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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 198 |
||||||
| Sono beni propri per legge: | ||||||
| le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; | ||||||
| i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; | ||||||
| le pretese di riparazione morale; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 197 |
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| Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. | ||||||
| Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: | ||||||
| il guadagno del suo lavoro; | ||||||
| le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; | ||||||
| il risarcimento per impedimento al lavoro; | ||||||
| i redditi dei suoi beni propri; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
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| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 209 |
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| In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. | ||||||
| Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. | ||||||
| Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
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