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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 39 Azione in via adesiva nel processo penale |
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| È fatta salva la competenza del giudice penale per il giudizio delle pretese civili fatte valere in via adesiva. | ||||||
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RS 611.0 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) Art. 35 [1] Limitazione dei crediti aggiuntivi |
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| Per quanto possibile, l'importo totale dei crediti aggiuntivi non deve superare l'importo totale delle parti dei crediti a preventivo che non saranno probabilmente utilizzate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 34 [1] Calcolo e importo della rendita completa1. Rendita di vecchiaia |
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| La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite): | ||||||
| una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita); | ||||||
| una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita). | ||||||
| Sono applicabili le disposizioni seguenti: | ||||||
| se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600; | ||||||
| se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600. | ||||||
| L'importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo. | ||||||
| L'importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo. | ||||||
| L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 1260 franchi corrisponde a un indice delle rendite di 229,1 punti. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nuovi importi giusta gli art. 3 e 4 dell'O del 18 ago. 2024 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG dal 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 463). | ||||||