, 97
ss et 128 OJ; art. 24 al. 1 let. a
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 24 [1] Relazione con il diritto cantonale |
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| A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 24 [1] Relazione con il diritto cantonale |
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| A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 24 [1] Relazione con il diritto cantonale |
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| A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 24 [1] Relazione con il diritto cantonale |
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| A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||
OJ renvoie à l'art. 5
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 65 [1] Riduzione dei premi da parte dei Cantoni |
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| I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l'importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i quali queste persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo. [2] | ||||||
| Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno l'80 per cento i premi dei minorenni e di almeno il 50 per cento quelli dei giovani adulti in formazione. [3] | ||||||
| Ogni Cantone stabilisce la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone. [4] | ||||||
| Ogni Cantone disciplina la riduzione dei premi in modo tale che corrisponda complessivamente per anno civile a una determinata quota minima delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli assicurati domiciliati nel Cantone. [5] | ||||||
| La quota minima è calcolata sulla base della quota media che i premi rappresentano rispetto al reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone; a tal fine vale quanto segue: | ||||||
| se i premi rappresentano meno dell'11 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 3,5 per cento delle spese lorde; | ||||||
| se i premi rappresentano il 18,5 per cento del reddito o più, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde; | ||||||
| tra i due valori limite di cui alle lettere a e b, la quota minima aumenta in modo lineare. [6] | ||||||
| Il calcolo della quota minima si basa su: | ||||||
| il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 [7] sull'imposta federale diretta; | ||||||
| i premi effettivamente pagati dagli assicurati per tutte le forme di assicurazione (premi medi). [8] | ||||||
| Per valutare se un Cantone rispetta la quota minima si considerano tutti gli importi che spende per pagare i premi degli assicurati, ad eccezione dei crediti che ha assunto in virtù dell'articolo 64a capoverso 4 e della quota che gli spetta del sussidio della Confederazione di cui all'articolo 66. [9] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le modalità di calcolo delle spese lorde e della quota minima dopo aver sentito i Cantoni. [10] | ||||||
| Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori. [11] | ||||||
| I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. | ||||||
| I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. | ||||||
| Il Cantone comunica all'assicuratore il nome degli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l'importo della riduzione con un anticipo sufficiente, affinché gli assicuratori possano tenere conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L'assicuratore informa gli aventi diritto dell'importo effettivo della riduzione al più tardi in occasione della fatturazione successiva. [12] | ||||||
| In caso di riduzione dei premi, gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa e giudiziaria di cui all'articolo 82. [13] | ||||||
| I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari, così da permetterle di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. [14] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 57575771). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2005 (Riduzione dei premi) (RU 2005 3587; FF 2004 3869). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1843; FF 2016 64797149). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). [7] RS 642.11 [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). [10] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). [11] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 57575771). [12] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 57575771). [13] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 57575771). [14] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3587; FF 2004 3869). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 65 [1] Riduzione dei premi da parte dei Cantoni |
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| I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l'importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i quali queste persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo. [2] | ||||||
| Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno l'80 per cento i premi dei minorenni e di almeno il 50 per cento quelli dei giovani adulti in formazione. [3] | ||||||
| Ogni Cantone stabilisce la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone. [4] | ||||||
| Ogni Cantone disciplina la riduzione dei premi in modo tale che corrisponda complessivamente per anno civile a una determinata quota minima delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli assicurati domiciliati nel Cantone. [5] | ||||||
| La quota minima è calcolata sulla base della quota media che i premi rappresentano rispetto al reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone; a tal fine vale quanto segue: | ||||||
| se i premi rappresentano meno dell'11 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 3,5 per cento delle spese lorde; | ||||||
| se i premi rappresentano il 18,5 per cento del reddito o più, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde; | ||||||
| tra i due valori limite di cui alle lettere a e b, la quota minima aumenta in modo lineare. [6] | ||||||
| Il calcolo della quota minima si basa su: | ||||||
| il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 [7] sull'imposta federale diretta; | ||||||
| i premi effettivamente pagati dagli assicurati per tutte le forme di assicurazione (premi medi). [8] | ||||||
| Per valutare se un Cantone rispetta la quota minima si considerano tutti gli importi che spende per pagare i premi degli assicurati, ad eccezione dei crediti che ha assunto in virtù dell'articolo 64a capoverso 4 e della quota che gli spetta del sussidio della Confederazione di cui all'articolo 66. [9] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le modalità di calcolo delle spese lorde e della quota minima dopo aver sentito i Cantoni. [10] | ||||||
| Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori. [11] | ||||||
| I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. | ||||||
| I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. | ||||||
| Il Cantone comunica all'assicuratore il nome degli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l'importo della riduzione con un anticipo sufficiente, affinché gli assicuratori possano tenere conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L'assicuratore informa gli aventi diritto dell'importo effettivo della riduzione al più tardi in occasione della fatturazione successiva. [12] | ||||||
| In caso di riduzione dei premi, gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa e giudiziaria di cui all'articolo 82. [13] | ||||||
| I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari, così da permetterle di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. [14] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 57575771). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2005 (Riduzione dei premi) (RU 2005 3587; FF 2004 3869). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1843; FF 2016 64797149). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). [7] RS 642.11 [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). [10] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2025 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 568; FF 2021 2383). [11] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 57575771). [12] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 57575771). [13] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 57575771). [14] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3587; FF 2004 3869). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 18 Assegni familiari ai lavoratori agricoli |
||||||
| I datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della LAVS [1]. [2] | ||||||
| I contributi alle spese di amministrazione previsti nell'articolo 69 della LAVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1. | ||||||
| Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della LAVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA [3]. [4] | ||||||
| La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo. [5] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276280; FF 1979 II 693). [3] RS 830.1 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 1766,1994V897). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU 1958 195; FF 1979 II 1045). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 19 [1] Assegni familiari agli agricoltori indipendenti |
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| Le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari agli agricoltori indipendenti, incluse le spese d'amministrazione sostenute dalle casse di compensazione per il versamento di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU 1958 195; FF 1979 II 1045). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 19 [1] Assegni familiari agli agricoltori indipendenti |
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| Le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari agli agricoltori indipendenti, incluse le spese d'amministrazione sostenute dalle casse di compensazione per il versamento di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU 1958 195; FF 1979 II 1045). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 24 [1] Relazione con il diritto cantonale |
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| A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 24 [1] Relazione con il diritto cantonale |
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| A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 24 [1] Relazione con il diritto cantonale |
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| A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 24 [1] Relazione con il diritto cantonale |
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| A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 24 [1] Relazione con il diritto cantonale |
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| A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 24 [1] Relazione con il diritto cantonale |
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| A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 24 [1] Relazione con il diritto cantonale |
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| A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||