SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 105 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 12 Ripartizione degli assicurati in PCG - 1 L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.21 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 12 Ripartizione degli assicurati in PCG - 1 L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.21 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 12 Ripartizione degli assicurati in PCG - 1 L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.21 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 12 Ripartizione degli assicurati in PCG - 1 L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.21 |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 105 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 12 Ripartizione degli assicurati in PCG - 1 L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.21 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 12 Ripartizione degli assicurati in PCG - 1 L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.21 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 12 Ripartizione degli assicurati in PCG - 1 L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.21 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 12 Ripartizione degli assicurati in PCG - 1 L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.21 |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 105 |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono essere approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI)43. Se gli assicuratori non creano l'istituzione comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s'accordano sulla gestione dell'istituzione. |
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1 | Gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono essere approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI)43. Se gli assicuratori non creano l'istituzione comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s'accordano sulla gestione dell'istituzione. |
2 | L'istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece degli assicuratori insolvibili conformemente all'articolo 51 LVAMal44.45 |
2bis | L'Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito.46 |
2ter | Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione.47 |
2quater | Essa assiste i Cantoni nell'applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito, conformemente all'articolo 65a.48 |
2quinquies | Essa effettua la riduzione dei premi conformemente all'articolo 66a.49 |
2sexies | Essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d'esecuzione contro indennità.50 |
2septies | Essa gestisce il fondo per i controlli postdonazione di cui all'articolo 15b della legge dell'8 ottobre 200451 sui trapianti.52 |
3 | Il Consiglio federale può assegnare all'istituzione comune altri compiti, segnatamente in materia d'esecuzione di obblighi internazionali. |
4 | Gli assicuratori possono conferirle di comune accordo determinati compiti d'interesse generale, segnatamente d'ordine amministrativo e tecnico. |
5 | Per finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all'istituzione comune, a carico dell'assicurazione sociale malattie. L'istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell'istituzione comune.53 |
5bis | La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi 2bis-2quinquies.54 |
6 | Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assegnati all'istituzione comune giusta il capoverso 3. |
7 | L'istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei compiti. Beneficia dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 80 LPGA55.56 |
8 | Ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell'istituzione comune secondo i capoversi 2bis, 2ter e 2quinquies è applicabile per analogia l'articolo 85bis capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 194657 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.58 |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 105 |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 105 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 17 Finanziamento dei supplementi per PCG - I supplementi per PCG sono finanziati mediante un adeguamento degli importi delle tasse di rischio e dei contributi compensativi per i gruppi di rischio. I singoli importi sono calcolati separatamente per ogni gruppo di rischio. Determinanti per ogni gruppo di rischio sono il numero di assicurati per i quali vengono pagati supplementi per PCG e l'ammontare di tali supplementi. |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 17 Finanziamento dei supplementi per PCG - I supplementi per PCG sono finanziati mediante un adeguamento degli importi delle tasse di rischio e dei contributi compensativi per i gruppi di rischio. I singoli importi sono calcolati separatamente per ogni gruppo di rischio. Determinanti per ogni gruppo di rischio sono il numero di assicurati per i quali vengono pagati supplementi per PCG e l'ammontare di tali supplementi. |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 12 Ripartizione degli assicurati in PCG - 1 L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.21 |
SR 832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) OCoR Art. 12 Ripartizione degli assicurati in PCG - 1 L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | L'istituzione comune suddivide gli assicurati nei rispettivi PCG sulla base dei dati relativi ai medicamenti dispensati, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.21 |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 105 |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 105 |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 105 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 70 Lingue - 1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. |
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1 | Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. |
2 | I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. |
3 | La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. |
4 | La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. |
5 | La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. |