SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 15 Libertà di credo e di coscienza - 1 La libertà di credo e di coscienza è garantita. |
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1 | La libertà di credo e di coscienza è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. |
3 | Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso. |
4 | Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 103 - 1 Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
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1 | Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
2 | Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 103 - 1 Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
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1 | Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
2 | Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 10 - La dignità umana dev'essere rispettata e protetta. Costituisce la base dell'intero ordinamento giuridico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 15 Libertà di credo e di coscienza - 1 La libertà di credo e di coscienza è garantita. |
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1 | La libertà di credo e di coscienza è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. |
3 | Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso. |
4 | Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 103 - 1 Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
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1 | Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
2 | Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 103 - 1 Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
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1 | Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
2 | Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 101 - 1 Il controllo delle finanze del Cantone è assicurato da un organo indipendente che agisce su mandato del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. |
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1 | Il controllo delle finanze del Cantone è assicurato da un organo indipendente che agisce su mandato del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. |
2 | Il responsabile del controllo delle finanze è nominato dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 101 - 1 Il controllo delle finanze del Cantone è assicurato da un organo indipendente che agisce su mandato del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. |
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1 | Il controllo delle finanze del Cantone è assicurato da un organo indipendente che agisce su mandato del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. |
2 | Il responsabile del controllo delle finanze è nominato dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 101 - 1 Il controllo delle finanze del Cantone è assicurato da un organo indipendente che agisce su mandato del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. |
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1 | Il controllo delle finanze del Cantone è assicurato da un organo indipendente che agisce su mandato del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. |
2 | Il responsabile del controllo delle finanze è nominato dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 103 - 1 Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
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1 | Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
2 | Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 10 - La dignità umana dev'essere rispettata e protetta. Costituisce la base dell'intero ordinamento giuridico. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 10 - La dignità umana dev'essere rispettata e protetta. Costituisce la base dell'intero ordinamento giuridico. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 54 - 1 Il Gran Consiglio tratta il programma di governo, il piano finanziario, il piano direttore delle attività d'incidenza territoriale e altri piani fondamentali. |
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1 | Il Gran Consiglio tratta il programma di governo, il piano finanziario, il piano direttore delle attività d'incidenza territoriale e altri piani fondamentali. |
2 | Laddove la legge non gli accordi un diritto di modifica o di approvazione, il Gran Consiglio può prendere posizione sulle pianificazioni con una propria dichiarazione. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 50 - Tutte le norme importanti di diritto devono essere emanate in forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione prevede espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni fondamentali concernenti: |
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a | i diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | i diritti e i doveri individuali; |
d | l'oggetto e il calcolo dei tributi, nonché la cerchia dei contribuenti; |
e | i compiti e le prestazioni del Cantone; |
f | l'organizzazione e la procedura delle autorità. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 10 - La dignità umana dev'essere rispettata e protetta. Costituisce la base dell'intero ordinamento giuridico. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 10 - La dignità umana dev'essere rispettata e protetta. Costituisce la base dell'intero ordinamento giuridico. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 10 - La dignità umana dev'essere rispettata e protetta. Costituisce la base dell'intero ordinamento giuridico. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 50 - Tutte le norme importanti di diritto devono essere emanate in forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione prevede espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni fondamentali concernenti: |
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a | i diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | i diritti e i doveri individuali; |
d | l'oggetto e il calcolo dei tributi, nonché la cerchia dei contribuenti; |
e | i compiti e le prestazioni del Cantone; |
f | l'organizzazione e la procedura delle autorità. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 54 - 1 Il Gran Consiglio tratta il programma di governo, il piano finanziario, il piano direttore delle attività d'incidenza territoriale e altri piani fondamentali. |
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1 | Il Gran Consiglio tratta il programma di governo, il piano finanziario, il piano direttore delle attività d'incidenza territoriale e altri piani fondamentali. |
2 | Laddove la legge non gli accordi un diritto di modifica o di approvazione, il Gran Consiglio può prendere posizione sulle pianificazioni con una propria dichiarazione. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 103 - 1 Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
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1 | Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
2 | Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 10 - La dignità umana dev'essere rispettata e protetta. Costituisce la base dell'intero ordinamento giuridico. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 101 - 1 Il controllo delle finanze del Cantone è assicurato da un organo indipendente che agisce su mandato del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. |
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1 | Il controllo delle finanze del Cantone è assicurato da un organo indipendente che agisce su mandato del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. |
2 | Il responsabile del controllo delle finanze è nominato dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 103 - 1 Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
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1 | Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
2 | Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 103 - 1 Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
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1 | Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
2 | Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 89 - 1 Il Cantone e i Comuni provvedono a un'offerta completa di formazione per tutti i residenti nel Cantone e assicurano l'accesso agli istituti d'insegnamento superiore. |
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1 | Il Cantone e i Comuni provvedono a un'offerta completa di formazione per tutti i residenti nel Cantone e assicurano l'accesso agli istituti d'insegnamento superiore. |
2 | Il Cantone accorda sussidi di formazione. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 90 - 1 Il Cantone, in collaborazione con altri enti formativi e con le regioni estere limitrofe, s'impegna a coordinare i cicli di formazione al fine di agevolare il passaggio dall'uno all'altro. |
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1 | Il Cantone, in collaborazione con altri enti formativi e con le regioni estere limitrofe, s'impegna a coordinare i cicli di formazione al fine di agevolare il passaggio dall'uno all'altro. |
2 | Il Cantone e i Comuni collaborano paritariamente con i genitori |
3 | Il Cantone e i Comuni possono, a complemento della propria offerta di formazione, collaborare con enti formativi privati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 103 - 1 Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
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1 | Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
2 | Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 104 - 1 Qualsiasi aggregazione, divisione o riclassificazione di Comuni richiede il consenso dei Comuni coinvolti e l'approvazione del Gran Consiglio. |
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1 | Qualsiasi aggregazione, divisione o riclassificazione di Comuni richiede il consenso dei Comuni coinvolti e l'approvazione del Gran Consiglio. |
2 | Il Cantone può promuovere le aggregazioni intercomunali volontarie. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 103 - 1 Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
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1 | Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. |
2 | Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |