SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 78 - 1 Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita. |
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1 | Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita. |
2 | La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest'ultimo e presentare conclusioni indipendenti.96 Nello stesso tempo, essa deve motivarle. L'adesione al ricorso cade se il medesimo è ritirato o dichiarato inammissibile.97 |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 24 - 1 Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del Codice civile svizzero20. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti. |
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1 | Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del Codice civile svizzero20. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti. |
2 | Gli usufruttuari possono inoltre pretendere di moto proprio il risarcimento del danno derivante ad essi dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 24 - 1 Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del Codice civile svizzero20. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti. |
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1 | Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del Codice civile svizzero20. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti. |
2 | Gli usufruttuari possono inoltre pretendere di moto proprio il risarcimento del danno derivante ad essi dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 24 - 1 Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del Codice civile svizzero20. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti. |
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1 | Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del Codice civile svizzero20. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti. |
2 | Gli usufruttuari possono inoltre pretendere di moto proprio il risarcimento del danno derivante ad essi dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto. |