SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
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1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
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1 | Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
a | riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile158; e |
b | è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali. |
2 | L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti: |
a | un esemplare degli statuti vigenti; |
b | il nome previsto negli statuti e la sede del partito; |
c | il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale. |
3 | La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
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1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
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1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 137 Partiti - I partiti partecipano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 147 Procedura di consultazione - I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell'ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
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1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
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1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale - 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
|
1 | Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
2 | Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169 |
3 | I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale - 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
|
1 | Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
2 | Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169 |
3 | I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
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1 | Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
a | riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile158; e |
b | è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali. |
2 | L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti: |
a | un esemplare degli statuti vigenti; |
b | il nome previsto negli statuti e la sede del partito; |
c | il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale. |
3 | La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
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1 | Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
a | riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile158; e |
b | è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali. |
2 | L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti: |
a | un esemplare degli statuti vigenti; |
b | il nome previsto negli statuti e la sede del partito; |
c | il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale. |
3 | La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale - 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
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1 | Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
2 | Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169 |
3 | I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale - 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
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1 | Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
2 | Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169 |
3 | I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale - 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
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1 | Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
2 | Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169 |
3 | I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
|
1 | Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
a | riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile158; e |
b | è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali. |
2 | L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti: |
a | un esemplare degli statuti vigenti; |
b | il nome previsto negli statuti e la sede del partito; |
c | il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale. |
3 | La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
|
1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 79 - Se l'associazione è iscritta nel registro di commercio, la direzione od il giudice devono comunicare lo scioglimento all'ufficiale del registro per la cancellazione. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
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1 | Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
a | riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile158; e |
b | è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali. |
2 | L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti: |
a | un esemplare degli statuti vigenti; |
b | il nome previsto negli statuti e la sede del partito; |
c | il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale. |
3 | La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
|
1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
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1 | Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
a | riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile158; e |
b | è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali. |
2 | L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti: |
a | un esemplare degli statuti vigenti; |
b | il nome previsto negli statuti e la sede del partito; |
c | il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale. |
3 | La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
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1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
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1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 6 - 1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. |
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1 | Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. |
2 | I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
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1 | Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
a | riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile158; e |
b | è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali. |
2 | L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti: |
a | un esemplare degli statuti vigenti; |
b | il nome previsto negli statuti e la sede del partito; |
c | il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale. |
3 | La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
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1 | Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
a | riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile158; e |
b | è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali. |
2 | L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti: |
a | un esemplare degli statuti vigenti; |
b | il nome previsto negli statuti e la sede del partito; |
c | il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale. |
3 | La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
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1 | Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
a | riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile158; e |
b | è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali. |
2 | L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti: |
a | un esemplare degli statuti vigenti; |
b | il nome previsto negli statuti e la sede del partito; |
c | il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale. |
3 | La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
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1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 137 Partiti - I partiti partecipano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 147 Procedura di consultazione - I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell'ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 76a - 1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
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1 | Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: |
a | riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile158; e |
b | è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali. |
2 | L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti: |
a | un esemplare degli statuti vigenti; |
b | il nome previsto negli statuti e la sede del partito; |
c | il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale. |
3 | La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
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1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
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1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 24 - 1 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
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1 | Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: |
a | 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; |
b | 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; |
c | 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51 |
2 | Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. |
3 | L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 |
4 | Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53 |