SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 9 - 1. Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. |
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1 | Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. |
2 | Ove lo Stato accreditante neghi d'eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 9 - 1. Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. |
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1 | Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. |
2 | Ove lo Stato accreditante neghi d'eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta. |
SR 172.211.1 Ordinanza del 20 aprile 2011 sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) OOrg-DFAE Art. 1 Obiettivi e funzioni - 1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell'ambito del mandato costituzionale. |
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1 | Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell'ambito del mandato costituzionale. |
2 | A tale scopo persegue i seguenti obiettivi: |
a | si adopera a garantire una presenza attiva del Paese nelle relazioni internazionali, nonché il diritto di codecisione e la partecipazione attiva in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera; |
b | assicura, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la coerenza della politica estera della Svizzera; |
c | garantisce la qualità e l'efficacia dell'attività diplomatica e consolare nonché dell'attività nel quadro della cooperazione internazionale della Svizzera; |
d | sensibilizza la popolazione sull'importanza della politica estera e sui suoi effetti per la Svizzera. |
3 | Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni: |
a | pianifica e sviluppa, in collaborazione con gli altri dipartimenti, le relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera; |
b | tratta le questioni inerenti al diritto internazionale pubblico e collabora all'elaborazione dei trattati internazionali; |
c | è responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione ed elabora, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca4, la politica di sviluppo della Svizzera; |
d | tratta, in collaborazione con i dipartimenti competenti, questioni di politica internazionale di sicurezza della Svizzera. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 41 - 1. Tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute, senza pregiudizio degli stessi, a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatatario. Esse sono anche tenute a non immischiarsi negli affari interni di questo Stato. |
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1 | Tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute, senza pregiudizio degli stessi, a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatatario. Esse sono anche tenute a non immischiarsi negli affari interni di questo Stato. |
2 | Tutti gli affari ufficiali con lo Stato accreditatario affidati dallo Stato accreditante alle funzioni della missione sono trattati con il Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditatario o per il tramite di esso, oppure con un altro ministero convenuto. |
3 | Le stanze della missione non saranno adoperate in maniera incompatibile con le funzioni della missione, quali sono menzionate nella presente Convenzione, in altre regole del diritto internazionale generale o in accordi particolari vigenti tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 9 - 1. Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. |
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1 | Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. |
2 | Ove lo Stato accreditante neghi d'eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 9 - 1. Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. |
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1 | Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. |
2 | Ove lo Stato accreditante neghi d'eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 9 - 1. Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. |
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1 | Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. |
2 | Ove lo Stato accreditante neghi d'eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 39 - 1. Ogni persona avente diritto ai privilegi e alle immunità ne gode a contare dall'ingresso nel territorio dello Stato accreditatario per occupare il suo posto o, se già vi si trova, a contare dalla notificazione della sua nomina al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto. |
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1 | Ogni persona avente diritto ai privilegi e alle immunità ne gode a contare dall'ingresso nel territorio dello Stato accreditatario per occupare il suo posto o, se già vi si trova, a contare dalla notificazione della sua nomina al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto. |
2 | I privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui essa lascia il paese oppure al decorso d'un termine ragionevole che le sia stato concesso, ma sussistono fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. L'immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni come membro della missione. |
3 | Morendo un membro della missione, i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano fino al decorso di un termine ragionevole per lasciare il territorio dello Stato accreditatario. |
4 | Morendo un membro della missione, che non sia cittadino dello Stato accreditatario o non vi abbia la residenza permanente, oppure un membro della sua famiglia che con lui conviva, lo Stato accreditatario permette il ritiro dei beni mobili dei defunto, eccettuato quelli acquistati nel paese e per i quali viga un divieto d'esportazione al momento della morte. Non sarà riscossa alcuna imposta di successione sui beni mobili la cui presenza nello Stato accreditatario sia dovuta esclusivamente alla presenza del defunto in quanto membro della missione o della famiglia d'un membro della stessa. |