SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 47 Procedure complesse - 1 Se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall'autorità di vigilanza; questa tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. |
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1 | Se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall'autorità di vigilanza; questa tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. |
2 | Per queste procedure l'autorità di vigilanza può inoltre aumentare la tariffa delle indennità dei membri della delegazione dei creditori (art. 46 cpv. 3 e 4), che l'amministrazione sia ordinaria o speciale. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 84 - Ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 dell'ordinanza del 23 settembre 199690 sulle tasse previste dalla LEF, dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondersi. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 84 - Ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 dell'ordinanza del 23 settembre 199690 sulle tasse previste dalla LEF, dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondersi. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 85 - La compilazione dello stato di riparto ha luogo secondo le seguenti norme: |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 49 - 1 Le condizioni di vendita metteranno a carico dell'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di vendita:68 |
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1 | Le condizioni di vendita metteranno a carico dell'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di vendita:68 |
a | le spese di trapasso della proprietà e delle modificazioni da praticarsi nel registro fondiario e nei titoli a riguardo dei pegni, delle servitù ecc., comprese le spese del procedimento previsto dall'articolo 69 riguardo ai titoli ipotecari, mancanti, totalmente o parzialmente estinti a seguito dell'incanto, come pure le tasse di trapasso di proprietà; |
b | i crediti assistiti da ipoteca legale, non scaduti al momento dell'incanto e quindi non iscritti nell'elenco oneri (art. 836 CC70: premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie, ecc.); inoltre le tasse correnti per l'acqua potabile, gas, elettricità, ecc. |
2 | All'infuori di questi pagamenti l'aggiudicatario non può essere tenuto ad effettuarne altri oltre il prezzo di aggiudicazione, a meno che essi siano menzionati nelle condizioni d'incanto.71 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 46 - 1 Nelle condizioni di incanto sarà richiesto pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione: del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le prese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente l'importo totale dei crediti garantiti da pegno.67 |
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1 | Nelle condizioni di incanto sarà richiesto pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione: del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le prese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente l'importo totale dei crediti garantiti da pegno.67 |
2 | Saranno ritenuti esigibili in capitale ed interessi i crediti, che secondo le constatazioni dell'elenco degli oneri passato in giudicato, sono scaduti al momento dell'incanto, compresi quelli che godono di pegno legale, ed i crediti pignoratizi che hanno fatto oggetto di esecuzione, sempreché non sia intervenuta opposizione o che l'opposizione sia stata rimossa. |
3 | Crediti pignoratizi non esigibili dovranno sempre essere assegnati all'aggiudicatario (art. 45 cpv. 1 lett. a). |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 84 - Ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 dell'ordinanza del 23 settembre 199690 sulle tasse previste dalla LEF, dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondersi. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 85 - La compilazione dello stato di riparto ha luogo secondo le seguenti norme: |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 39 - 1 Nell'esame della questione, se il prodotto della vendita dei beni inventariati sarà presumibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria (art. 231 cpv. 1 n. 1 LEF), l'ufficio dovrà tener presente che il prodotto della vendita dei beni gravati da diritti di pegno può servire a copertura delle spese generali del fallimento soltanto in quanto ecceda l'ammontare dei crediti garantiti da pegno (art. 262 LEF). |
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1 | Nell'esame della questione, se il prodotto della vendita dei beni inventariati sarà presumibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria (art. 231 cpv. 1 n. 1 LEF), l'ufficio dovrà tener presente che il prodotto della vendita dei beni gravati da diritti di pegno può servire a copertura delle spese generali del fallimento soltanto in quanto ecceda l'ammontare dei crediti garantiti da pegno (art. 262 LEF). |
2 | Se questa prevedibile eccedenza, aggiunta al ricavo dei beni non gravati da pegno, è, a giudizio dell'ufficiale, insufficiente per coprire le presumibili spese della procedura ordinaria, egli dovrà proporre al giudice del fallimento che la massa sia liquidata con la procedura sommaria, oppure che venga pronunciata la sospensione della procedura; se il caso è semplice egli dovrà proporre che la massa sia liquidata con la procedura sommaria. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 44 Determinazione dell'attivo - La tassa è di 50 franchi per ogni mezz'ora per: |
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a | la chiusura, l'apposizione dei sigilli e altre misure cautelari; |
b | l'interrogatorio del fallito o di altre persone; |
c | l'accertamento e la stima degli attivi; |
d | la bella copia dell'inventario; |
e | l'allestimento dell'elenco provvisorio dei creditori. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 46 Altre operazioni - 1 La tassa è di: |
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1 | La tassa è di: |
a | 20 franchi per l'iscrizione e la verificazione di ogni credito, compresi la redazione, la bella copia e il deposito della graduatoria; |
b | 20 franchi per una decisione concernente una rivendicazione; |
c | 200 franchi per l'allestimento del conto finale, dello stato di ripartizione e del rapporto finale destinato al giudice che ha dichiarato il fallimento; se l'operazione richiede più di un'ora, la tassa è aumentata di 50 franchi per ogni mezz'ora supplementare; |
d | 20 franchi per la cessione di pretese su richiesta di un creditore. |
2 | Per il resto, le tasse sono stabilite per analogia secondo: |
a | gli articoli 26 e 27 per la custodia e l'amministrazione dei beni della massa; |
b | l'articolo 19 per la riscossione di crediti e il pagamento di debiti della massa; |
c | gli articoli 29, 30, 32 e 36 per la realizzazione dei beni della massa; |
d | l'articolo 33 per la ripartizione del ricavo. |
3 | L'indennità per ogni mezz'ora di seduta è di: |
a | 60 franchi per il presidente della delegazione dei creditori e il segretario; |
b | 50 franchi per gli altri membri della delegazione dei creditori e per l'amministratore del fallimento, se non funge da segretario. |
4 | Per operazioni fuori seduta, l'indennità al presidente e agli altri membri della delegazione dei creditori è di 50 franchi per ogni mezz'ora. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 43 Campo d'applicazione - Le tasse previste negli articoli 44 a 46 si applicano tanto all'amministrazione ordinaria quanto all'amministrazione speciale del fallimento. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 47 Procedure complesse - 1 Se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall'autorità di vigilanza; questa tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. |
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1 | Se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall'autorità di vigilanza; questa tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. |
2 | Per queste procedure l'autorità di vigilanza può inoltre aumentare la tariffa delle indennità dei membri della delegazione dei creditori (art. 46 cpv. 3 e 4), che l'amministrazione sia ordinaria o speciale. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 84 - Ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 dell'ordinanza del 23 settembre 199690 sulle tasse previste dalla LEF, dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondersi. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 97 - Le prescrizioni contenute negli articoli 1 numeri 2 a 4, 2, 3, 5, 8 a 10, 13, 15 a 34, 36, 38, 41, 44 a 69, 71 a 78, 80, 82 a 89, 92, 93 e 95 del presente regolamento102 valgono anche per l'amministrazione speciale del fallimento nominata dai creditori (art. 241 LEF ed art. 43 di questo R) |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200538 sul Tribunale federale. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 84 - Ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 dell'ordinanza del 23 settembre 199690 sulle tasse previste dalla LEF, dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondersi. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 84 - Ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 dell'ordinanza del 23 settembre 199690 sulle tasse previste dalla LEF, dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondersi. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 48 Tassa per la decisione - 1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, la tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell'ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 del Codice di procedura civile26, CPC), calcolata in base al valore litigioso, è la seguente: |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, la tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell'ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 del Codice di procedura civile26, CPC), calcolata in base al valore litigioso, è la seguente: |
2 | La tassa per la decisione giudiziaria sull'esecutività di una decisione estera secondo l'articolo 271 capoverso 3 LEF ammonta al massimo a 1000 franchi. |
3 | Non è riscossa alcuna tassa per le decisioni concernenti la garanzia o l'esecuzione di una pretesa che rientra in uno degli ambiti di cui all'articolo 114 CPC. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 47 Procedure complesse - 1 Se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall'autorità di vigilanza; questa tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. |
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1 | Se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall'autorità di vigilanza; questa tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. |
2 | Per queste procedure l'autorità di vigilanza può inoltre aumentare la tariffa delle indennità dei membri della delegazione dei creditori (art. 46 cpv. 3 e 4), che l'amministrazione sia ordinaria o speciale. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 47 Procedure complesse - 1 Se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall'autorità di vigilanza; questa tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. |
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1 | Se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall'autorità di vigilanza; questa tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. |
2 | Per queste procedure l'autorità di vigilanza può inoltre aumentare la tariffa delle indennità dei membri della delegazione dei creditori (art. 46 cpv. 3 e 4), che l'amministrazione sia ordinaria o speciale. |