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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 57 Sicurezza |
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| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. | ||||||
| Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 126 Principio |
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| Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l'approvazione dei piani). | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
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RS 510.51 OAPCM Ordinanza del 13 dicembre 1999 concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM) - Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari Art. 6 Piano settoriale Militare |
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| Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti militari che incidono considerevolmente sull'assetto del territorio e sull'ambiente mediante il piano settoriale Militare. Sono eccettuati i progetti cui è applicabile la legge federale del 23 giugno 1950 [1] concernente la protezione delle opere militari. | ||||||
| L'inserimento di un progetto nella categoria «dati acquisiti» del piano settoriale Militare deve avere luogo, di principio, prima di presentare la domanda di approvazione dei piani. | ||||||
| L'approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria «dati acquisiti» del piano settoriale Militare. | ||||||
| Per i progetti di piano settoriale, per i quali contemporaneamente viene eseguito un esame dell'impatto sull'ambiente, la procedura concernente il piano settoriale deve essere avviata, di principio, soltanto dopo la presentazione dei risultati dell'indagine preliminare nel senso dell'articolo 8 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 [2] concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente. | ||||||
| L'autorità competente per l'approvazione dei piani provvede alla coordinazione della procedura concernente il piano settoriale e della procedura d'approvazione dei piani. | ||||||
| [1] RS 510.518 [2] RS 814.011 | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 126 Principio |
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| Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l'approvazione dei piani). | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 57 Sicurezza |
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| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. | ||||||
| Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
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| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 126 Principio |
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| Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l'approvazione dei piani). | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
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RS 510.51 OAPCM Ordinanza del 13 dicembre 1999 concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM) - Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari Art. 6 Piano settoriale Militare |
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| Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti militari che incidono considerevolmente sull'assetto del territorio e sull'ambiente mediante il piano settoriale Militare. Sono eccettuati i progetti cui è applicabile la legge federale del 23 giugno 1950 [1] concernente la protezione delle opere militari. | ||||||
| L'inserimento di un progetto nella categoria «dati acquisiti» del piano settoriale Militare deve avere luogo, di principio, prima di presentare la domanda di approvazione dei piani. | ||||||
| L'approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria «dati acquisiti» del piano settoriale Militare. | ||||||
| Per i progetti di piano settoriale, per i quali contemporaneamente viene eseguito un esame dell'impatto sull'ambiente, la procedura concernente il piano settoriale deve essere avviata, di principio, soltanto dopo la presentazione dei risultati dell'indagine preliminare nel senso dell'articolo 8 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 [2] concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente. | ||||||
| L'autorità competente per l'approvazione dei piani provvede alla coordinazione della procedura concernente il piano settoriale e della procedura d'approvazione dei piani. | ||||||
| [1] RS 510.518 [2] RS 814.011 | ||||||