BStP, Art. 2 Abs. 2 lit. b
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 8 [1] Informazione sull'aiuto alle vittime e annuncio dei casi |
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| Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile. | ||||||
| Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime in Svizzera. Se la vittima vi acconsente, ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. | ||||||
| I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai congiunti della vittima. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
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| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 8 [1] Informazione sull'aiuto alle vittime e annuncio dei casi |
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| Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile. | ||||||
| Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime in Svizzera. Se la vittima vi acconsente, ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. | ||||||
| I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai congiunti della vittima. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
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| l'indennizzo; | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
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| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
||||||
| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 47 |
||||||
| Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 49 [1] |
||||||
| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
| Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
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| la riparazione morale; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 8 [1] Informazione sull'aiuto alle vittime e annuncio dei casi |
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| Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile. | ||||||
| Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime in Svizzera. Se la vittima vi acconsente, ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. | ||||||
| I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai congiunti della vittima. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 8 [1] Informazione sull'aiuto alle vittime e annuncio dei casi |
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| Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile. | ||||||
| Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime in Svizzera. Se la vittima vi acconsente, ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. | ||||||
| I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai congiunti della vittima. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 518 |
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| Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione. | ||||||
| Essi devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge. | ||||||
| Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 518 |
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| Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione. | ||||||
| Essi devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge. | ||||||
| Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
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| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
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| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 9 Offerta |
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| I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore di attività. Tengono conto al riguardo dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime. | ||||||
| I consultori possono essere istituiti in comune da più Cantoni. | ||||||