OJ; art. 14 al. 1
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 14 [1] Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri |
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| Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. | ||||||
| Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: [2] | ||||||
| l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; | ||||||
| il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; | ||||||
| si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e | ||||||
| non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) [5]. | ||||||
| Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM. | ||||||
| L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. | ||||||
| Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo. | ||||||
| I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [4] RS 142.20 [5] Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 14 [1] Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri |
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| Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. | ||||||
| Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: [2] | ||||||
| l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; | ||||||
| il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; | ||||||
| si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e | ||||||
| non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) [5]. | ||||||
| Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM. | ||||||
| L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. | ||||||
| Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo. | ||||||
| I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [4] RS 142.20 [5] Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 44 [1] Allontanamento e ammissione provvisoria |
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| Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 14 [1] Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri |
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| Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. | ||||||
| Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: [2] | ||||||
| l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; | ||||||
| il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; | ||||||
| si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e | ||||||
| non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) [5]. | ||||||
| Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM. | ||||||
| L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. | ||||||
| Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo. | ||||||
| I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [4] RS 142.20 [5] Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 44 [1] Allontanamento e ammissione provvisoria |
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| Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 44 [1] Allontanamento e ammissione provvisoria |
||||||
| Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] RS 142.20 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 44 [1] Allontanamento e ammissione provvisoria |
||||||
| Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] RS 142.20 | ||||||
OJ, à pouvoir demander d'être exemptées des mesures de limitation sur la base de l'art. 13 let. f
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 14 [1] Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri |
||||||
| Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. | ||||||
| Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: [2] | ||||||
| l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; | ||||||
| il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; | ||||||
| si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e | ||||||
| non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) [5]. | ||||||
| Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM. | ||||||
| L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. | ||||||
| Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo. | ||||||
| I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [4] RS 142.20 [5] Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 14 [1] Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri |
||||||
| Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. | ||||||
| Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: [2] | ||||||
| l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; | ||||||
| il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; | ||||||
| si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e | ||||||
| non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) [5]. | ||||||
| Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM. | ||||||
| L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. | ||||||
| Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo. | ||||||
| I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [4] RS 142.20 [5] Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
||||||
| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 44 [1] Allontanamento e ammissione provvisoria |
||||||
| Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 44 [1] Allontanamento e ammissione provvisoria |
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| Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 14 [1] Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri |
||||||
| Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. | ||||||
| Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: [2] | ||||||
| l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; | ||||||
| il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; | ||||||
| si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e | ||||||
| non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) [5]. | ||||||
| Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM. | ||||||
| L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. | ||||||
| Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo. | ||||||
| I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [4] RS 142.20 [5] Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 14 [1] Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri |
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| Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. | ||||||
| Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: [2] | ||||||
| l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; | ||||||
| il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; | ||||||
| si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e | ||||||
| non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) [5]. | ||||||
| Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM. | ||||||
| L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. | ||||||
| Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo. | ||||||
| I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [4] RS 142.20 [5] Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 14 [1] Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri |
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| Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. | ||||||
| Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: [2] | ||||||
| l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; | ||||||
| il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; | ||||||
| si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e | ||||||
| non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) [5]. | ||||||
| Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM. | ||||||
| L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. | ||||||
| Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo. | ||||||
| I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [4] RS 142.20 [5] Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni |
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| Il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento. [1] | ||||||
| Durante il soggiorno di un richiedente l'asilo in un centro della Confederazione l'esecuzione dell'allontanamento compete al Cantone d'ubicazione. Per le persone di cui all'articolo 27 capoverso 4 l'esecuzione dell'allontanamento compete al Cantone d'ubicazione anche dopo il loro soggiorno in un centro della Confederazione. Il Consiglio federale può prevedere che a causa di circostanze particolari sia competente un Cantone diverso da quello d'ubicazione. [2] | ||||||
| In caso di domanda multipla ai sensi dell'articolo 111c, l'esecuzione dell'allontanamento e la concessione del soccorso d'emergenza spettano al Cantone competente per la precedente procedura d'asilo e d'allontanamento. [3] | ||||||
| Se per ragioni tecniche l'allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda alla SEM di ordinare l'ammissione provvisoria. [4] | ||||||
| La SEM vigila sull'esecuzione e allestisce congiuntamente ai Cantoni un monitoraggio dell'esecuzione dell'allontanamento. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). [2] Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). [3] Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). [5] Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 14 [1] Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri |
||||||
| Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. | ||||||
| Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: [2] | ||||||
| l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; | ||||||
| il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; | ||||||
| si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e | ||||||
| non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) [5]. | ||||||
| Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM. | ||||||
| L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. | ||||||
| Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo. | ||||||
| I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [4] RS 142.20 [5] Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
||||||
| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
|
RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 20 [1] Documenti di legittimazione |
||||||
| Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso. | ||||||
| Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). [2] | ||||||
| Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza. | ||||||
| Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga. | ||||||
| La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). [3] Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887). | ||||||
|
RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 20 [1] Documenti di legittimazione |
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| Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso. | ||||||
| Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). [2] | ||||||
| Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza. | ||||||
| Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga. | ||||||
| La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). [3] Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887). | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 20 [1] Documenti di legittimazione |
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| Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso. | ||||||
| Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). [2] | ||||||
| Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza. | ||||||
| Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga. | ||||||
| La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). [3] Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887). | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 20 [1] Documenti di legittimazione |
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| Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso. | ||||||
| Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). [2] | ||||||
| Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza. | ||||||
| Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga. | ||||||
| La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). [3] Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887). | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 24 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 191). |
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 24 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 191). |
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 24 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 191). |
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 24 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 191). |
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 20 [1] Documenti di legittimazione |
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| Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso. | ||||||
| Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). [2] | ||||||
| Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza. | ||||||
| Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga. | ||||||
| La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). [3] Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887). | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 20 [1] Documenti di legittimazione |
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| Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso. | ||||||
| Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). [2] | ||||||
| Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza. | ||||||
| Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga. | ||||||
| La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). [3] Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887). | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 24 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 191). |
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
||||||
| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 44 [1] Allontanamento e ammissione provvisoria |
||||||
| Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] RS 142.20 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
||||||
| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 44 [1] Allontanamento e ammissione provvisoria |
||||||
| Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 44 [1] Allontanamento e ammissione provvisoria |
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| Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 44 [1] Allontanamento e ammissione provvisoria |
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| Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
||||||
| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 44 [1] Allontanamento e ammissione provvisoria |
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| Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 121 Disposizioni transitorie |
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| Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. | ||||||
| Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. | ||||||
| La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931 [1] concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362n. II 11, 1034n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262all. n. 1; 2000 1891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). | ||||||