SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 2 Condizioni della protezione - 1 Un design può esser protetto se è nuovo e originale. |
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1 | Un design può esser protetto se è nuovo e originale. |
2 | Il design non è nuovo se, prima della data di deposito o di priorità, è stato reso accessibile al pubblico un design identico che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore. |
3 | Il design non è originale se, nell'effetto generale da esso suscitato, si distingue soltanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 4 Motivi di esclusione - La protezione del design è esclusa, se: |
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a | non è depositato un design ai sensi dell'articolo 1; |
b | al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo l'articolo 2; |
c | le caratteristiche del design risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto; |
d | il design viola il diritto federale o trattati internazionali4; |
e | il design è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 2 Condizioni della protezione - 1 Un design può esser protetto se è nuovo e originale. |
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1 | Un design può esser protetto se è nuovo e originale. |
2 | Il design non è nuovo se, prima della data di deposito o di priorità, è stato reso accessibile al pubblico un design identico che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore. |
3 | Il design non è originale se, nell'effetto generale da esso suscitato, si distingue soltanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 4 Motivi di esclusione - La protezione del design è esclusa, se: |
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a | non è depositato un design ai sensi dell'articolo 1; |
b | al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo l'articolo 2; |
c | le caratteristiche del design risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto; |
d | il design viola il diritto federale o trattati internazionali4; |
e | il design è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 4 Motivi di esclusione - La protezione del design è esclusa, se: |
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a | non è depositato un design ai sensi dell'articolo 1; |
b | al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo l'articolo 2; |
c | le caratteristiche del design risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto; |
d | il design viola il diritto federale o trattati internazionali4; |
e | il design è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 4 Motivi di esclusione - La protezione del design è esclusa, se: |
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a | non è depositato un design ai sensi dell'articolo 1; |
b | al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo l'articolo 2; |
c | le caratteristiche del design risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto; |
d | il design viola il diritto federale o trattati internazionali4; |
e | il design è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 4 Motivi di esclusione - La protezione del design è esclusa, se: |
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a | non è depositato un design ai sensi dell'articolo 1; |
b | al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo l'articolo 2; |
c | le caratteristiche del design risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto; |
d | il design viola il diritto federale o trattati internazionali4; |
e | il design è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 2 Condizioni della protezione - 1 Un design può esser protetto se è nuovo e originale. |
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1 | Un design può esser protetto se è nuovo e originale. |
2 | Il design non è nuovo se, prima della data di deposito o di priorità, è stato reso accessibile al pubblico un design identico che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore. |
3 | Il design non è originale se, nell'effetto generale da esso suscitato, si distingue soltanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |