SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 53 - (art. 131 lett. a LInFi)104 |
|
1 | Se una persona rende noto pubblicamente che considera la possibilità di sottoporre un'offerta pubblica (offerente potenziale), la Commissione può obbligare questa persona, entro un termine determinato, a: |
a | pubblicare un'offerta per la società bersaglio, o |
b | dichiarare pubblicamente che durante un periodo di sei mesi non presenterà alcun offerta né supererà il valore soglia della quota di partecipazione che provoca l'obbligo di presentare un'offerta. |
3 | Essa può esonerare l'offerente potenziale dall'obbligo di cui al capoverso 1 lettera b, in particolare se terzi presentano un'offerta per la società bersaglio. |
4 | Se le ripercussioni sono favorevoli al destinatario dell'offerta, un'offerta pubblicata più tardi dall'offerente potenziale è considerata come annunciata preliminarmente al momento della comunicazione di cui al capoverso 1, quando l'offerente potenziale: |
a | non rispetta l'obbligo della Commissione di cui al capoverso 1; |
b | non rispetta la sua dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera b. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 54 Delegazioni - (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)105 |
|
1 | Le decisioni della Commissione sono emanate da una delegazione. Essa è di regola composta di tre membri. La delegazione agisce in nome della Commissione. |
2 | Il presidente della Commissione nomina la delegazione e ne designa il presidente ed eventualmente il sostituto. Il presidente della Commissione o della delegazione può nominare uno o due membri supplenti. |
3 | La delegazione adotta le decisioni nella procedura per cui è stata costituita. |
4 | La delegazione può sempre consultare la Commissione riguardo a singole questioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 53 - (art. 131 lett. a LInFi)104 |
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1 | Se una persona rende noto pubblicamente che considera la possibilità di sottoporre un'offerta pubblica (offerente potenziale), la Commissione può obbligare questa persona, entro un termine determinato, a: |
a | pubblicare un'offerta per la società bersaglio, o |
b | dichiarare pubblicamente che durante un periodo di sei mesi non presenterà alcun offerta né supererà il valore soglia della quota di partecipazione che provoca l'obbligo di presentare un'offerta. |
3 | Essa può esonerare l'offerente potenziale dall'obbligo di cui al capoverso 1 lettera b, in particolare se terzi presentano un'offerta per la società bersaglio. |
4 | Se le ripercussioni sono favorevoli al destinatario dell'offerta, un'offerta pubblicata più tardi dall'offerente potenziale è considerata come annunciata preliminarmente al momento della comunicazione di cui al capoverso 1, quando l'offerente potenziale: |
a | non rispetta l'obbligo della Commissione di cui al capoverso 1; |
b | non rispetta la sua dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera b. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 832.30 Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI) - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni OPI Art. 55 Organizzazione - 1 La commissione di coordinamento emana un regolamento interno che sottopone all'approvazione del Dipartimento. Essa può, secondo il bisogno, incaricare commissioni specializzate dell'esame di questioni particolari e far capo a periti e rappresentanti delle organizzazioni interessate.102 |
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1 | La commissione di coordinamento emana un regolamento interno che sottopone all'approvazione del Dipartimento. Essa può, secondo il bisogno, incaricare commissioni specializzate dell'esame di questioni particolari e far capo a periti e rappresentanti delle organizzazioni interessate.102 |
2 | L'INSAI dirige la segreteria della commissione di coordinamento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 45 - 1 È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
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1 | È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo - 1 I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. |
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1 | I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. |
2 | Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. |
3 | Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. |
4 | Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa. |
5 | La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. |
6 | Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
|
1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 53 - (art. 131 lett. a LInFi)104 |
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1 | Se una persona rende noto pubblicamente che considera la possibilità di sottoporre un'offerta pubblica (offerente potenziale), la Commissione può obbligare questa persona, entro un termine determinato, a: |
a | pubblicare un'offerta per la società bersaglio, o |
b | dichiarare pubblicamente che durante un periodo di sei mesi non presenterà alcun offerta né supererà il valore soglia della quota di partecipazione che provoca l'obbligo di presentare un'offerta. |
3 | Essa può esonerare l'offerente potenziale dall'obbligo di cui al capoverso 1 lettera b, in particolare se terzi presentano un'offerta per la società bersaglio. |
4 | Se le ripercussioni sono favorevoli al destinatario dell'offerta, un'offerta pubblicata più tardi dall'offerente potenziale è considerata come annunciata preliminarmente al momento della comunicazione di cui al capoverso 1, quando l'offerente potenziale: |
a | non rispetta l'obbligo della Commissione di cui al capoverso 1; |
b | non rispetta la sua dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera b. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 54 Delegazioni - (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)105 |
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1 | Le decisioni della Commissione sono emanate da una delegazione. Essa è di regola composta di tre membri. La delegazione agisce in nome della Commissione. |
2 | Il presidente della Commissione nomina la delegazione e ne designa il presidente ed eventualmente il sostituto. Il presidente della Commissione o della delegazione può nominare uno o due membri supplenti. |
3 | La delegazione adotta le decisioni nella procedura per cui è stata costituita. |
4 | La delegazione può sempre consultare la Commissione riguardo a singole questioni. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 55 Segretariato - (art. 126 cpv. 1 e 131 lett. g LInFi)106 |
|
1 | La Commissione dispone di un segretariato permanente. |
2 | Il segretariato prepara gli affari della Commissione, formula proposte alla sua attenzione ed esegue le sue decisioni. Esso corrisponde direttamente con le parti coinvolte, i terzi e le autorità. |
3 | La Commissione può incaricare il segretariato di verificare ulteriori affari. |
4 | Il segretariato può rilasciare informazioni sull'interpretazione della LInFi e delle disposizioni di ordinanze che disciplinano il settore delle offerte pubbliche di acquisto, qualora la persona interessata:107 |
a | fornisca al segretariato le precisazioni necessarie sul caso specifico; e |
b | dimostri un interesse fondato all'ottenimento di tali informazioni. |
5 | Le informazioni del segretariato non vincolano la Commissione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 53 - (art. 131 lett. a LInFi)104 |
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1 | Se una persona rende noto pubblicamente che considera la possibilità di sottoporre un'offerta pubblica (offerente potenziale), la Commissione può obbligare questa persona, entro un termine determinato, a: |
a | pubblicare un'offerta per la società bersaglio, o |
b | dichiarare pubblicamente che durante un periodo di sei mesi non presenterà alcun offerta né supererà il valore soglia della quota di partecipazione che provoca l'obbligo di presentare un'offerta. |
3 | Essa può esonerare l'offerente potenziale dall'obbligo di cui al capoverso 1 lettera b, in particolare se terzi presentano un'offerta per la società bersaglio. |
4 | Se le ripercussioni sono favorevoli al destinatario dell'offerta, un'offerta pubblicata più tardi dall'offerente potenziale è considerata come annunciata preliminarmente al momento della comunicazione di cui al capoverso 1, quando l'offerente potenziale: |
a | non rispetta l'obbligo della Commissione di cui al capoverso 1; |
b | non rispetta la sua dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera b. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 54 Delegazioni - (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)105 |
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1 | Le decisioni della Commissione sono emanate da una delegazione. Essa è di regola composta di tre membri. La delegazione agisce in nome della Commissione. |
2 | Il presidente della Commissione nomina la delegazione e ne designa il presidente ed eventualmente il sostituto. Il presidente della Commissione o della delegazione può nominare uno o due membri supplenti. |
3 | La delegazione adotta le decisioni nella procedura per cui è stata costituita. |
4 | La delegazione può sempre consultare la Commissione riguardo a singole questioni. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 53 - (art. 131 lett. a LInFi)104 |
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1 | Se una persona rende noto pubblicamente che considera la possibilità di sottoporre un'offerta pubblica (offerente potenziale), la Commissione può obbligare questa persona, entro un termine determinato, a: |
a | pubblicare un'offerta per la società bersaglio, o |
b | dichiarare pubblicamente che durante un periodo di sei mesi non presenterà alcun offerta né supererà il valore soglia della quota di partecipazione che provoca l'obbligo di presentare un'offerta. |
3 | Essa può esonerare l'offerente potenziale dall'obbligo di cui al capoverso 1 lettera b, in particolare se terzi presentano un'offerta per la società bersaglio. |
4 | Se le ripercussioni sono favorevoli al destinatario dell'offerta, un'offerta pubblicata più tardi dall'offerente potenziale è considerata come annunciata preliminarmente al momento della comunicazione di cui al capoverso 1, quando l'offerente potenziale: |
a | non rispetta l'obbligo della Commissione di cui al capoverso 1; |
b | non rispetta la sua dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera b. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 55 Segretariato - (art. 126 cpv. 1 e 131 lett. g LInFi)106 |
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1 | La Commissione dispone di un segretariato permanente. |
2 | Il segretariato prepara gli affari della Commissione, formula proposte alla sua attenzione ed esegue le sue decisioni. Esso corrisponde direttamente con le parti coinvolte, i terzi e le autorità. |
3 | La Commissione può incaricare il segretariato di verificare ulteriori affari. |
4 | Il segretariato può rilasciare informazioni sull'interpretazione della LInFi e delle disposizioni di ordinanze che disciplinano il settore delle offerte pubbliche di acquisto, qualora la persona interessata:107 |
a | fornisca al segretariato le precisazioni necessarie sul caso specifico; e |
b | dimostri un interesse fondato all'ottenimento di tali informazioni. |
5 | Le informazioni del segretariato non vincolano la Commissione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 55 Segretariato - (art. 126 cpv. 1 e 131 lett. g LInFi)106 |
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1 | La Commissione dispone di un segretariato permanente. |
2 | Il segretariato prepara gli affari della Commissione, formula proposte alla sua attenzione ed esegue le sue decisioni. Esso corrisponde direttamente con le parti coinvolte, i terzi e le autorità. |
3 | La Commissione può incaricare il segretariato di verificare ulteriori affari. |
4 | Il segretariato può rilasciare informazioni sull'interpretazione della LInFi e delle disposizioni di ordinanze che disciplinano il settore delle offerte pubbliche di acquisto, qualora la persona interessata:107 |
a | fornisca al segretariato le precisazioni necessarie sul caso specifico; e |
b | dimostri un interesse fondato all'ottenimento di tali informazioni. |
5 | Le informazioni del segretariato non vincolano la Commissione. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 53 - (art. 131 lett. a LInFi)104 |
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1 | Se una persona rende noto pubblicamente che considera la possibilità di sottoporre un'offerta pubblica (offerente potenziale), la Commissione può obbligare questa persona, entro un termine determinato, a: |
a | pubblicare un'offerta per la società bersaglio, o |
b | dichiarare pubblicamente che durante un periodo di sei mesi non presenterà alcun offerta né supererà il valore soglia della quota di partecipazione che provoca l'obbligo di presentare un'offerta. |
3 | Essa può esonerare l'offerente potenziale dall'obbligo di cui al capoverso 1 lettera b, in particolare se terzi presentano un'offerta per la società bersaglio. |
4 | Se le ripercussioni sono favorevoli al destinatario dell'offerta, un'offerta pubblicata più tardi dall'offerente potenziale è considerata come annunciata preliminarmente al momento della comunicazione di cui al capoverso 1, quando l'offerente potenziale: |
a | non rispetta l'obbligo della Commissione di cui al capoverso 1; |
b | non rispetta la sua dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera b. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 53 Condizioni di autorizzazione - La FINMA accorda all'istituto finanziario estero l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale se: |
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a | l'istituto finanziario estero: |
a1 | dispone di un'organizzazione appropriata, di sufficienti risorse finanziarie e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera, |
a2 | è sottoposto a una vigilanza adeguata e che include la succursale, e |
a3 | fornisce la prova che la ditta della succursale può essere iscritta nel registro di commercio; |
b | le competenti autorità estere di vigilanza: |
b1 | non sollevano obiezioni quanto all'istituzione di una succursale, |
b2 | si impegnano a comunicare immediatamente alla FINMA l'insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi degli investitori o dei clienti, e |
b3 | prestano assistenza amministrativa alla FINMA; |
c | la succursale: |
c1 | adempie le condizioni stabilite agli articoli 9-11 e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d'attività e che prevede un'organizzazione amministrativa o aziendale corrispondente a questa attività, e |
c2 | adempie le condizioni di autorizzazione supplementari di cui agli articoli 54-57. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 54 Reciprocità - La FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una succursale di un istituto finanziario estero alla garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede detto istituto o gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 28 Capitale minimo e garanzie - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
2 | La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 29 Fondi propri - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati - Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 53 - (art. 131 lett. a LInFi)104 |
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1 | Se una persona rende noto pubblicamente che considera la possibilità di sottoporre un'offerta pubblica (offerente potenziale), la Commissione può obbligare questa persona, entro un termine determinato, a: |
a | pubblicare un'offerta per la società bersaglio, o |
b | dichiarare pubblicamente che durante un periodo di sei mesi non presenterà alcun offerta né supererà il valore soglia della quota di partecipazione che provoca l'obbligo di presentare un'offerta. |
3 | Essa può esonerare l'offerente potenziale dall'obbligo di cui al capoverso 1 lettera b, in particolare se terzi presentano un'offerta per la società bersaglio. |
4 | Se le ripercussioni sono favorevoli al destinatario dell'offerta, un'offerta pubblicata più tardi dall'offerente potenziale è considerata come annunciata preliminarmente al momento della comunicazione di cui al capoverso 1, quando l'offerente potenziale: |
a | non rispetta l'obbligo della Commissione di cui al capoverso 1; |
b | non rispetta la sua dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera b. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 54 Delegazioni - (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)105 |
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1 | Le decisioni della Commissione sono emanate da una delegazione. Essa è di regola composta di tre membri. La delegazione agisce in nome della Commissione. |
2 | Il presidente della Commissione nomina la delegazione e ne designa il presidente ed eventualmente il sostituto. Il presidente della Commissione o della delegazione può nominare uno o due membri supplenti. |
3 | La delegazione adotta le decisioni nella procedura per cui è stata costituita. |
4 | La delegazione può sempre consultare la Commissione riguardo a singole questioni. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 5 Principio e contenuto - (art. 131 lett. a LInFi)10 |
|
1 | L'offerente può annunciare un'offerta prima della pubblicazione del prospetto dell'offerta. |
2 | L'annuncio preliminare contiene le seguenti indicazioni: |
a | la ragione sociale e la sede dell'offerente; |
b | la ragione sociale e la sede della società bersaglio11; |
c | i titoli di partecipazione e i derivati su titoli di partecipazione oggetto dell'offerta; |
d | il prezzo dell'offerta; |
e | i termini per la pubblicazione dell'offerta e la durata dell'offerta; |
f | le eventuali condizioni cui è subordinata l'offerta. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 5 Principio e contenuto - (art. 131 lett. a LInFi)10 |
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1 | L'offerente può annunciare un'offerta prima della pubblicazione del prospetto dell'offerta. |
2 | L'annuncio preliminare contiene le seguenti indicazioni: |
a | la ragione sociale e la sede dell'offerente; |
b | la ragione sociale e la sede della società bersaglio11; |
c | i titoli di partecipazione e i derivati su titoli di partecipazione oggetto dell'offerta; |
d | il prezzo dell'offerta; |
e | i termini per la pubblicazione dell'offerta e la durata dell'offerta; |
f | le eventuali condizioni cui è subordinata l'offerta. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. |