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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 43 |
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| Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. | ||||||
| Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 58 [1] |
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| La concessione ha una durata di ottant'anni al massimo, contando dall'apertura dell'esercizio. È fatto salvo l'articolo 58a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 58 [1] |
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| La concessione ha una durata di ottant'anni al massimo, contando dall'apertura dell'esercizio. È fatto salvo l'articolo 58a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 43 |
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| Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. | ||||||
| Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 43 |
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| Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. | ||||||
| Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 43 |
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| Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. | ||||||
| Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
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| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 27 |
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| Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. | ||||||
| Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. | ||||||