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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 53 Autorizzazione a presentare notificazioni in generale |
||||||
| È autorizzato a notificare la menzione della restrizione della proprietà: | ||||||
| il proprietario; | ||||||
| il titolare di un diritto reale interessato dalla menzione. | ||||||
| Le restrizioni della proprietà di diritto pubblico e gli altri obblighi di diritto pubblico a carico di un fondo o di un diritto legato a un fondo, sono menzionati su notificazione: | ||||||
| delle autorità competenti per la loro costituzione secondo il diritto cantonale; | ||||||
| del proprietario; | ||||||
| del titolare del diritto reale interessato. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 53 Autorizzazione a presentare notificazioni in generale |
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| È autorizzato a notificare la menzione della restrizione della proprietà: | ||||||
| il proprietario; | ||||||
| il titolare di un diritto reale interessato dalla menzione. | ||||||
| Le restrizioni della proprietà di diritto pubblico e gli altri obblighi di diritto pubblico a carico di un fondo o di un diritto legato a un fondo, sono menzionati su notificazione: | ||||||
| delle autorità competenti per la loro costituzione secondo il diritto cantonale; | ||||||
| del proprietario; | ||||||
| del titolare del diritto reale interessato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 832 |
||||||
| In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. | ||||||
| Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 82 |
||||||
| Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. | ||||||
| Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 832 |
||||||
| In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. | ||||||
| Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 824 |
||||||
| Qualsiasi credito, presente, futuro od anche solamente possibile può essere garantito con ipoteca. | ||||||
| Non è necessario che il fondo ipotecato sia proprietà del debitore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 832 |
||||||
| In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. | ||||||
| Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 845 |
||||||
| Per le conseguenze dell'alienazione e della divisione del fondo valgono le disposizioni relative all'ipoteca. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 857 |
||||||
| La cartella ipotecaria registrale nasce con l'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| È iscritta a nome del creditore o del proprietario del fondo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 9 |
||||||
| I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto. | ||||||
| Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale. | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 82 |
||||||
| Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. | ||||||
| Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 856 |
||||||
| Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, durante i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi. | ||||||
| Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilità il credito non sussiste più, il giudice ordina: | ||||||
| per la cartella ipotecaria registrale, la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario; | ||||||
| per la cartella ipotecaria documentale, l'annullamento della stessa e la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 858 |
||||||
| La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente. | ||||||
| Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario. | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 82 |
||||||
| Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. | ||||||
| Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 82 |
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| Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. | ||||||
| Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 82 |
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| Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. | ||||||
| Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 82 |
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| Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. | ||||||
| Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 832 |
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| In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. | ||||||
| Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 832 |
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| In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. | ||||||
| Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 832 |
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| In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. | ||||||
| Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 858 |
||||||
| La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente. | ||||||
| Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 53 Autorizzazione a presentare notificazioni in generale |
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| È autorizzato a notificare la menzione della restrizione della proprietà: | ||||||
| il proprietario; | ||||||
| il titolare di un diritto reale interessato dalla menzione. | ||||||
| Le restrizioni della proprietà di diritto pubblico e gli altri obblighi di diritto pubblico a carico di un fondo o di un diritto legato a un fondo, sono menzionati su notificazione: | ||||||
| delle autorità competenti per la loro costituzione secondo il diritto cantonale; | ||||||
| del proprietario; | ||||||
| del titolare del diritto reale interessato. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 53 Autorizzazione a presentare notificazioni in generale |
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| È autorizzato a notificare la menzione della restrizione della proprietà: | ||||||
| il proprietario; | ||||||
| il titolare di un diritto reale interessato dalla menzione. | ||||||
| Le restrizioni della proprietà di diritto pubblico e gli altri obblighi di diritto pubblico a carico di un fondo o di un diritto legato a un fondo, sono menzionati su notificazione: | ||||||
| delle autorità competenti per la loro costituzione secondo il diritto cantonale; | ||||||
| del proprietario; | ||||||
| del titolare del diritto reale interessato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 858 |
||||||
| La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente. | ||||||
| Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 856 |
||||||
| Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, durante i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi. | ||||||
| Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilità il credito non sussiste più, il giudice ordina: | ||||||
| per la cartella ipotecaria registrale, la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario; | ||||||
| per la cartella ipotecaria documentale, l'annullamento della stessa e la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 858 |
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| La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente. | ||||||
| Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 859 |
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| La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto. | ||||||
| Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario. | ||||||
| L'usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 20 Descrizione del fondo |
||||||
| La descrizione del fondo contiene dati quali: | ||||||
| l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; | ||||||
| la superficie e la copertura del suolo degli immobili; | ||||||
| eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; | ||||||
| gli edifici e i loro numeri; | ||||||
| il numero di locali e la posizione delle unità di piano; | ||||||
| il valore fiscale e assicurativo. | ||||||
| I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. | ||||||
| Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 854 |
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| Se non c'è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l'iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere. | ||||||
| Il debitore può anche reimpiegare la cartella ipotecaria. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 856 |
||||||
| Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, durante i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi. | ||||||
| Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilità il credito non sussiste più, il giudice ordina: | ||||||
| per la cartella ipotecaria registrale, la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario; | ||||||
| per la cartella ipotecaria documentale, l'annullamento della stessa e la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 858 |
||||||
| La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente. | ||||||
| Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 53 Autorizzazione a presentare notificazioni in generale |
||||||
| È autorizzato a notificare la menzione della restrizione della proprietà: | ||||||
| il proprietario; | ||||||
| il titolare di un diritto reale interessato dalla menzione. | ||||||
| Le restrizioni della proprietà di diritto pubblico e gli altri obblighi di diritto pubblico a carico di un fondo o di un diritto legato a un fondo, sono menzionati su notificazione: | ||||||
| delle autorità competenti per la loro costituzione secondo il diritto cantonale; | ||||||
| del proprietario; | ||||||
| del titolare del diritto reale interessato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 858 |
||||||
| La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente. | ||||||
| Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 858 |
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| La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente. | ||||||
| Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 82 |
||||||
| Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. | ||||||
| Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 82 |
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| Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. | ||||||
| Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 858 |
||||||
| La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente. | ||||||
| Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 858 |
||||||
| La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente. | ||||||
| Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 965 |
||||||
| Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 989 [1] |
||||||
| Sono fatte salve le norme speciali riguardanti la cartella ipotecaria al portatore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 965 |
||||||
| Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 973 |
||||||
| Rimangono riservate le norme particolari riguardanti le singole specie di titoli di credito, in ispecial modo la cambiale, l'assegno bancario ed i titoli di pegno. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 842 |
||||||
| La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. | ||||||
| Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore. | ||||||
| Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 965 |
||||||
| Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 989 [1] |
||||||
| Sono fatte salve le norme speciali riguardanti la cartella ipotecaria al portatore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 832 |
||||||
| In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. | ||||||
| Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 846 |
||||||
| Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni. | ||||||
| La cartella ipotecaria può contenere convenzioni accessorie concernenti l'interesse, l'ammortamento del debito e la disdetta nonché altre clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella. È ammesso il rinvio a una convenzione separata. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 846 |
||||||
| Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni. | ||||||
| La cartella ipotecaria può contenere convenzioni accessorie concernenti l'interesse, l'ammortamento del debito e la disdetta nonché altre clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella. È ammesso il rinvio a una convenzione separata. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 832 |
||||||
| In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. | ||||||
| Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 82 |
||||||
| Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. | ||||||
| Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 970 [1] |
||||||
| Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. | ||||||
| Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: | ||||||
| la designazione e la descrizione del fondo; | ||||||
| il nome e l'identità del proprietario; | ||||||
| la forma di proprietà e la data d'acquisto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. | ||||||
| Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 28 [1] Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso |
||||||
| I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: | ||||||
| i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; | ||||||
| le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 1991 [3] sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 2003 [4] sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; | ||||||
| gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 LPP [6]; | ||||||
| gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; | ||||||
| altre persone, ai dati dei fondi:loro appartenenti,sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; | ||||||
| loro appartenenti, | ||||||
| sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti; | ||||||
| gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. | ||||||
| I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi. [7] | ||||||
| Sono esclusi dall'accesso i documenti allegati per l'identificazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a. [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). [3] RS 211.412.11 [4] RS 935.12 [5] Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). [6] RS 831.40 [7] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). [8] Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 105 Rappresentante in caso di cartella ipotecaria e obbligazioni di un prestito |
||||||
| Nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» sono iscritte come osservazioni: | ||||||
| la designazione del procuratore in caso di cartella ipotecaria (art. 850 CC): su richiesta del mandante; | ||||||
| la designazione di un rappresentante in caso di obbligazioni di un prestito (art. 875 n. 1 CC). | ||||||
| L'indicazione successiva di un rappresentante o la cancellazione dell'osservazione è possibile soltanto con il consenso di tutte le parti interessate o per sentenza del giudice. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 842 |
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| La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. | ||||||
| Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore. | ||||||
| Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 857 |
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| La cartella ipotecaria registrale nasce con l'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| È iscritta a nome del creditore o del proprietario del fondo. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 58 Rapporto di trust |
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| La menzione di un rapporto di trust (art. 149d della LF del 18 dic. 1987 [1] sul diritto internazionale privato) è iscritta sulla base di: | ||||||
| una notificazione del fondatore iscritto nel registro fondiario legata all'apporto del fondo nel trust; | ||||||
| una notificazione di trustee iscritti nel registro fondiario; | ||||||
| una sentenza di un tribunale svizzero. | ||||||
| [1] RS 291 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 857 |
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| La cartella ipotecaria registrale nasce con l'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| È iscritta a nome del creditore o del proprietario del fondo. | ||||||