il tenore di ossido di magnesio se questo è superiore al 3 per cento. Possono essere altresì indicati i tenori corrispondenti di magnesio, ossido di calcio e carbonati.10 |
3 | ...11 |
4 | La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile. Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica, per i concimi aziendali il tipo, l'origine (specie animale) e il trattamento, per la torba il grado di decomposizione e la quota approssimativa di sostanza organica. |
5 | Per i tipi di concime menzionati nell'allegato 1 devono essere fornite le indicazioni prescritte nella colonna 7. |
6 | Per i microrganismi devono essere indicati il genere e il tenore delle unità formanti colonie (UFC). Per i funghi è ammessa la dichiarazione del tenore in spore.12 |
7 | Le denominazioni generiche come «contiene enzimi» o «contiene microelementi» non sono ammesse. |
SR 916.171 Ordinanza del 1° novembre 2023 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon) - Ordinanza sui concimi OCon Art. 19 Dati necessari per la registrazione - 1 La registrazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti: |
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1 | La registrazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti: |
a | il nome e l'indirizzo del domicilio, della sede sociale o della succursale dell'azienda o della persona responsabile della registrazione in Svizzera e i dati di contatto; |
b | il nome e l'indirizzo del fabbricante originario del concime; |
c | il nome commerciale del concime; |
d | la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime; |
e | la o le CMC che sono parte integrante della composizione, così come i nomi delle materie prime; |
f | i tenori di sostanze nutritive e le proprietà del concime confermati da un'analisi; questa è facoltativa per i concimi inorganici (PFC 1(C)) e le miscele fisiche di concimi (PFC 7) composte da concimi inorganici costituiti esclusivamente da materie prime il cui tenore di sostanze nutritive è determinato in modo chiaro; |
g | la classificazione e l'etichettatura del concime in virtù degli articoli 6, 7 e 10-15a OPChim18; |
h | l'utilizzazione prevista; |
i | le istruzioni per l'uso; |
j | un'etichetta conforme alle 'prescrizioni del capitolo 4. |
2 | Se un concime è soggetto all'obbligo di annuncio ai sensi degli articoli 48-54 OPChim, i relativi dati devono essere registrati nel registro dei prodotti. |