SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 78 - 1 Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 24 - 1 Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del Codice civile svizzero20. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 24 - 1 Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del Codice civile svizzero20. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 24 - 1 Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del Codice civile svizzero20. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti. |