|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264b [1] |
||||||
| Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni. | ||||||
| Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni. | ||||||
| Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
||||||
| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
||||||
| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni. | ||||||
| Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni. | ||||||
| Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni. | ||||||
| Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni. | ||||||
| Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267a [1] |
||||||
| In caso di adozione congiunta o di adozione singola può essere dato all'adottato minorenne, per motivi degni di rispetto, un nuovo prenome. Prima del cambiamento del prenome, il minorenne è sentito personalmente e appropriatamente dall'autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se il minorenne ha almeno 12 anni è necessario il suo consenso. | ||||||
| Il cognome dell'adottato minorenne è retto dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. Tali disposizioni si applicano per analogia se il minorenne è adottato dal partner registrato della madre o del padre. | ||||||
| L'autorità competente può, per motivi degni di rispetto, autorizzare un adottando maggiorenne a conservare il cognome precedente. | ||||||
| Il cambiamento del cognome di un adottando maggiorenne non ha ripercussioni sul cognome di terzi che derivi dal cognome precedente dell'adottando, a meno che essi acconsentano espressamente a un cambiamento del cognome. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni. | ||||||
| Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni. | ||||||
| Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni. | ||||||
| Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni. | ||||||
| Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 252 [1] |
||||||
| Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita. | ||||||
| Fra l'altro genitore e il figlio, risulta dal matrimonio con la madre oppure, se previsto dalla legge, è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice. [2] | ||||||
| Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l'adozione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 269c [1] |
||||||
| La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi. | ||||||
| Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un'autorizzazione; è fatto salvo il collocamento da parte dell'autorità di protezione dei minori. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell'autorità cantonale competente in materia di collocamento in vista d'adozione, nell'accertamento delle condizioni per l'autorizzazione e nella vigilanza. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). [3] Abrogato dall'all. n. 15 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 59 A privati |
||||||
| La divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo. | ||||||
|
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 59 A privati |
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| La divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264b [1] |
||||||
| Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni. | ||||||
| Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni. | ||||||
| Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264b [1] |
||||||
| Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni. | ||||||
| Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni. | ||||||
| Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 266 [1] |
||||||
| Una persona maggiorenne può essere adottata se: | ||||||
| è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all'adozione hanno provveduto alla sua cura per almeno un anno; | ||||||
| durante la sua minore età, gli aspiranti all'adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione; o | ||||||
| esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione. | ||||||
| Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni; è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni. | ||||||
| Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni. | ||||||
| Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni. | ||||||
| Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni. | ||||||
| Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni. | ||||||
| Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni. | ||||||
| Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni. | ||||||
| Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni. | ||||||
| Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
||||||
| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
||||||
| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
||||||
| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
||||||
| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
||||||
| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
||||||
| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
||||||
| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264 [1] |
||||||
| Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all'adozione. | ||||||
| Un'adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all'adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
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| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
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| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264a [1] |
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| I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni. | ||||||
| È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||