SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
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1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
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1 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
2 | Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. |
3 | Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 15 Obiettivi e urgenza del risanamento - 1 L'obiettivo del risanamento è l'eliminazione degli effetti, o del pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità del risanamento giusta gli articoli 9-12. |
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1 | L'obiettivo del risanamento è l'eliminazione degli effetti, o del pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità del risanamento giusta gli articoli 9-12. |
2 | Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque sotterranee si deroga all'obiettivo se: |
a | in tal modo il carico per l'ambiente risulta complessivamente inferiore; |
b | altrimenti i costi risulterebbero sproporzionati; e |
c | è assicurata l'utilizzabilità delle acque sotterranee che si trovano nel settore di protezione delle acque Au oppure se le acque superficiali, che si trovano in collegamento con acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au, soddisfano le esigenze della legislazione sulla protezione delle acque in merito alla qualità delle acque; |
3 | Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque superficiali si può derogare all'obiettivo se: |
a | in tal modo il carico per l'ambiente risulta complessivamente inferiore; |
b | altrimenti i costi risulterebbero sproporzionati; e |
c | dette acque soddisfano le esigenze della legislazione della protezione delle acque in merito alla qualità dell'acqua. |
4 | I risanamenti sono particolarmente urgenti se un'attuale utilizzazione è pregiudicata oppure direttamente minacciata. |
5 | Sulla base dell'indagine dettagliata l'autorità valuta gli obiettivi e l'urgenza del risanamento. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 16 Provvedimenti di risanamento - 1 L'obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che consentono di: |
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1 | L'obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che consentono di: |
a | rimuovere le sostanze pericolose per l'ambiente (decontaminazione); oppure |
b | impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l'ambiente (circoscrizione). |
2 | ...18 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
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1 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
2 | Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. |
3 | Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
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SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
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SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
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1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
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1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
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SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
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1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
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1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 13 Costi computabili per i siti che devono essere risanati - Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti: |
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a | indagine preliminare (art. 7 OSiti11) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti) nonché sorveglianza (art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti) secondo l'articolo 12 capoverso 2; |
b | elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti); |
c | decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti); |
d | costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti); |
e | prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti). |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
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SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 21 Frazione leggera derivante dalla frantumazione di rifiuti metallici - Dalla frazione più leggera ricavata dalla frantumazione di rottami metallici (frazione leggera) devono essere rimossi e riciclati i pezzi di metallo. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 52 Asfalto di demolizione - 1 L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere riciclato per lavori di costruzione fino al 31 dicembre 2025 se: |
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1 | L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere riciclato per lavori di costruzione fino al 31 dicembre 2025 se: |
a | il tenore di PAH è di massimo 1000 mg PAH al kg e viene miscelato con altri materiali in modo tale da contenere a massimo 250 mg PAH al kg al momento del riciclaggio; oppure |
b | previa autorizzazione dell'autorità cantonale, l'asfalto di demolizione viene impiegato in modo tale da non produrre emissioni di PAH. L'autorità cantonale registra il tenore esatto di PAH nell'asfalto di demolizione e l'ubicazione in cui avviene il riciclaggio e conserva le informazioni per almeno 25 anni. |
2 | L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere depositato in una discarica di tipo E fino al 31 dicembre 2027.47 |
3 | L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH fino a 250 mg al kg può essere depositato in una discarica di tipo B fino al 31 dicembre 2027.48 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
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SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
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1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili - 1 In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: |
|
1 | In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: |
a | saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure |
b | i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. |
2 | Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
|
1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
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1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 10 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza - 1 Per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza di siti inquinati vengono concesse indennità soltanto: |
|
1 | Per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza di siti inquinati vengono concesse indennità soltanto: |
a | se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997; |
b | se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010. |
2 | Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza: |
a | nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato; |
b | nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata. |
3 | Per provvedimenti d'indagine di siti che risultano non inquinati, vengono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006. |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 11 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento - 1 La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto: |
|
1 | La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto: |
a | se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997; |
b | se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010. |
2 | Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento: |
a | nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato; |
b | nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata. |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 13 Costi computabili per i siti che devono essere risanati - Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti: |
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a | indagine preliminare (art. 7 OSiti11) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti) nonché sorveglianza (art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti) secondo l'articolo 12 capoverso 2; |
b | elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti); |
c | decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti); |
d | costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti); |
e | prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti). |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
|
1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 16 Provvedimenti di risanamento - 1 L'obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che consentono di: |
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1 | L'obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che consentono di: |
a | rimuovere le sostanze pericolose per l'ambiente (decontaminazione); oppure |
b | impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l'ambiente (circoscrizione). |
2 | ...18 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 34 Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati - 1 Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d'intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull'impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo. |
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1 | Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d'intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull'impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo. |
2 | Se il deterioramento del suolo mette in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni limitano, nella necessaria misura, l'utilizzazione del suolo. |
3 | Per i suoli destinati ad essere utilizzati a scopo orticolo, agricolo o forestale nei quali non è possibile una coltivazione conforme agli usi locali senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni ordinano provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo almeno in misura tale da permettere una coltivazione non pericolosa. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
|
1 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
2 | Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. |
3 | Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 1 Scopo - 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5 |
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1 | Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5 |
2 | A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 10 Protezione dalle catastrofi - 1 Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.25 Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme. |
|
1 | Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.25 Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme. |
2 | I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d'annuncio. |
3 | Il titolare dell'impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d'annuncio.26 |
4 | Il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l'ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
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1 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
2 | Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. |
3 | Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 12 Costi computabili per i siti che non devono essere risanati - 1 Per costi d'indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti: |
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1 | Per costi d'indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti: |
a | accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d'iscrizione nel catasto; |
b | indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 26 agosto 199810 sui siti contaminati (OSiti). |
2 | Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l'articolo 13 capoverso 1 OSiti: |
a | pianificazione dei provvedimenti di sorveglianza; |
b | costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di installazioni per la sorveglianza; |
c | prelievo di campioni e analisi. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
|
1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 16 Provvedimenti di risanamento - 1 L'obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che consentono di: |
|
1 | L'obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che consentono di: |
a | rimuovere le sostanze pericolose per l'ambiente (decontaminazione); oppure |
b | impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l'ambiente (circoscrizione). |
2 | ...18 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 1 Scopo - 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5 |
|
1 | Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5 |
2 | A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
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1 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
2 | Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. |
3 | Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 3 Obbligo di diligenza - Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque. |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
|
1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 15 Obiettivi e urgenza del risanamento - 1 L'obiettivo del risanamento è l'eliminazione degli effetti, o del pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità del risanamento giusta gli articoli 9-12. |
|
1 | L'obiettivo del risanamento è l'eliminazione degli effetti, o del pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità del risanamento giusta gli articoli 9-12. |
2 | Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque sotterranee si deroga all'obiettivo se: |
a | in tal modo il carico per l'ambiente risulta complessivamente inferiore; |
b | altrimenti i costi risulterebbero sproporzionati; e |
c | è assicurata l'utilizzabilità delle acque sotterranee che si trovano nel settore di protezione delle acque Au oppure se le acque superficiali, che si trovano in collegamento con acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au, soddisfano le esigenze della legislazione sulla protezione delle acque in merito alla qualità delle acque; |
3 | Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque superficiali si può derogare all'obiettivo se: |
a | in tal modo il carico per l'ambiente risulta complessivamente inferiore; |
b | altrimenti i costi risulterebbero sproporzionati; e |
c | dette acque soddisfano le esigenze della legislazione della protezione delle acque in merito alla qualità dell'acqua. |
4 | I risanamenti sono particolarmente urgenti se un'attuale utilizzazione è pregiudicata oppure direttamente minacciata. |
5 | Sulla base dell'indagine dettagliata l'autorità valuta gli obiettivi e l'urgenza del risanamento. |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
|
1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 15 Obiettivi e urgenza del risanamento - 1 L'obiettivo del risanamento è l'eliminazione degli effetti, o del pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità del risanamento giusta gli articoli 9-12. |
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1 | L'obiettivo del risanamento è l'eliminazione degli effetti, o del pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità del risanamento giusta gli articoli 9-12. |
2 | Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque sotterranee si deroga all'obiettivo se: |
a | in tal modo il carico per l'ambiente risulta complessivamente inferiore; |
b | altrimenti i costi risulterebbero sproporzionati; e |
c | è assicurata l'utilizzabilità delle acque sotterranee che si trovano nel settore di protezione delle acque Au oppure se le acque superficiali, che si trovano in collegamento con acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au, soddisfano le esigenze della legislazione sulla protezione delle acque in merito alla qualità delle acque; |
3 | Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque superficiali si può derogare all'obiettivo se: |
a | in tal modo il carico per l'ambiente risulta complessivamente inferiore; |
b | altrimenti i costi risulterebbero sproporzionati; e |
c | dette acque soddisfano le esigenze della legislazione della protezione delle acque in merito alla qualità dell'acqua. |
4 | I risanamenti sono particolarmente urgenti se un'attuale utilizzazione è pregiudicata oppure direttamente minacciata. |
5 | Sulla base dell'indagine dettagliata l'autorità valuta gli obiettivi e l'urgenza del risanamento. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 16 Provvedimenti di risanamento - 1 L'obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che consentono di: |
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1 | L'obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che consentono di: |
a | rimuovere le sostanze pericolose per l'ambiente (decontaminazione); oppure |
b | impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l'ambiente (circoscrizione). |
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SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 15 Obiettivi e urgenza del risanamento - 1 L'obiettivo del risanamento è l'eliminazione degli effetti, o del pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità del risanamento giusta gli articoli 9-12. |
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1 | L'obiettivo del risanamento è l'eliminazione degli effetti, o del pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità del risanamento giusta gli articoli 9-12. |
2 | Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque sotterranee si deroga all'obiettivo se: |
a | in tal modo il carico per l'ambiente risulta complessivamente inferiore; |
b | altrimenti i costi risulterebbero sproporzionati; e |
c | è assicurata l'utilizzabilità delle acque sotterranee che si trovano nel settore di protezione delle acque Au oppure se le acque superficiali, che si trovano in collegamento con acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au, soddisfano le esigenze della legislazione sulla protezione delle acque in merito alla qualità delle acque; |
3 | Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque superficiali si può derogare all'obiettivo se: |
a | in tal modo il carico per l'ambiente risulta complessivamente inferiore; |
b | altrimenti i costi risulterebbero sproporzionati; e |
c | dette acque soddisfano le esigenze della legislazione della protezione delle acque in merito alla qualità dell'acqua. |
4 | I risanamenti sono particolarmente urgenti se un'attuale utilizzazione è pregiudicata oppure direttamente minacciata. |
5 | Sulla base dell'indagine dettagliata l'autorità valuta gli obiettivi e l'urgenza del risanamento. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
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1 | Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
2 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni. |
3 | Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.11 |
4 | Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore. |
4bis | Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.12 |
5 | Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.13 |
5bis | Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.14 |
5ter | Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.15 |
5quater | Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.16 |
6 | Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.17 |
6bis | Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intendono qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti nonché la preparazione degli stessi per il riutilizzo.18 19 |
6ter | Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.20 |
7 | Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili. |
8 | Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.21 |
9 | Per carburanti rinnovabili si intendono i carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.22 |
10 | Per combustibili rinnovabili si intendono i combustibili solidi, liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.23 |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili - 1 In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: |
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1 | In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: |
a | saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure |
b | i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. |
2 | Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 13 Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga - 1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
2 | I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente: |
a | i rifiuti speciali provenienti delle economie domestiche; |
b | i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell'impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno. |
3 | I Cantoni provvedono a predisporre l'infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari. |
4 | Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e riciclare le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 13 Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga - 1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
2 | I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente: |
a | i rifiuti speciali provenienti delle economie domestiche; |
b | i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell'impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno. |
3 | I Cantoni provvedono a predisporre l'infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari. |
4 | Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e riciclare le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 13 Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga - 1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
2 | I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente: |
a | i rifiuti speciali provenienti delle economie domestiche; |
b | i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell'impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno. |
3 | I Cantoni provvedono a predisporre l'infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari. |
4 | Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e riciclare le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 39 Autorizzazione di realizzazione - 1 L'autorità cantonale rilascia un'autorizzazione di realizzazione per una discarica o un compartimento se: |
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1 | L'autorità cantonale rilascia un'autorizzazione di realizzazione per una discarica o un compartimento se: |
a | il fabbisogno in termini di volume della discarica e l'ubicazione della discarica figurano nel piano di gestione dei rifiuti; |
b | sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 36 concernenti l'ubicazione delle discariche e le relative opere di costruzione. |
2 | L'autorità cantonale stabilisce nell'autorizzazione di realizzazione: |
a | il tipo di discarica o di compartimento; |
b | un'eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l'allegato 5; |
c | altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 39 Autorizzazione di realizzazione - 1 L'autorità cantonale rilascia un'autorizzazione di realizzazione per una discarica o un compartimento se: |
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1 | L'autorità cantonale rilascia un'autorizzazione di realizzazione per una discarica o un compartimento se: |
a | il fabbisogno in termini di volume della discarica e l'ubicazione della discarica figurano nel piano di gestione dei rifiuti; |
b | sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 36 concernenti l'ubicazione delle discariche e le relative opere di costruzione. |
2 | L'autorità cantonale stabilisce nell'autorizzazione di realizzazione: |
a | il tipo di discarica o di compartimento; |
b | un'eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l'allegato 5; |
c | altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 38 Obbligo d'autorizzazione - 1 Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione di realizzazione rilasciata dall'autorità cantonale. |
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1 | Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione di realizzazione rilasciata dall'autorità cantonale. |
2 | Chi intende assicurare l'esercizio di una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dall'autorità cantonale. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 38 Obbligo d'autorizzazione - 1 Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione di realizzazione rilasciata dall'autorità cantonale. |
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1 | Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione di realizzazione rilasciata dall'autorità cantonale. |
2 | Chi intende assicurare l'esercizio di una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dall'autorità cantonale. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 38 Obbligo d'autorizzazione - 1 Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione di realizzazione rilasciata dall'autorità cantonale. |
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1 | Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione di realizzazione rilasciata dall'autorità cantonale. |
2 | Chi intende assicurare l'esercizio di una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dall'autorità cantonale. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 13 Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga - 1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
2 | I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente: |
a | i rifiuti speciali provenienti delle economie domestiche; |
b | i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell'impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno. |
3 | I Cantoni provvedono a predisporre l'infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari. |
4 | Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e riciclare le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 13 Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga - 1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
2 | I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente: |
a | i rifiuti speciali provenienti delle economie domestiche; |
b | i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell'impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno. |
3 | I Cantoni provvedono a predisporre l'infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari. |
4 | Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e riciclare le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 13 Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga - 1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
2 | I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente: |
a | i rifiuti speciali provenienti delle economie domestiche; |
b | i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell'impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno. |
3 | I Cantoni provvedono a predisporre l'infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari. |
4 | Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e riciclare le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani. |
SR 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti OPSR Art. 13 Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga - 1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. |
2 | I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente: |
a | i rifiuti speciali provenienti delle economie domestiche; |
b | i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell'impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno. |
3 | I Cantoni provvedono a predisporre l'infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari. |
4 | Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e riciclare le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 9 Protezione delle acque sotterranee - 1 Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere sorvegliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se: |
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1 | Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere sorvegliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se: |
a | nell'eluito del materiale del sito si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1; |
b | per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque Au: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al 10 per cento di uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1; oppure |
c | per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al 40 per cento di uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1.4 |
1bis | Un sito non deve più essere sorvegliato se in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale si constata che, a seguito dell'andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito non necessiterà molto probabilmente di risanamento conformemente al capoverso 2.5 |
2 | Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere risanato se: |
a | nelle captazioni di acqua sotterranea d'interesse pubblico vengono accertate sostanze provenienti dal sito suscettibili di inquinare le acque, in concentrazioni che superano il limite di accertamento; |
b | per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque Au8: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore alla metà di uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1; |
c | per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al doppio di uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1; oppure |
d | deve essere sorvegliato giusta il capoverso 1 lettera a e, per l'insufficiente ritenzione o degradazione delle sostanze provenienti dal sito, sussiste un pericolo concreto di inquinamento delle acque sotterranee. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 17 Progetto di risanamento - L'autorità esige che per i siti contaminati venga elaborato un progetto di risanamento corrispondentemente all'urgenza del risanamento. Il progetto descrive in particolare: |
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a | i provvedimenti di risanamento, comprese le misure per la sorveglianza e quelle per lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'efficacia dei provvedimenti, il controllo dei risultati e il tempo necessario; |
b | le ripercussioni dei provvedimenti previsti sull'ambiente; |
c | la minaccia che sussiste per l'ambiente dopo il risanamento; |
d | le parti di responsabilità causale rispetto al sito contaminato, se chi è tenuto al risanamento chiede una decisione sulla ripartizione delle spese (art. 32d cpv. 319 LPAmb). |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 18 Determinazione dei provvedimenti necessari - 1 L'autorità valuta il progetto di risanamento. Considera segnatamente: |
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1 | L'autorità valuta il progetto di risanamento. Considera segnatamente: |
a | gli obiettivi finali del risanamento; |
b | i provvedimenti di risanamento, il controllo dei risultati nonché i termini da rispettare; |
c | ulteriori oneri e condizioni per la protezione dell'ambiente. |
d | in caso di decontaminazione incompleta, la possibilità di controllare i provvedimenti, la possibilità di colmare le lacune nonché la garanzia di disporre dei mezzi necessari per attuare i provvedimenti previsti; |
e | se sono soddisfatte le condizioni per derogare all'obiettivo del risanamento giusta l'articolo 15 capoversi 2 e 3. |
3 | L'autorità può, eccezionalmente e previo accordo dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), autorizzare il ricollocamento di materiale di scavo inquinato che non soddisfa i requisiti per il riciclaggio di materiale di scavo di cui all'articolo 19 dell'ordinanza del 4 dicembre 201520 sui rifiuti nel sito da cui proviene il materiale se: |
a | in tal modo si riduce nel complesso l'inquinamento ambientale; |
b | è dimostrato che il materiale di scavo ricollocato non provoca effetti dannosi o molesti e che non vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano; e |
c | il sito viene sorvegliato a lungo termine.21 |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 6 Immissione in un ricettore naturale - 1 L'autorità concede l'autorizzazione ad immettere acque di scarico inquinate in acque superficiali, in drenaggi nonché in fiumi e ruscelli sotterranei se sono soddisfatte le esigenze relative all'immissione in un ricettore naturale di cui all'allegato 3. |
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1 | L'autorità concede l'autorizzazione ad immettere acque di scarico inquinate in acque superficiali, in drenaggi nonché in fiumi e ruscelli sotterranei se sono soddisfatte le esigenze relative all'immissione in un ricettore naturale di cui all'allegato 3. |
2 | L'autorità rende più severe o completa le esigenze se: |
a | a causa dell'immissione di acque di scarico, il ricettore naturale non soddisfa le esigenze relative alla qualità delle acque ai sensi dell'allegato 2 o se ciò è necessario per rispettare accordi o decisioni internazionali; e |
b | in base ad accertamenti (art. 47) risulta che la qualità insufficiente delle acque è da imputare in gran parte all'immissione di acque di scarico e le corrispondenti misure correttive per l'impianto di depurazione delle acque non risultano sproporzionate. |
3 | L'autorità può rendere più severe o completare le esigenze se la qualità delle acque ai sensi dell'allegato 2 non è sufficiente per una particolare utilizzazione del ricettore naturale interessato. |
4 | L'autorità può rendere meno severe le esigenze se: |
a | con una riduzione del volume di acque di scarico immesse, benché siano autorizzate concentrazioni più elevate di sostanze, viene ridotta la quantità di sostanze immesse che sono suscettibili di inquinare le acque; oppure |
b | con l'immissione di sostanze non riciclabili nelle acque di scarico industriali si grava sull'ambiente in misura complessivamente minore che non con un'altra forma di smaltimento; le esigenze relative alla qualità delle acque ai sensi dell'allegato 2 e gli accordi o decisioni internazionali devono essere rispettati. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 46 Vigilanza e coordinamento - 1 La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge. |
2 | Il Consiglio federale disciplina il coordinamento: |
a | delle misure di protezione delle acque di competenza dei Cantoni; |
b | tra i servizi della Confederazione; |
c | tra i servizi della Confederazione e i Cantoni. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 62a Provvedimenti presi dall'agricoltura - 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna indennità per provvedimenti presi dall'agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze, se: |
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1 | Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna indennità per provvedimenti presi dall'agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze, se: |
a | i provvedimenti sono necessari a soddisfare le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e sotterranee; |
b | il Cantone interessato ha designato le zone in cui sono necessari i provvedimenti e ha armonizzato i provvedimenti previsti; |
c | i provvedimenti non sono economicamente sostenibili. |
2 | Le indennità sono stabilite in funzione delle proprietà e della quantità di sostanze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento, nonché dei costi dei provvedimenti che non sono indennizzati mediante i contributi secondo la legge del 29 aprile 199858 sull'agricoltura o secondo la legge federale del 1° luglio 196659 sulla protezione della natura e del paesaggio.60 |
3 | ...61 |
4 | L'Ufficio federale dell'agricoltura accorda le indennità come contributi globali sulla base di accordi di programma conclusi con i Cantoni per ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Per valutare se i programmi previsti assicurano un'adeguata protezione delle acque, consulta l'Ufficio federale. I Cantoni attribuiscono le indennità ai singoli aventi diritto.62 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 97 Approvazione dei progetti - 1 Il Cantone approva i progetti sostenuti con contributi federali.158 |
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1 | Il Cantone approva i progetti sostenuti con contributi federali.158 |
2 | Se è interessato un inventario federale, il Cantone chiede sollecitamente il parere dell'UFAG.159 |
3 | Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.160 |
4 | Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell'ambiente o sui percorsi pedonali.161 |
5 | All'occorrenza, l'UFAG sente le altre autorità federali i cui settori d'attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l'assegnazione di un contributo. |
6 | ...162 |
7 | L'UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto quando il progetto è passato in giudicato.163 |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
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1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 11 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento - 1 La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto: |
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1 | La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto: |
a | se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997; |
b | se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010. |
2 | Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento: |
a | nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato; |
b | nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 18 Determinazione dei provvedimenti necessari - 1 L'autorità valuta il progetto di risanamento. Considera segnatamente: |
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1 | L'autorità valuta il progetto di risanamento. Considera segnatamente: |
a | gli obiettivi finali del risanamento; |
b | i provvedimenti di risanamento, il controllo dei risultati nonché i termini da rispettare; |
c | ulteriori oneri e condizioni per la protezione dell'ambiente. |
d | in caso di decontaminazione incompleta, la possibilità di controllare i provvedimenti, la possibilità di colmare le lacune nonché la garanzia di disporre dei mezzi necessari per attuare i provvedimenti previsti; |
e | se sono soddisfatte le condizioni per derogare all'obiettivo del risanamento giusta l'articolo 15 capoversi 2 e 3. |
3 | L'autorità può, eccezionalmente e previo accordo dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), autorizzare il ricollocamento di materiale di scavo inquinato che non soddisfa i requisiti per il riciclaggio di materiale di scavo di cui all'articolo 19 dell'ordinanza del 4 dicembre 201520 sui rifiuti nel sito da cui proviene il materiale se: |
a | in tal modo si riduce nel complesso l'inquinamento ambientale; |
b | è dimostrato che il materiale di scavo ricollocato non provoca effetti dannosi o molesti e che non vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano; e |
c | il sito viene sorvegliato a lungo termine.21 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni - Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 21 Esecuzione - 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. Alla fine di ogni anno civile comunicano all'UFAM le informazioni di cui all'articolo 5 capoversi 3 e 5 e all'articolo 6, e le informazioni di cui all'articolo 17 relative ai siti risanati.24,25 |
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1 | I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. Alla fine di ogni anno civile comunicano all'UFAM le informazioni di cui all'articolo 5 capoversi 3 e 5 e all'articolo 6, e le informazioni di cui all'articolo 17 relative ai siti risanati.24,25 |
1bis | L'UFAM valuta le informazioni e informa regolarmente l'opinione pubblica sullo stato della gestione dei siti contaminati.26 |
2 | Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'UFAM27 e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto. Allorché rinunciano a emettere decisioni concernenti provvedimenti di risanamento (art. 23 cpv. 3), le autorità federali consultano previamente i Cantoni interessati.28 |
3 | Le autorità federali stabiliscono la procedura per quanto riguarda la suddivisione dei siti inquinati (art. 5 cpv. 4), la definizione dell'ordine di priorità (art. 5 cpv. 5) e lo stralcio di un'iscrizione nel catasto (art. 6 cpv. 2).29 |
4 | Esse informano regolarmente i Cantoni interessati sul contenuto del catasto (art. 5 e 6). Questi includono nel loro catasto un rinvio ai siti inquinati corrispondenti. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80 |
3 | a 6...81 |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 9 Principio - 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
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1 | In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per: |
a | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; |
b | l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e |
c | l'indagine di siti che risultano non inquinati. |
2 | La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti. |