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RS 817.0 LDerr Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari Art. 1 Scopo |
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| La presente legge si prefigge di: | ||||||
| proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso non sicuri; | ||||||
| assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene; | ||||||
| proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso; | ||||||
| mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l'acquisto di derrate alimentari od oggetti d'uso. | ||||||
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RS 817.0 LDerr Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari Art. 18 Protezione dagli inganni |
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| Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. | ||||||
| La presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti di cui al capoverso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992 [1] sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni sulla provenienza svizzera. | ||||||
| Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l'origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto. | ||||||
| Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può: | ||||||
| descrivere le derrate alimentari e stabilire la loro designazione; | ||||||
| stabilire requisiti per i prodotti di cui al capoverso 1; | ||||||
| emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consumatori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio; | ||||||
| definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per i prodotti di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d'uso alle disposizioni del presente articolo. | ||||||
| [1] RS 232.11 | ||||||
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RS 817.0 LDerr Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari Art. 18 Protezione dagli inganni |
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| Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. | ||||||
| La presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti di cui al capoverso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992 [1] sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni sulla provenienza svizzera. | ||||||
| Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l'origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto. | ||||||
| Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può: | ||||||
| descrivere le derrate alimentari e stabilire la loro designazione; | ||||||
| stabilire requisiti per i prodotti di cui al capoverso 1; | ||||||
| emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consumatori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio; | ||||||
| definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per i prodotti di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d'uso alle disposizioni del presente articolo. | ||||||
| [1] RS 232.11 | ||||||
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RS 817.0 LDerr Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari Art. 18 Protezione dagli inganni |
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| Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. | ||||||
| La presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti di cui al capoverso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992 [1] sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni sulla provenienza svizzera. | ||||||
| Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l'origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto. | ||||||
| Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può: | ||||||
| descrivere le derrate alimentari e stabilire la loro designazione; | ||||||
| stabilire requisiti per i prodotti di cui al capoverso 1; | ||||||
| emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consumatori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio; | ||||||
| definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per i prodotti di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d'uso alle disposizioni del presente articolo. | ||||||
| [1] RS 232.11 | ||||||