SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 57 Sicurezza - 1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 126 Principio - 1 Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l'approvazione dei piani). |
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1 | Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l'approvazione dei piani). |
2 | Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. |
3 | Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale. |
4 | Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979253 sulla pianificazione del territorio. |
SR 510.51 Ordinanza del 25 settembre 1995 concernente la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente le autorizzazioni militari di costruzione, OAMC) - Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari OAMC Art. 6 Piano settoriale Militare - 1 Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti militari che incidono considerevolmente sull'assetto del territorio e sull'ambiente mediante il piano settoriale Militare. Sono eccettuati i progetti cui è applicabile la legge federale del 23 giugno 19508 concernente la protezione delle opere militari. |
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1 | Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti militari che incidono considerevolmente sull'assetto del territorio e sull'ambiente mediante il piano settoriale Militare. Sono eccettuati i progetti cui è applicabile la legge federale del 23 giugno 19508 concernente la protezione delle opere militari. |
2 | L'inserimento di un progetto nella categoria "dati acquisiti" del piano settoriale Militare deve avere luogo, di principio, prima di presentare la domanda di approvazione dei piani. |
3 | L'approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria "dati acquisiti" del piano settoriale Militare. |
4 | Per i progetti di piano settoriale, per i quali contemporaneamente viene eseguito un esame dell'impatto sull'ambiente, la procedura concernente il piano settoriale deve essere avviata, di principio, soltanto dopo la presentazione dei risultati dell'indagine preliminare nel senso dell'articolo 8 dell'ordinanza del 19 ottobre 19889 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente. |
5 | L'autorità competente per l'approvazione dei piani provvede alla coordinazione della procedura concernente il piano settoriale e della procedura d'approvazione dei piani. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 126 Principio - 1 Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l'approvazione dei piani). |
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1 | Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l'approvazione dei piani). |
2 | Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. |
3 | Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale. |
4 | Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979253 sulla pianificazione del territorio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 57 Sicurezza - 1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio - 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 126 Principio - 1 Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l'approvazione dei piani). |
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1 | Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l'approvazione dei piani). |
2 | Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. |
3 | Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale. |
4 | Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979253 sulla pianificazione del territorio. |
SR 510.51 Ordinanza del 25 settembre 1995 concernente la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente le autorizzazioni militari di costruzione, OAMC) - Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari OAMC Art. 6 Piano settoriale Militare - 1 Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti militari che incidono considerevolmente sull'assetto del territorio e sull'ambiente mediante il piano settoriale Militare. Sono eccettuati i progetti cui è applicabile la legge federale del 23 giugno 19508 concernente la protezione delle opere militari. |
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1 | Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti militari che incidono considerevolmente sull'assetto del territorio e sull'ambiente mediante il piano settoriale Militare. Sono eccettuati i progetti cui è applicabile la legge federale del 23 giugno 19508 concernente la protezione delle opere militari. |
2 | L'inserimento di un progetto nella categoria "dati acquisiti" del piano settoriale Militare deve avere luogo, di principio, prima di presentare la domanda di approvazione dei piani. |
3 | L'approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria "dati acquisiti" del piano settoriale Militare. |
4 | Per i progetti di piano settoriale, per i quali contemporaneamente viene eseguito un esame dell'impatto sull'ambiente, la procedura concernente il piano settoriale deve essere avviata, di principio, soltanto dopo la presentazione dei risultati dell'indagine preliminare nel senso dell'articolo 8 dell'ordinanza del 19 ottobre 19889 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente. |
5 | L'autorità competente per l'approvazione dei piani provvede alla coordinazione della procedura concernente il piano settoriale e della procedura d'approvazione dei piani. |