SR 814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) OPIR Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi - 1 L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto. |
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1 | L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto. |
2 | Essa controlla in particolare che: |
a | per l'azienda in questione, la valutazione dell'entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile; |
b | per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile; |
c | per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile. |
3 | Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l'ipotesi che: |
a | per l'azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante; |
b | per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola; |
c | per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola. |
3bis | L'autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.37 |
4 | Se l'ipotesi di cui al capoverso 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un'analisi dei rischi conformemente all'allegato 4.38 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 10 Protezione dalle catastrofi - 1 Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.25 Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme. |
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1 | Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.25 Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme. |
2 | I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d'annuncio. |
3 | Il titolare dell'impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d'annuncio.26 |
4 | Il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l'ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera. |
SR 814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) OPIR Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi - 1 L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto. |
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1 | L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto. |
2 | Essa controlla in particolare che: |
a | per l'azienda in questione, la valutazione dell'entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile; |
b | per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile; |
c | per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile. |
3 | Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l'ipotesi che: |
a | per l'azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante; |
b | per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola; |
c | per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola. |
3bis | L'autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.37 |
4 | Se l'ipotesi di cui al capoverso 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un'analisi dei rischi conformemente all'allegato 4.38 |
SR 814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) OPIR Art. 7 Valutazione dell'analisi dei rischi - 1 L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
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1 | L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
2 | Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è: |
a | la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta; |
b | l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente. |
SR 814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) OPIR Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi - 1 L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto. |
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1 | L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto. |
2 | Essa controlla in particolare che: |
a | per l'azienda in questione, la valutazione dell'entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile; |
b | per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile; |
c | per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile. |
3 | Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l'ipotesi che: |
a | per l'azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante; |
b | per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola; |
c | per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola. |
3bis | L'autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.37 |
4 | Se l'ipotesi di cui al capoverso 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un'analisi dei rischi conformemente all'allegato 4.38 |
SR 814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) OPIR Art. 7 Valutazione dell'analisi dei rischi - 1 L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
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1 | L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
2 | Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è: |
a | la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta; |
b | l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente. |
SR 814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) OPIR Art. 22 Direttive - Se necessario, l'UFAM pubblica direttive per commentare le disposizioni principali della presente ordinanza; si tratta segnatamente delle disposizioni concernenti il campo d'applicazione, le misure di sicurezza, la redazione del breve rapporto, la determinazione dei rischi nonché il loro esame e la loro valutazione. |
SR 814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) OPIR Art. 7 Valutazione dell'analisi dei rischi - 1 L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
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1 | L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
2 | Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è: |
a | la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta; |
b | l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente. |
SR 814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) OPIR Art. 8 Misure supplementari di sicurezza - 1 Se il rischio non è sopportabile, l'autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l'attività aziendale od il traffico. |
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1 | Se il rischio non è sopportabile, l'autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l'attività aziendale od il traffico. |
2 | Per le misure di competenza di un altro ente pubblico, l'autorità esecutiva presenta la relativa proposta alle autorità competenti. Se necessario, il Consiglio federale coordina l'applicazione delle misure. |
SR 814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) OPIR Art. 7 Valutazione dell'analisi dei rischi - 1 L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
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1 | L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
2 | Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è: |
a | la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta; |
b | l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente. |
SR 814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) OPIR Art. 7 Valutazione dell'analisi dei rischi - 1 L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
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1 | L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
2 | Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è: |
a | la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta; |
b | l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 10 Protezione dalle catastrofi - 1 Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.25 Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme. |
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1 | Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.25 Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme. |
2 | I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d'annuncio. |
3 | Il titolare dell'impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d'annuncio.26 |
4 | Il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l'ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 10 Protezione dalle catastrofi - 1 Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.25 Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme. |
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1 | Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.25 Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme. |
2 | I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d'annuncio. |
3 | Il titolare dell'impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d'annuncio.26 |
4 | Il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l'ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera. |
SR 814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) OPIR Art. 7 Valutazione dell'analisi dei rischi - 1 L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
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1 | L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39 |
2 | Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è: |
a | la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta; |
b | l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente. |