SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 855 - La cartella ipotecaria documentale non può essere cancellata dal registro fondiario prima che il titolo sia stato invalidato o giudizialmente annullato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. |
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1 | La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. |
2 | Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore. |
3 | Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 793 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come cartella ipotecaria.648 |
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1 | Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come cartella ipotecaria.648 |
2 | Non è ammessa la costituzione di pegno immobiliare sotto altra forma. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 793 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come cartella ipotecaria.648 |
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1 | Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come cartella ipotecaria.648 |
2 | Non è ammessa la costituzione di pegno immobiliare sotto altra forma. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. |
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1 | La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. |
2 | Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore. |
3 | Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 845 - Per le conseguenze dell'alienazione e della divisione del fondo valgono le disposizioni relative all'ipoteca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 19 - 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. |
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1 | L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. |
2 | Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 827 - 1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
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1 | Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. |
2 | Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 845 - Per le conseguenze dell'alienazione e della divisione del fondo valgono le disposizioni relative all'ipoteca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 845 - Per le conseguenze dell'alienazione e della divisione del fondo valgono le disposizioni relative all'ipoteca. |
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SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 85 - Se l'escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell'esecuzione nel primo caso l'annullamento, e nel secondo la sospensione dell'esecuzione. |