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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 74 Interessi |
||||||
| Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora. | ||||||
| L'interesse di mora non è dovuto: | ||||||
| nei casi particolari previsti dal Consiglio federale; | ||||||
| fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti. | ||||||
| A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti. | ||||||
| Il DFF stabilisce i saggi d'interesse. | ||||||
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RS 632.10 LTD Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) Art. 10 Modificazione delle aliquote di dazio |
||||||
| Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull'agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell'ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici. | ||||||
| Le autorità incaricate dell'esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio. | ||||||
| Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all'Ufficio federale dell'agricoltura. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale dell'agricoltura soltanto se a quest'ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio. [1] | ||||||
| Fatto salvo l'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20-22 della legge del 20 aprile 1998 [2] sull'agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze: | ||||||
| la determinazione di prezzi soglia; | ||||||
| la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell'allegato 2; | ||||||
| la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [2] RS 910.1 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 20 Prezzi soglia |
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| Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L'articolo 17 si applica per analogia. | ||||||
| Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo. [1] Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) [3] determina i valori indicativi d'importazione applicabili ai singoli prodotti. | ||||||
| Il DEFR determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione). [4] | ||||||
| L'UFAG [5] stabilisce l'aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d'importazione si situi all'interno della fascia di fluttuazione. | ||||||
| Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il DEFR può stabilire un'aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5. | ||||||
| Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [3] Nuova espr. giusta la cifra I n. 28 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [5] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [6] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 175 Perseguimento penale |
||||||
| Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. | ||||||
| Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale. [1] | ||||||
| Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi del capoverso 2 e un'infrazione il cui perseguimento incombe all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [2] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I n. 33 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 10 Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantità indicative |
||||||
| I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e le quantità indicative sono stabiliti nell'allegato 3. L'allegato 1 indica in quale contingente doganale o contingente doganale parziale rientra una voce di tariffa. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 20 Pubblicazione dell'attribuzione |
||||||
| L'UFAG pubblica l'attribuzione delle quote di contingente sul suo sito Internet. | ||||||
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RS 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Art. 26 [1] Elaborazione e condizionamento |
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| Le uve e i mosti destinati all'elaborazione, come pure i vini classificati in funzione delle diverse designazioni e denominazioni devono essere raccolti, elaborati e depositati separatamente. Lo stesso dicasi se un'azienda [2] vinifica per conto di un produttore di uva e i prodotti sono messi in commercio con il nome di tale produttore, associati a un termine che lascia intendere che i prodotti provengono dai suoi vigneti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). [2] Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
||||||
| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 74 Interessi |
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| Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora. | ||||||
| L'interesse di mora non è dovuto: | ||||||
| nei casi particolari previsti dal Consiglio federale; | ||||||
| fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti. | ||||||
| A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti. | ||||||
| Il DFF stabilisce i saggi d'interesse. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 175 Perseguimento penale |
||||||
| Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. | ||||||
| Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale. [1] | ||||||
| Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi del capoverso 2 e un'infrazione il cui perseguimento incombe all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [2] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I n. 33 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
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| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 74 Interessi |
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| Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora. | ||||||
| L'interesse di mora non è dovuto: | ||||||
| nei casi particolari previsti dal Consiglio federale; | ||||||
| fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti. | ||||||
| A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti. | ||||||
| Il DFF stabilisce i saggi d'interesse. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 20 Prezzi soglia |
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| Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L'articolo 17 si applica per analogia. | ||||||
| Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo. [1] Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) [3] determina i valori indicativi d'importazione applicabili ai singoli prodotti. | ||||||
| Il DEFR determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione). [4] | ||||||
| L'UFAG [5] stabilisce l'aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d'importazione si situi all'interno della fascia di fluttuazione. | ||||||
| Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il DEFR può stabilire un'aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5. | ||||||
| Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [3] Nuova espr. giusta la cifra I n. 28 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [5] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [6] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
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| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 175 Perseguimento penale |
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| Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. | ||||||
| Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale. [1] | ||||||
| Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi del capoverso 2 e un'infrazione il cui perseguimento incombe all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [2] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I n. 33 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 10 Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantità indicative |
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| I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e le quantità indicative sono stabiliti nell'allegato 3. L'allegato 1 indica in quale contingente doganale o contingente doganale parziale rientra una voce di tariffa. | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 20 Pubblicazione dell'attribuzione |
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| L'UFAG pubblica l'attribuzione delle quote di contingente sul suo sito Internet. | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
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| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 74 Interessi |
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| Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora. | ||||||
| L'interesse di mora non è dovuto: | ||||||
| nei casi particolari previsti dal Consiglio federale; | ||||||
| fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti. | ||||||
| A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti. | ||||||
| Il DFF stabilisce i saggi d'interesse. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 175 Perseguimento penale |
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| Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. | ||||||
| Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale. [1] | ||||||
| Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi del capoverso 2 e un'infrazione il cui perseguimento incombe all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [2] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I n. 33 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
||||||
| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 1 Oggetto |
||||||
| La presente legge disciplina: | ||||||
| la sorveglianza e il controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale; | ||||||
| la riscossione dei tributi doganali; | ||||||
| la riscossione dei tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che spetti all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); | ||||||
| l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e l'adempimento di altri compiti, sempre che spettino all'UDSC [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). [2] Nuova espr. giusta il n. I 16 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 632.10 LTD Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) Art. 1 Obbligo doganale generale |
||||||
| Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2. [1] | ||||||
| Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). | ||||||
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RS 632.10 LTD Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) Art. 10 Modificazione delle aliquote di dazio |
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| Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull'agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell'ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici. | ||||||
| Le autorità incaricate dell'esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio. | ||||||
| Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all'Ufficio federale dell'agricoltura. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale dell'agricoltura soltanto se a quest'ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio. [1] | ||||||
| Fatto salvo l'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20-22 della legge del 20 aprile 1998 [2] sull'agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze: | ||||||
| la determinazione di prezzi soglia; | ||||||
| la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell'allegato 2; | ||||||
| la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [2] RS 910.1 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 20 Prezzi soglia |
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| Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L'articolo 17 si applica per analogia. | ||||||
| Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo. [1] Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) [3] determina i valori indicativi d'importazione applicabili ai singoli prodotti. | ||||||
| Il DEFR determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione). [4] | ||||||
| L'UFAG [5] stabilisce l'aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d'importazione si situi all'interno della fascia di fluttuazione. | ||||||
| Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il DEFR può stabilire un'aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5. | ||||||
| Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [3] Nuova espr. giusta la cifra I n. 28 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [5] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [6] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
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| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 177 Consiglio federale |
||||||
| Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. | ||||||
| Può delegare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell'omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dell'interno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 759). | ||||||
|
RS 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Art. 26 [1] Elaborazione e condizionamento |
||||||
| Le uve e i mosti destinati all'elaborazione, come pure i vini classificati in funzione delle diverse designazioni e denominazioni devono essere raccolti, elaborati e depositati separatamente. Lo stesso dicasi se un'azienda [2] vinifica per conto di un produttore di uva e i prodotti sono messi in commercio con il nome di tale produttore, associati a un termine che lascia intendere che i prodotti provengono dai suoi vigneti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). [2] Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Art. 26 [1] Elaborazione e condizionamento |
||||||
| Le uve e i mosti destinati all'elaborazione, come pure i vini classificati in funzione delle diverse designazioni e denominazioni devono essere raccolti, elaborati e depositati separatamente. Lo stesso dicasi se un'azienda [2] vinifica per conto di un produttore di uva e i prodotti sono messi in commercio con il nome di tale produttore, associati a un termine che lascia intendere che i prodotti provengono dai suoi vigneti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). [2] Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Art. 26 [1] Elaborazione e condizionamento |
||||||
| Le uve e i mosti destinati all'elaborazione, come pure i vini classificati in funzione delle diverse designazioni e denominazioni devono essere raccolti, elaborati e depositati separatamente. Lo stesso dicasi se un'azienda [2] vinifica per conto di un produttore di uva e i prodotti sono messi in commercio con il nome di tale produttore, associati a un termine che lascia intendere che i prodotti provengono dai suoi vigneti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). [2] Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Art. 26 [1] Elaborazione e condizionamento |
||||||
| Le uve e i mosti destinati all'elaborazione, come pure i vini classificati in funzione delle diverse designazioni e denominazioni devono essere raccolti, elaborati e depositati separatamente. Lo stesso dicasi se un'azienda [2] vinifica per conto di un produttore di uva e i prodotti sono messi in commercio con il nome di tale produttore, associati a un termine che lascia intendere che i prodotti provengono dai suoi vigneti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). [2] Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 10 Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantità indicative |
||||||
| I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e le quantità indicative sono stabiliti nell'allegato 3. L'allegato 1 indica in quale contingente doganale o contingente doganale parziale rientra una voce di tariffa. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 20 Pubblicazione dell'attribuzione |
||||||
| L'UFAG pubblica l'attribuzione delle quote di contingente sul suo sito Internet. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale |
||||||
| La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. | ||||||
| In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 182 [1] Perseguimento di infrazioni |
||||||
| Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992 [2] sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 2005 [3] sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale istituisce un servizio centrale per l'accertamento di infrazioni in materia di: | ||||||
| designazioni protette di prodotti agricoli; | ||||||
| importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli; | ||||||
| dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [2] [RU 1995 1469; 1996 1725all. n. 3; 1998 3033all. n. 5; 2001 2790all. n. 5; 2002 775; 2003 4803all. n. 6; 2004 3553; 2005 971; 2006 2197all. n. 94, 2363n. II; 2008 785; 2011 5227n. I 2.8; 2013 3095all. 1 n. 3. RU 2017 249all. n. I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0). [3] RS 631.0 [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 74 Interessi |
||||||
| Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora. | ||||||
| L'interesse di mora non è dovuto: | ||||||
| nei casi particolari previsti dal Consiglio federale; | ||||||
| fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti. | ||||||
| A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti. | ||||||
| Il DFF stabilisce i saggi d'interesse. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 175 Perseguimento penale |
||||||
| Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. | ||||||
| Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale. [1] | ||||||
| Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi del capoverso 2 e un'infrazione il cui perseguimento incombe all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [2] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I n. 33 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 80 Diritto applicabile |
||||||
| Lo statuto giuridico del debitore doganale e del fideiussore nei confronti della Confederazione è disciplinato dalla presente legge. | ||||||
| Per il rimanente si applica il Codice delle obbligazioni [1]. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 87 Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli |
||||||
| Un pegno doganale può essere realizzato se: | ||||||
| il credito doganale così garantito è diventato esigibile; e | ||||||
| il termine di pagamento impartito al debitore doganale o al fideiussore è scaduto infruttuosamente. | ||||||
| L'UDSC può realizzare immediatamente e senza il consenso del proprietario del pegno le merci o cose che sono esposte a rapido deprezzamento o che richiedono una manutenzione costosa. | ||||||
| Il pegno è di norma realizzato mediante incanto pubblico. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell'incanto. | ||||||
| L'UDSC può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che: | ||||||
| il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o | ||||||
| il valore del pegno ammonti al massimo a 5000 franchi e il proprietario sia sconosciuto. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce: | ||||||
| le ulteriori condizioni alle quali l'UDSC può realizzare il pegno a trattative private; | ||||||
| i casi nei quali l'UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno. [2] | ||||||
| L'UDSC può vendere in borsa i titoli depositati. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). [3] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 87 Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli |
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| Un pegno doganale può essere realizzato se: | ||||||
| il credito doganale così garantito è diventato esigibile; e | ||||||
| il termine di pagamento impartito al debitore doganale o al fideiussore è scaduto infruttuosamente. | ||||||
| L'UDSC può realizzare immediatamente e senza il consenso del proprietario del pegno le merci o cose che sono esposte a rapido deprezzamento o che richiedono una manutenzione costosa. | ||||||
| Il pegno è di norma realizzato mediante incanto pubblico. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell'incanto. | ||||||
| L'UDSC può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che: | ||||||
| il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o | ||||||
| il valore del pegno ammonti al massimo a 5000 franchi e il proprietario sia sconosciuto. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce: | ||||||
| le ulteriori condizioni alle quali l'UDSC può realizzare il pegno a trattative private; | ||||||
| i casi nei quali l'UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno. [2] | ||||||
| L'UDSC può vendere in borsa i titoli depositati. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). [3] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
||||||
| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
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| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 9 Ammissione temporanea di merci |
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| Il Consiglio federale può prevedere l'esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all'importazione per merci estere destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l'ammissione temporanea in territorio doganale estero. | ||||||
| Esso disciplina le condizioni per l'esenzione. | ||||||
| Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l'applicazione della procedura doganale relativa all'ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 13 Traffico di perfezionamento passivo |
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| L'UDSC concede la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per le merci reimportate che sono state esportate temporaneamente per essere lavorate, trasformate o riparate, sempre che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga. | ||||||
| Alle stesse condizioni l'UDSC accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale se le merci esportate sono state sostituite all'estero con merci della stessa quantità, natura e qualità. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere un'altra base di calcolo per i tributi doganali se il calcolo del dazio secondo l'eccedenza di peso non riesce a misurare il valore aggiunto del perfezionamento. | ||||||
| Esso disciplina in quale misura la restituzione, la riduzione o la franchigia sono accordate per le merci che non vengono reimportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 9 Ammissione temporanea di merci |
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| Il Consiglio federale può prevedere l'esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all'importazione per merci estere destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l'ammissione temporanea in territorio doganale estero. | ||||||
| Esso disciplina le condizioni per l'esenzione. | ||||||
| Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l'applicazione della procedura doganale relativa all'ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 9 Ammissione temporanea di merci |
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| Il Consiglio federale può prevedere l'esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all'importazione per merci estere destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l'ammissione temporanea in territorio doganale estero. | ||||||
| Esso disciplina le condizioni per l'esenzione. | ||||||
| Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l'applicazione della procedura doganale relativa all'ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso. | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
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| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 9 Ammissione temporanea di merci |
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| Il Consiglio federale può prevedere l'esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all'importazione per merci estere destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l'ammissione temporanea in territorio doganale estero. | ||||||
| Esso disciplina le condizioni per l'esenzione. | ||||||
| Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l'applicazione della procedura doganale relativa all'ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 13 Traffico di perfezionamento passivo |
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| L'UDSC concede la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per le merci reimportate che sono state esportate temporaneamente per essere lavorate, trasformate o riparate, sempre che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga. | ||||||
| Alle stesse condizioni l'UDSC accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale se le merci esportate sono state sostituite all'estero con merci della stessa quantità, natura e qualità. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere un'altra base di calcolo per i tributi doganali se il calcolo del dazio secondo l'eccedenza di peso non riesce a misurare il valore aggiunto del perfezionamento. | ||||||
| Esso disciplina in quale misura la restituzione, la riduzione o la franchigia sono accordate per le merci che non vengono reimportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale. | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
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| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
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| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 75 Prescrizione |
||||||
| L'obbligazione doganale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorta. | ||||||
| La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esecuzione o di rettifica da parte dell'autorità competente. È sospesa finché il debitore doganale non può essere escusso in Svizzera oppure finché l'obbligazione doganale è oggetto di una procedura di impugnazione. | ||||||
| L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori doganali. | ||||||
| L'obbligazione doganale decade in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorta. Restano salvi i termini di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 DPA [1]. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
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| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||