ELG; Art. 197 Abs. 2 Ziff. 2
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 197 |
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| Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. | ||||||
| Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: | ||||||
| il guadagno del suo lavoro; | ||||||
| le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; | ||||||
| il risarcimento per impedimento al lavoro; | ||||||
| i redditi dei suoi beni propri; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 207 |
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| Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni. | ||||||
| Il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 215 |
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| A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. | ||||||
| I crediti sono compensati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 207 |
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| Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni. | ||||||
| Il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni. | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) Art. 10 Coniugi o membri della famiglia soggiornanti all'estero per un lungo periodo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto |
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| Per il calcolo della prestazione complementare, non si tiene conto del coniuge o di un altro membro della famiglia che soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto. | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) Art. 10 Coniugi o membri della famiglia soggiornanti all'estero per un lungo periodo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto |
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| Per il calcolo della prestazione complementare, non si tiene conto del coniuge o di un altro membro della famiglia che soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 197 |
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| Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. | ||||||
| Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: | ||||||
| il guadagno del suo lavoro; | ||||||
| le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; | ||||||
| il risarcimento per impedimento al lavoro; | ||||||
| i redditi dei suoi beni propri; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 197 |
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| Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. | ||||||
| Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: | ||||||
| il guadagno del suo lavoro; | ||||||
| le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; | ||||||
| il risarcimento per impedimento al lavoro; | ||||||
| i redditi dei suoi beni propri; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 201 |
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| Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone. | ||||||
| Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 204 |
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| Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime. | ||||||
| In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 204 |
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| Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime. | ||||||
| In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 207 |
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| Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni. | ||||||
| Il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 207 |
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| Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni. | ||||||
| Il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 210 |
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| L'aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano. | ||||||
| Non è tenuto conto delle diminuzioni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 215 |
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| A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. | ||||||
| I crediti sono compensati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 163 |
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| I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. | ||||||
| Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. | ||||||
| In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 176 |
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| Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: | ||||||
| stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; | ||||||
| prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; | ||||||
| ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. | ||||||
| Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. | ||||||
| Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 215 |
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| A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. | ||||||
| I crediti sono compensati. | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) Art. 10 Coniugi o membri della famiglia soggiornanti all'estero per un lungo periodo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto |
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| Per il calcolo della prestazione complementare, non si tiene conto del coniuge o di un altro membro della famiglia che soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto. | ||||||