SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 32 Indennità agli indipendenti - 1 Se, a causa della struttura della sua azienda, durante il periodo dell'incapacità al lavoro il lavoratore indipendente subisce un danno complementare dovuto alle spese correnti fisse d'esercizio, il danno dev'essere adeguatamente risarcito qualora sia inevitabile nonostante una gestione accurata. |
|
1 | Se, a causa della struttura della sua azienda, durante il periodo dell'incapacità al lavoro il lavoratore indipendente subisce un danno complementare dovuto alle spese correnti fisse d'esercizio, il danno dev'essere adeguatamente risarcito qualora sia inevitabile nonostante una gestione accurata. |
2 | All'indipendente, che a causa di un'affezione, non può mantenere l'azienda con l'indennità giornaliera ed eventuali prestazioni di cui al capoverso 1, possono essere corrisposte indennità complementari. |
3 | In casi particolari, le indennità giusta i capoversi 1 e 2 non devono congiuntamente superare il doppio dell'importo del guadagno annuo massimo assicurato (art. 28 cpv. 4). Le prestazioni previste nel capoverso 2 possono essere accordate soltanto se l'assicurato ha preso ogni provvedimento da lui ragionevolmente esigibile per mantenere l'azienda e se è presumibile che potrà proseguire l'attività con mezzi propri entro un lasso di tempo adeguato. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 18 Libertà di lingua - La libertà di lingua è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 6 Accertamento dell'affezione dopo il servizio - Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 5 Accertamento dell'affezione durante il servizio - 1 L'assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio. |
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1 | L'assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio. |
2 | L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova: |
a | che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e |
b | che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio. |
3 | L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 57 Danni materiali - L'assicurazione militare risarcisce i danni a vestiti, occhiali, orologi, protesi e ad altri oggetti abitualmente indossati o portati con sé, qualora tali danni siano strettamente e direttamente connessi con un'affezione assicurata. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 30 Indennità per ritardo nella formazione professionale - Se la sua formazione professionale subisce un ritardo di almeno sei mesi a causa dell'affezione assicurata, quando l'assicurato è in grado di riprenderla l'assicurazione militare gli accorda un'indennità per il ritardo subìto nell'intraprendere la vita attiva. Quest'indennità ammonta annualmente al 10 per cento del guadagno annuo massimo assicurato. Il periodo in cui sono versate le indennità giornaliere o le rendite per la riformazione professionale giusta gli articoli 28 capoverso 7 o 37 capoverso 3 è dedotto al momento di calcolare la durata del ritardo. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 32 Indennità agli indipendenti - 1 Se, a causa della struttura della sua azienda, durante il periodo dell'incapacità al lavoro il lavoratore indipendente subisce un danno complementare dovuto alle spese correnti fisse d'esercizio, il danno dev'essere adeguatamente risarcito qualora sia inevitabile nonostante una gestione accurata. |
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1 | Se, a causa della struttura della sua azienda, durante il periodo dell'incapacità al lavoro il lavoratore indipendente subisce un danno complementare dovuto alle spese correnti fisse d'esercizio, il danno dev'essere adeguatamente risarcito qualora sia inevitabile nonostante una gestione accurata. |
2 | All'indipendente, che a causa di un'affezione, non può mantenere l'azienda con l'indennità giornaliera ed eventuali prestazioni di cui al capoverso 1, possono essere corrisposte indennità complementari. |
3 | In casi particolari, le indennità giusta i capoversi 1 e 2 non devono congiuntamente superare il doppio dell'importo del guadagno annuo massimo assicurato (art. 28 cpv. 4). Le prestazioni previste nel capoverso 2 possono essere accordate soltanto se l'assicurato ha preso ogni provvedimento da lui ragionevolmente esigibile per mantenere l'azienda e se è presumibile che potrà proseguire l'attività con mezzi propri entro un lasso di tempo adeguato. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 32 Indennità agli indipendenti - 1 Se, a causa della struttura della sua azienda, durante il periodo dell'incapacità al lavoro il lavoratore indipendente subisce un danno complementare dovuto alle spese correnti fisse d'esercizio, il danno dev'essere adeguatamente risarcito qualora sia inevitabile nonostante una gestione accurata. |
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1 | Se, a causa della struttura della sua azienda, durante il periodo dell'incapacità al lavoro il lavoratore indipendente subisce un danno complementare dovuto alle spese correnti fisse d'esercizio, il danno dev'essere adeguatamente risarcito qualora sia inevitabile nonostante una gestione accurata. |
2 | All'indipendente, che a causa di un'affezione, non può mantenere l'azienda con l'indennità giornaliera ed eventuali prestazioni di cui al capoverso 1, possono essere corrisposte indennità complementari. |
3 | In casi particolari, le indennità giusta i capoversi 1 e 2 non devono congiuntamente superare il doppio dell'importo del guadagno annuo massimo assicurato (art. 28 cpv. 4). Le prestazioni previste nel capoverso 2 possono essere accordate soltanto se l'assicurato ha preso ogni provvedimento da lui ragionevolmente esigibile per mantenere l'azienda e se è presumibile che potrà proseguire l'attività con mezzi propri entro un lasso di tempo adeguato. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 28 Diritto e calcolo - 1 Se l'assicurato è incapace al lavoro a causa della propria affezione, ha diritto a un'indennità giornaliera. |
|
1 | Se l'assicurato è incapace al lavoro a causa della propria affezione, ha diritto a un'indennità giornaliera. |
2 | In caso di incapacità totale al lavoro l'indennità giornaliera corrisponde all'80 per cento del guadagno assicurato.79 In caso di incapacità parziale al lavoro l'indennità giornaliera è ridotta proporzionalmente. |
3 | In deroga all'articolo 6 LPGA80, il grado dell'incapacità al lavoro è determinato generalmente dal rapporto fra il guadagno che l'assicurato può ancora ragionevolmente conseguire e il guadagno che avrebbe ottenuto nella professione o nelle funzioni esercitate senza l'affezione da cui è stato colpito.81 Se una persona svolge esclusivamente o in parte compiti domestici o educativi, il grado d'incapacità è pure determinato in funzione dell'impedimento nello svolgere questi compiti. |
4 | È assicurato il guadagno che sarebbe stato conseguito durante il periodo dell'incapacità al lavoro se non fosse insorta l'affezione assicurata. Per stabilire l'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all'adeguamento delle rendite giusta l'articolo 43, all'evoluzione dell'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale competente82. |
5 | Il Consiglio federale emana, mediante ordinanza, prescrizioni più precise sulla determinazione del guadagno assicurato nel caso di lavoro il cui valore pecuniario può essere solo stimato. |
6 | In caso di disoccupazione, l'indennità giornaliera corrisponde all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione. |
7 | Se l'assicurato maggiorenne segue una formazione o una formazione continua, è preso in considerazione un guadagno corrispondente almeno al 20 per cento dell'importo massimo del guadagno assicurato.83 Nel caso in cui la formazione professionale subisca un ritardo dovuto a un'affezione assicurata e sussista un'incapacità al lavoro allo scadere della durata abituale degli studi o del tirocinio, l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera corrispondente al guadagno che avrebbe conseguito al termine della formazione. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 28 Diritto e calcolo - 1 Se l'assicurato è incapace al lavoro a causa della propria affezione, ha diritto a un'indennità giornaliera. |
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1 | Se l'assicurato è incapace al lavoro a causa della propria affezione, ha diritto a un'indennità giornaliera. |
2 | In caso di incapacità totale al lavoro l'indennità giornaliera corrisponde all'80 per cento del guadagno assicurato.79 In caso di incapacità parziale al lavoro l'indennità giornaliera è ridotta proporzionalmente. |
3 | In deroga all'articolo 6 LPGA80, il grado dell'incapacità al lavoro è determinato generalmente dal rapporto fra il guadagno che l'assicurato può ancora ragionevolmente conseguire e il guadagno che avrebbe ottenuto nella professione o nelle funzioni esercitate senza l'affezione da cui è stato colpito.81 Se una persona svolge esclusivamente o in parte compiti domestici o educativi, il grado d'incapacità è pure determinato in funzione dell'impedimento nello svolgere questi compiti. |
4 | È assicurato il guadagno che sarebbe stato conseguito durante il periodo dell'incapacità al lavoro se non fosse insorta l'affezione assicurata. Per stabilire l'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all'adeguamento delle rendite giusta l'articolo 43, all'evoluzione dell'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale competente82. |
5 | Il Consiglio federale emana, mediante ordinanza, prescrizioni più precise sulla determinazione del guadagno assicurato nel caso di lavoro il cui valore pecuniario può essere solo stimato. |
6 | In caso di disoccupazione, l'indennità giornaliera corrisponde all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione. |
7 | Se l'assicurato maggiorenne segue una formazione o una formazione continua, è preso in considerazione un guadagno corrispondente almeno al 20 per cento dell'importo massimo del guadagno assicurato.83 Nel caso in cui la formazione professionale subisca un ritardo dovuto a un'affezione assicurata e sussista un'incapacità al lavoro allo scadere della durata abituale degli studi o del tirocinio, l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera corrispondente al guadagno che avrebbe conseguito al termine della formazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 81 - Se una persona assoggettata all'assicurazione militare è uccisa o ferita da un veicolo militare, la Confederazione risarcisce i danni esclusivamente secondo la legge federale del 19 giugno 1992204 su l'assicurazione militare. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 78 - Se una persona, al beneficio dell'assicurazione militare, rimane vittima di infortunio cagionato dall'uso di un aeromobile militare svizzero, è applicabile esclusivamente la legislazione federale sull'assicurazione militare. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
|
1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio - 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
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1 | La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: |
a | nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o |
b | nell'esercizio di un'altra attività di servizio. |
2 | La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. |
3 | Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
4 | La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. |